Revocazione per errore di fatto per omesso esame di una questione di diritto

Redazione Scientifica Processo amministrativo
10 Febbraio 2026

L'errore di fatto che giustifica la revocazione deve consistere in una svista materiale nella lettura degli atti, riguardare un punto non controverso e influire direttamente sulla decisione, mentre l'erroneo assorbimento di questioni giuridiche integra solo un errore di diritto, estraneo al rimedio.

Un imprenditore agricolo ha proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo l'appello di Agea, aveva riformato la decisione del TAR Piemonte e respinto il ricorso originario. Il giudizio riguardava un provvedimento con cui Agea aveva disposto il recupero di contributi agricoli relativi alle campagne 2011 e 2012, ritenuti indebitamente percepiti per irregolarità nelle dichiarazioni sulle superfici agricole. In primo grado il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 9 del D.M. n. 1922/2015, che consentiva l'erogazione degli aiuti anche in assenza di un formale titolo di conduzione, in mancanza di opposizioni dei proprietari dei terreni. Il Consiglio di Stato, invece, in sede di appello, ha ritenuto tale disciplina inapplicabile ratione temporis, valorizzando l'attività accertativa svolta dalla Guardia di Finanza e confermando la legittimità del recupero disposto da Agea. Con il ricorso per revocazione, l'imprenditore agricolo ha dedotto l'esistenza di un errore di fatto, lamentando l'omessa pronuncia sul regime sanzionatorio applicabile ai sensi degli artt. 58 e 60 del Reg. CE n. 1122/2009 e il contrasto con precedenti giurisprudenziali.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile, escludendo la configurabilità di un errore di fatto revocatorio.

In via generale, il Collegio ha richiamato la propria costante giurisprudenza, ribadendo che la revocazione costituisce un rimedio straordinario, esperibile esclusivamente in presenza di un errore di fatto revocatorio. Ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., tale errore deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, riguardare un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, e avere un rapporto di causalità diretto con la pronuncia da revocare. Restano invece estranei all'ambito della revocazione gli errori di giudizio, che attengono all'attività interpretativa e valutativa del giudice e, quindi, al diritto.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la doglianza del ricorrente non integra un errore di fatto. La mancata trattazione della questione relativa all'applicazione degli artt. 58 e 60 del Reg. CE n. 1122/2009 non deriva da un erroneo assorbimento, ma dalla struttura condizionata dei motivi di appello di Agea poiché il motivo relativo era formulato solo in via subordinata al primo. La sentenza revocanda ha esaminato correttamente il primo motivo, ritenuto logicamente assorbente, e ha legittimamente omesso la disamina del motivo subordinato, che il giudice non era tenuto a valutare. L'eventuale erroneo assorbimento di una questione di diritto, come quello relativo all'autonoma rilevanza della norma comunitaria, è estraneo all'ambito applicativo della revocazione previsto dagli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., integra un errore di diritto e non può fondare la revocazione.

Il Collegio ha inoltre chiarito che l'omessa valutazione della portata autonoma delle norme comunitarie costituisce un errore di giudizio, non un errore di fatto, in quanto riguarda l'attività di interpretazione e apprezzamento del giudice. L'errore di fatto revocatorio è invece limitato alla percezione materiale degli atti processuali, alla loro esistenza e al loro significato letterale, e non può coinvolgere la successiva attività di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni. Anche un eventuale erroneo assorbimento, se ipotizzato, costituirebbe un mero errore di diritto e non giustifica la revocazione.

In tal senso il Collegio ha precisato che la revocazione per omessa pronuncia è ammessa solo se l'omissione deriva da una svista materiale nella lettura degli atti, ossia dall'erronea convinzione del giudice che un motivo non fosse mai stato proposto, pur essendolo effettivamente e chiaramente presente negli atti di causa. Nel caso concreto, la sentenza revocanda non presenta alcuna svista: ha valutato correttamente le domande di Agea, rispondendo al primo motivo e rispettando il cumulo condizionale del terzo, e non ha trascurato alcuna questione effettivamente sollevata, come quella sull'autonoma rilevanza della norma comunitaria.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile precisando che la declaratoria di inammissibilità preclude al Collegio di rimettere la questione di merito, oggetto della fase rescissoria, all'Adunanza plenaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.