La Cassazione sul giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato

09 Febbraio 2026

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di controllo giudiziale del Tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, con particolare riferimento all’ampiezza dei poteri valutativi nella fase di verifica della ritualità della proposta ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, c.c.i.i. 

Massima

Ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 3, c.c.i.i.., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25-sexies c.c.i.i..  in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultimo articolo e dall'art. 39 medesimo codice

Il caso

La vicenda processuale muove da un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'inammissibilità, ex art. 25-sexies, comma 3, c.c.i.i., della proposta di concordato semplificato della società XX sul rilievo che la stessa non fosse supportata da adeguata documentazione come richiesto dall'art 39 c.c.i.i. (insufficienza della documentazione dei debiti contributivi e previdenziali) nonché per la grave incongruenza tra quanto indicato nell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali e quanto evidenziato dall'esperto nel parere circa l'esistenza di pegni su ciascuno dei conti correnti intestati alla società e l'incidenza di tale profilo rispetto alla esposizione della effettiva liquidità disponibile.

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni del Tribunale e della Corte di Appello ed ha conseguentemente rigettato il ricorso proposto dalla società ritenendo che in caso di mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i. e di inattendibilità delle attestazioni contenute nella relazione dell'esperto, la proposta deve ritenersi irrituale.     

Secondo la Suprema Corte il giudizio di “ritualità”  svolto dal Tribunale per l'apertura della procedura di concordato semplificato non si può arrestare ad una valutazione meramente formale della ammissibilità della proposta, ma deve uniformarsi ad uno scrutinio di cd. legalità sostanziale, estendendosi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25-sexiese dall'art 39 c.c.i.i., dovendo dunque comprendere non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni.  

La questione

I presupposti di ammissibilità del concordato semplificato

L'ordinanza in commento pone ed affronta la rilevante questione dei limiti del sindacato della autorità giudiziaria sulla proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies c.c.i.i. con particolare riferimento al vaglio sulla ritualità della proposta, questioni legate al tema della non vincolatività delle risultanze della relazione finale dell'esperto.

Il provvedimento in oggetto, che rappresenta la prima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul concordato semplificato, contiene, infatti, importanti affermazioni in relazione al vaglio di “ritualità” che si appunta sul riscontro dei presupposti dell'istituto in esame; quanto alla relazione dell'esperto, si afferma che il controllo dell'autorità giudiziaria, sebbene non debba spingersi a sindacarne il merito,  non deve restare però limitato ad una presa d'atto o ad un controllo di carattere “notarile” rispetto alla verifica dei documenti richiesti dagli artt. 25-sexies e 39 c.c.i.i., non potendo la funzione giurisdizionale limitarsi al mero recepimento della relazione dell'esperto.   

Come è noto, il tenore dell'art. 25-sexies consente di ritenere che l'accesso alla procedura è subordinato alla attestazione della buona fede e correttezza delle trattative e alla irrealizzabilità delle altre ipotesi ritenute preferibili, con conseguente pronuncia di irritualità ove l'esperto non attesti la buona fede e correttezza dell'imprenditore e l'impraticabilità delle soluzioni preferibili ed in ipotesi di parere negativo sulle garanzie offerte.

Sussiste, invero, una stretta congiunzione tra 1) la valutazione di ritualità-relazione, 2) il parere dell'esperto, 3) le soluzioni curative poste dall'art. 23 c.c.i.i. a valle della composizione: la relazione deve essere  costruita come una sorta di rendiconto documentato delle attività svolte, dei risultati raggiunti in relazione alla individuazione di una delle soluzioni idonee al superamento della situazione di disfunzione e contenere una attestazione in merito alla concreta realizzabilità delle prospettive di risanamento

Deve essere inoltre documentato il comportamento assunto dalle parti nello svolgimento  delle trattative e  le proposte formulate dall'esperto alle parti; l'attestazione di “correttezza e buona fede” non può risolversi in un giudizio acritico, dovendosi dare conto dei presupposti su cui la stessa è fondata: il detto giudizio deve prendere le mosse dall'analisi del rispetto dell'art. 2086 c.c., della tempestività con la quale l'imprenditore ha compreso e reagito alla crisi, nonché alla praticabilità astratta delle ipotesi di cui all'art. 23 c.c.i.i., ritenute preferibili. Questo, dunque, il significato da dare alla locuzione che condiziona l'accesso al concordato.

Una relazione che difetti del contenuto nei termini sopra descritti e che non sia completa, razionale, coerente e comprensibile non potrebbe superare positivamente  il vaglio della ritualità, intesa nel senso di valutazione dei presupposti di legge per l'accesso alla procedura, con  conseguente pronuncia di inammissibilità non perché il Tribunale abbia svolto una valutazione nel merito (non consentita in questa fase), ma perché la proposta non integrerebbe quei requisiti minimi richiesti dalla legge (artt. 39 e 25-sexies c.c.i.i.) come sopra descritti.

*

I confini del sindacato dell'autorità giudiziaria nella valutazione della ritualità della proposta

Le valutazioni che in questo senso devono essere svolte dal tribunale non costituiscono un giudizio di fattibilità della proposta né di ammissione in senso stretto come prevista per il concordato preventivo ordinario. 

Invero, il terzo comma della norma demanda al tribunale, a valle del deposito della proposta di concordato semplificato, due specifici compiti in vista della nomina dell'ausiliario: (i) la valutazione della “ritualità della proposta”; (ii) l'acquisizione della relazione finale dell'esperto e del suo parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. 

Null'altro dice la legge in proposito, astenendosi dal parlare di ammissione alla procedura (o di apertura della stessa, come fa l'art. 47) e dal menzionare quei controlli che ai sensi dello stesso art. 47 (difatti non richiamato) sono propri del concordato preventivo. Nessun riferimento, quindi, a questo stadio del procedimento, alla fattibilità del piano né alla sua manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La ponderazione del Tribunale poggia su un'analisi diversa dalla ammissibilità del concordato liquidatorio preventivo: in quest'ultimo caso, il legislatore dispone uno scrutinio più ampio posto che il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato, esamina la ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La diversità strutturale tra la valutazione di “ritualità” e quella di ammissibilità e fattibilità si percepisce non solo dal confronto tra l'art. 25-sexies, comma 4, c.c.i.i. e l'art 47, comma 1, lett. a), ma anche in relazione al confronto che vive all'interno dello stesso art. 47 c.c.i.i. tra l'ipotesi di cui alla lettera a) dedicata al concordato liquidatorio e quella di cui alla lettera b) prevista per il concordato in continuità, ove si impegna il tribunale in una valutazione di “ritualità” che assume il livello di indagine di minore incisività.  

Anche l'analisi del parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte deve arrestarsi alla visione della prospettiva liquidatoria ed alle garanzie offerte quale base di partenza utile all'ausiliario che verrà nominato, senza con ciò richiedere anche che si esprima sul rispetto della par condicio e sul raffronto con la liquidazione giudiziale e controllata, ossia vicende la cui analisi spetta all'ausiliario al quale sono attribuite anche ulteriori incombenze di verifica.     

Il tribunale non può dunque “vagliare – già in questa fase prodromica - che la proposta rispetti le cause legittime di prelazione e il piano di liquidazione sia fattibile. Sarebbe infatti del tutto inutile nominare l'ausiliario e fissare l'udienza di omologa, quando la proposta del debitore non ha alcuna possibilità di ottenere un giudizio favorevole al termine della relativa fase.

Il legislatore ha statuito che il debitore chieda direttamente l'omologa del concordato semplificato, quando avrebbe ben potuto, pur escludendo la votazione, regolamentare una fase di ammissione non basata soltanto sul controllo della ritualità della proposta, e non lo ha fatto.

Una indagine nel merito è prevista, ma nel giudizio di omologazione, in quanto il comma quinto dell'art. 25-sexies prevede che in sede di omologazione il tribunale accerti il rispetto dell'ordine delle prelazioni, la fattibilità del piano di liquidazione e la convenienza della proposta.

Ora, poiché il legislatore pone delle condizioni di ammissibilità alla procedura, quali la dichiarazione sulla correttezza e buona fede del debitore nella fase delle trattative, che deve essere contenuta nella relazione finale dell'esperto, così come il parere sui presumibili risultati della liquidazione, può, a parere di chi scrive, parlarsi di una fase di cd. ammissibilità attenuata in quanto non si estende, come nel caso del concordato ordinario, alla verifica della meritevolezza, fattibilità e convenienza.

Il tribunale, per poter nominare l'ausiliario, deve valutare la correttezza del percorso relativo alla presentazione della domanda, con la conseguenza che il giudice è tenuto a verificare  la sussistenza di quegli elementi necessari a far sì che le conclusioni a cui l'esperto perviene non risultino incongruenti rispetto alla documentazione depositata ex art .39 c.c.i.i., irragionevoli o fondate su dati che non si rivelino veri.  

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Il carattere non vincolante della dichiarazione di buona fede e correttezza dell'esperto

Il tribunale, proprio perché non è tenuto nella fase iniziale a valutare nel merito la relazione e il parere dell'esperto, anche in presenza di un giudizio negativo di questi può comunque disporre la nomina dell'ausiliario e fissare l'udienza di omologazione, nella quale concentrare l'accertamento anche della meritevolezza e della fattibilità, nel contraddittorio anche con il debitore, salvo che non emerga la manifesta irragionevolezza delle argomentazioni dell'esperto.

Il contenuto della funzione giurisdizionale nell'ambito del concordato semplificato si collega quindi al tema del carattere non vincolante della dichiarazione di buona fede e correttezza dell'esperto. Infatti, l'art. 25-sexies non attribuisce alcun carattere vincolante alla dichiarazione dell'esperto, posto che “l'ultima parola” spetta al tribunale, la cui funzione giudiziale non può essere limitata al mero recepimento della dichiarazione dell'esperto.

Ciò deve valere soprattutto quando la legge demanda, come nel caso di specie, una valutazione squisitamente giuridica, qual è quella circa la buona fede e correttezza, a un soggetto che di regola è un dottore commercialista ed ha quindi una formazione di tipo aziendalistico: valutazione che non può che essere resa “in prima battuta” e salva ogni diversa – più ponderata e, appunto, “qualificata” – decisione del tribunale.

Il parere contenuto nella relazione dell'esperto, poi, non è – né può considerarsi – vincolante, essendo notoriamente tassative le ipotesi di pareri e relazioni definite espressamente tali, peraltro relativi a organi della liquidazione giudiziale (tipicamente, quelli del comitato dei creditori ex artt. 211, comma 5, e 241, comma 2), le cui valutazioni sono dotate, nei suddetti casi eccezionali, di un “peso” comprensibilmente diverso, oltre a provenire dall'organo che “rappresenta” il ceto creditorio: funzione del tutto aliena da quelle proprie dell'esperto.

Se così non fosse, del resto, la (pretesa ma insussistente) valenza ostativa del “giudizio” dell'esperto comporterebbe una inaccettabile “delega in bianco” dell'attività giurisdizionale a un soggetto che alla giurisdizione è estraneo; il che appare vieppiù inconcepibile ove si consideri che tale relazione non è in alcun modo impugnabile.

Ne consegue, in definitiva, che il tribunale, per poter nominare l'ausiliario, è chiamato a valutare la correttezza e la completezza del percorso relativo alla presentazione della domanda, a riscontrare che la relazione dell'esperto abbia il contenuto sopra descritto, senza però che tale valutazione sfoci in un giudizio di fattibilità della proposta e del piano demandata alla fase successiva della omologazione.

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