Contenzioso bancario: onere di produzione degli estratti conto e dei contratti di conto corrente

La Redazione
10 Febbraio 2026

La Cassazione, nell’ordinanza 19 gennaio 2026, n. 1137, ha stabilito che è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, soffermandosi anche sulla questione inerente alla mancata produzione dei contratti di conto corrente, di recente esaminata da Cass. 5 gennaio 2026, n. 251.

La fattispecie si riferiva ad un contenzioso tra cliente e istituto di credito relativo a nullità di clausole contenute nei contratti di conto corrente relative a interessi ultralegali e altre commissioni, in cui la banca, condannata alla rideterminazione del saldo con espunzione degli addebiti illegittimi, ricorreva in cassazione lamentando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova.

In particolare, l'istituto di credito sosteneva che gravava sul correntista l'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto e sottolineava che la controparte non aveva neppure prodotto i contratti di conto corrente, affermando che non può imputarsi ad essa la mancata fornitura della documentazione richiesta ex art. 119 TUB, essendo trascorso il termine decennale di conservazione degli atti.

La S.C. rileva, per quanto riguarda la produzione degli e/c ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere tra le parti, che è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 14993).

Con riferimento, poi, alla mancata produzione dei contratti di conto corrente, sottolinea che è vero che la giurisprudenza che afferma che, per far valere la nullità delle clausole contrattuali, vanno prodotti i contratti e che si tratta di onere probatorio incombente sul correntista (Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2021, n. 6480).

Tuttavia, nel caso di specie, dalle difese delle parti e dalle conclusioni dell'originario atto di citazione emerge che il cliente aveva chiesto ex art. 119 TUB la consegna dei contratti e degli e/c; la Banca aveva rifiutato la consegna opponendo il limite temporale dei dieci anni; il cliente aveva ripetuto l'istanza ex art. 210 c.p.c. nell'ambito processuale; la Banca non aveva prodotto in giudizio detta documentazione (senza neppure provare l'avvenuta originaria consegna dei contratti).

Pertanto, secondo i giudici, la mancata produzione in giudizio dei contratti  è da addebitare alla Banca, considerato che, ai sensi di Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 251, la consegna di copia del contratto corrisponde ad un diritto di credito del cliente e che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell'art. 119, comma 4, TUB.

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