La questione dei limiti alla regressione del giudizio in primo grado secondo l'art. 105 c.p.a. è di nuovo all'esame dell'Adunanza plenaria

Redazione Scientifica Processo amministrativo
04 Febbraio 2026

Sono state sottoposte all'Adunanza plenaria alcune questioni relative all'ambito di applicazione dell'art. 105 c.p.a., concernenti l'assorbimento dei motivi di ricorso di primo grado al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Sono state deferite all'Adunanza Plenaria alcune questioni concernenti l'ambito di applicazione dell'art. 105 c.p.a., che disciplina i casi di rimessione della controversia al giudice di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello, con particolare riferimento alla possibilità di applicare l'art. 105 c.p.a. nell'ipotesi di assorbimento dei motivi di ricorso di primo grado al di fuori delle fattispecie previste dalla legge.

In relazione a tale problematica, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 27 aprile 2015, n. 5, aveva enunciato i seguenti principi:

  • nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l'unicità o la pluralità delle domande avanzate dalle parti tramite ricorso principale, motivi aggiunti o ricorso incidentale, è determinata esclusivamente dalla richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi;
  • non rileva ai fini della graduazione dei motivi o delle domande di annullamento il solo ordine di prospettazione degli stessi;
  • in mancanza di una rituale graduazione, il giudice amministrativo di primo grado, secondo il principio dispositivo e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è tenuto a esaminare tutti i motivi e le domande, salvo che ricorrano le condizioni per l'assorbimento nei casi tipizzati (assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria o per ragioni di economia processuale).

Alla luce della suindicata pronuncia, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva in commento, ha sottoposto all'Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:

(i) se e in quali casi l'assorbimento di uno o più motivi di censura operato fuori dei casi in cui questo è consentito sulla base dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 determini, per effetto dell'omesso esame dei detti motivi, una nullità della sentenza;

(ii) se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, la nullità in questione sia suscettibile di determinare l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 105 cod. proc. amm.;

(iii) se, in caso di risposta affermativa ai primi due quesiti, la predetta nullità debba essere denunciata dalle parti con apposito motivo di gravame, in applicazione dell'articolo 161, primo comma, cod. proc. civ., ovvero possa essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello”.

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