Valenza del giudicato «remoto» e onere di allegazione dei fatti sopravvenuti

10 Febbraio 2026

La nota censura la statuizione sulle spese di lite resa in sede di declaratoria di cessazione della materia del contendere, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di delibera condominiale per revisione delle tabelle millesimali. In particolare, viene contestata l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale che disattende la regola fondamentale dell'efficacia (preclusiva) del giudicato esterno in ragione del mero decorso del tempo, evidenziandosi l'errore di diritto nella ripartizione dell'onere probatorio. Addossando alla parte attrice l’onere di dimostrare l'assenza di mutamenti nello stato dei luoghi, il decisum viola i principi sui limiti cronologici del giudicato, sollevando il condominio - interessato al nuovo accertamento - dall'onere di allegare i fatti sopravvenuti idonei a superare la preclusione giudiziale.

Massima 

Nel giudizio di impugnazione di delibera condominiale, qualora intervenga la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta sostituzione della delibera impugnata (con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione), il giudice liquida le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, verificando se l'impugnazione sarebbe stata accolta o rigettata qualora il giudizio fosse giunto a conclusione.

In sede di valutazione della soccombenza virtuale, è infondata l'impugnazione della revisione delle tabelle millesimali sulla base di giudicati intervenuti tra le parti e risalenti nel tempo, in quanto il decorso di un notevole arco temporale impone alla parte impugnante l'onere di allegare e provare l'assenza di modifiche sopraggiunte agli immobili, non potendosi presumere l'immutabilità dello stato dei luoghi a fronte di un giudicato remoto.

La fattispecie

Una condomina impugnava una delibera assembleare con cui veniva approvata a maggioranza il preventivo chiesto da un professionista per il rifacimento delle tabelle millesimali. A fondamento della sua azione deduceva tra l'altro la circostanza che la sussistenza dei presupposti legittimanti la revisione delle tabelle ex art. 69 disp. att. c.c. era stata già esclusa in due sentenze emesse dallo stesso Tribunale di Roma nel 2002 e nel 2005, le quali erano successivamente passate in giudicato.

Poiché nel corso del giudizio il condominio convenuto adottava una nuova delibera con cui approvava un diverso preventivo per la revisione delle tabelle millesimali, in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a causa del venir meno del suo interesse ad agire.

 La questione affrontata

Già la dottrina classica, con l'autorità di Chiovenda, affermava che l'essenza della cosa giudicata «consiste in ciò, che non è ammesso che il giudice di un futuro processo possa comunque disconoscere o diminuire il bene riconosciuto nel precedente giudicato» (G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, rist., Napoli, 1960, 374 e 375). Proseguiva il grande Maestro affermando che deve escludersi che passi in giudicato solo ciò che è scritto nel dispositivo della sentenza: «perché al contrario per determinare la portata della cosa giudicata è per lo più necessario di risalire ai motivi, per poter identificare l'azione colla ricerca della causa petendi» (G. Chiovenda, Istituzioni, cit., 375).

In sostanza, i motivi posti a fondamento della decisione — ossia la risoluzione delle questioni di merito compiuta dal giudice ai fini della statuizione sul diritto controverso — non sono oggetto di decisione (bensì, di mera cognizione incidenter tantum) e non sono, quindi, muniti di autorità di cosa giudicata, la quale riguarda solo la dichiarazione di esistenza (o inesistenza) della situazione giuridica accertata; nondimeno, ai motivi bisogna risalire, per identificare la portata pratica-precettiva della sentenza, cioè per individuare esattamente la portata oggettiva della statuizione, ossia quale è il bene della vita attribuito o disconosciuto, e in che misura esso è attribuito o disconosciuto: «quale fosse il bene negato risulta dai motivi della sentenza. Generalizzando, si può dire che ai motivi della sentenza si deve risalire se ed in quanto ciò sia necessario per stabilire quale sia il bene della vita riconosciuto o negato dal giudice» (G. Chiovenda, Istituzioni, cit., 345).

Che il motivo portante incida sulla portata oggettiva della decisione, determinando la variabilità del vincolo del giudicato, è un dato oggi acquisito nella nostra dottrina e in giurisprudenza (v. per tutti S. Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 297 ss.; Id., Il giudicato civile, Torino, 2002, 167 ss.; F.P. Luiso, Rinnovazione dell'atto di licenziamento e limiti cronologici della cosa giudicata, in Giust. civ., I, 1985, 559 ss.; G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, Bari, 2023, 323-324; Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, punto 5.4: «la reale portata del giudicato, soprattutto in caso di pronuncia di rigetto, è determinata dai motivi della decisione»).

Ciò premesso, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 2909 c.c. il giudicato esplica – tra le parti e gli aventi causa - la sua efficacia, come definita dal vincolo al motivo portante della decisione, in tutti i successivi giudizi aventi a oggetto il medesimo diritto già deciso, oppure diritti diversi, i quali siano posti, da qualificati nessi previsti dalla normativa sostanziale, in relazione di implicazione materiale con l'esistenza o l'inesistenza del diritto accertato (i c.d. diritti connessi per pregiudizialità-dipendenza, incompatibilità o alternatività).

Calando questi principi all'interno delle azioni di impugnativa, quale quella oggetto del decisum della sentenza in commento, è possibile affermare che ai fini dell'accoglimento della azione di impugnazione, e quindi della pronuncia della sentenza che caduca l'atto e i suoi effetti, è sufficiente che il giudice riscontri l'esistenza anche di un solo vizio di invalidità, causa di annullabilità o nullità dell'atto. Tuttavia, l'esigenza di tutela del soggetto passivo del potere non si esaurisce nella rimozione degli effetti dell'atto, avendo costui diritto anche a non subire gli effetti di ulteriori atti di esercizio del potere illegittimi. Sicché, la controversia insorta tra le parti non riguarda soltanto l'efficacia dell'atto, bensì, più ampiamente, la legittimità dell'atto, ossia se il potere sia stato esercitato in conformità delle norme che lo disciplinano, sotto i profili censurati con i motivi di impugnazione.

Costituisce un dato oggi condiviso che l'azione di impugnazione è volta a ottenere, oltre alla caducazione dell'atto, la dichiarazione della regola vincolante di esercizio del potere, a cui deve conformarsi il soggetto attivo, in occasione della sua rinnovazione; e, corrispondentemente, che la sentenza di accoglimento della domanda non ha soltanto un contenuto cassatorio-caducatorio (avente efficacia costitutiva ex art. 2908 c.c.), ma ha anche — come si addice alla sua natura di atto di tutela dichiarativa volto a risolvere la controversia insorta tra le parti — un contenuto di accertamento (avente efficacia dichiarativa ex art. 2909 c.c.): la sentenza accerta, in via diretta, le ragioni di invalidità dell'atto e, sostanzialmente, dichiara la regola di esercizio del potere di cui il primo è espressione, enunciando un precetto specifico e concreto a cui il titolare del potere deve attenersi, in funzione della tutela dell'interesse del soggetto passivo, in occasione di nuovi atti di esercizio del potere (effetto precettivo-conformativo): così per tutti S. Menchini, I limiti, cit., 327 ss. D'altronde, è stato affermato che «Se in questi casi non si potesse riempire di contenuto l'accertamento, il giudicato si ridurrebbe ad una larva insignificante e l'apparato giustiziale sarebbe affatto privo di utilità» (G. Verde, Considerazioni inattuali su giudicato e potere del giudice, in Riv. dir. proc., 2017, 33).

Ora, è noto che la sussistenza dei c.d. limiti cronologici del giudicato fa sì che al vincitore non possa essere assicurato a tempo indefinito il risultato del processo, esponendolo al rischio della proposizione di una seconda domanda giudiziale concernente la stessa situazione giuridica, volta a conseguire il bene della vita negato - solo temporaneamente - dalla prima sentenza.

Venendo al caso che ci occupa, la nuova delibera, intervenuta dopo la sentenza passata in giudicato, costituisce un fatto sopravvenuto, in quanto si colloca successivamente al referente temporale del giudicato.

Da ciò, tuttavia, non è possibile dedurre automaticamente, così come fa il giudice della sentenza in commento, che essa sia idonea a spazzare via il precedente giudicato e ciò per due distinti ordini di ragioni.

Questo il primo: «se la decisione si basa su un vizio formale, l'efficacia del giudicato, vuoi oggettiva (la pronuncia è circoscritta alla validità dell'atto e non contiene alcuna regola circa l'esistenza del potere e del rapporto) vuoi temporale (il nuovo atto coincide con il motivo fondante della statuizione), non impedisce la rinnovazione dell'atto, emendato dal vizio di forma accertato», viceversa, «se il motivo acclarato è di carattere sostanziale, in quanto concerne la sussistenza del potere o la fondatezza della pretesa dell'attore, il nuovo atto, che ripropone gli stessi fatti costitutivi od impeditivi di quello annullato, è illegittimo e l'efficacia del giudicato, sia oggettiva … sia temporale … vincola il giudice del successivo processo  (S. Menchini, Potere sostanziale e sistema delle tutele,  in Dir. proc. amm., 2020, § 6).

In altre parole, il potere, relativamente alla frazione in concreto esercitata, è stato dichiarato inesistente e gli effetti del giudicato ne impediscono la riedizione tramite un nuovo atto che, essendo di tipo meramente ripetitivo, ha un contenuto incompatibile con la disciplina del rapporto stabilita dalla sentenza (c.d. preclusione del dedotto e del deducibile). Pertanto, l'atto posteriore, espressione della riedizione del potere, in quanto elusivo del giudicato, deve essere considerato nullo.

A ciò si aggiunga che il superamento del giudicato in tanto può avvenire se ed in quanto la parte interessata alla sua demolizione alleghi nuovi fatti sopravvenuti in un successivo giudizio; in virtù dei principi generali in tema di limiti cronologici del giudicato, occorre insomma che la parte che chiede il nuovo accertamento del rapporto alleghi e provi dette circostanze, non essendo possibile, così come invece mostra di fare la decisione in commento, addossare sulla controparte (in questo caso sull'attrice) l'onere di dimostrare l'insussistenza di modifiche successive al passaggio in giudicato della precedente decisione.

Come ognun vede, si tratterebbe di imporre alla parte che allega l'esistenza del precedente giudicato un onere aggiuntivo che nessuna norma processuale prevede e che finirebbe per costringerla a dare una prova (peraltro negativa!) circa l'inesistenza del verificarsi di fatti sopravvenuti per il solo fatto che il giudicato è considerato risalente nel tempo. 

 La soluzione proposta

Il giudice, pur dando seguito all'istanza della attrice, riteneva necessario statuire sul merito della domanda proposta sia pure al solo fine di stabilire il regolamento delle spese da porre a carico delle parti e al riguardo riteneva l'impugnativa proposta priva di fondamento.

Osservava infatti che nessuna delle due sentenze passate in giudicato in cui era stata esclusa la sussistenza dei presupposti legittimanti la revisione delle tabelle poteva essere addotta a fondamento della pretesa attorea:  non quella pronunciata nel 2002 giacché non affrontava in alcun modo il merito circa la sussistenza dei presupposti per la revisione delle tabelle millesimali; né quella resa dal Tribunale di Roma del 2005 in quanto relativa «ad una situazione di fatto risalente ad oltre vent'anni prima rispetto alla delibera in oggetto e non avendo l'attrice dedotto che – in tale notevole lasso di tempo – le singole unità immobiliari dell'edificio condominiale» non avessero subito «modifiche sopraggiunte tali da giustificare … l'eventuale revisione».

Pertanto, sul presupposto della soccombenza virtuale dell'attrice, liquidava le spese in favore del difensore del condominio, il quale si era dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

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