La morte del legale rappresentante di una persona giuridica non determina l’interruzione del processo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
05 Febbraio 2026

Nessuna interruzione del processo per la morte del legale rappresentante.

Il decesso del legale rappresentante di una persona giuridica non determina l'interruzione del processo, poiché tale effetto è limitato ai casi di rappresentanza legale in senso proprio, di fonte legale, riferita alle persone prive del libero esercizio dei diritti. L'istituto non si applica, invece, né alla rappresentanza volontaria né all'immedesimazione organica, nella quale rientra l'attività del legale rappresentante della società, che continua a esistere indipendentemente dalle vicende personali del proprio organo. Solo la cancellazione dal registro delle imprese costituisce causa di interruzione del giudizio.

Non assume rilievo contrario la diversa ipotesi in cui il decesso del legale rappresentante abbia comportato l'estinzione di una procura generale conferita a un terzo, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione processuale del soggetto che aveva instaurato il giudizio, trattandosi di una fattispecie distinta da quella in esame.

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