Sindaci inattivi durante la crisi: il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nega il pagamento dei compensi
10 Febbraio 2026
Il caso. Il sindaco di una società in liquidazione giudiziale si insinuava al passivo della procedura vantando il diritto ai compensi per lo svolgimento dell’incarico professionale di sindaco, in relazione a diverse annualità. Il Giudice Delegato aveva escluso il credito in virtù dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal liquidatore giudiziale. Quest’ultimo, infatti, aveva rilevato un contegno omissivo e negligente del sindaco, a fronte di un patrimonio fortemente negativo, che avrebbe dovuto obbligare «sia i legali rappresentanti che i sindaci ad intraprendere le opportune azioni per fronteggiare lo stato di crisi» nonché dell’emersione di dati contabili «non veritieri che i sindaci avrebbero dovuto rilevare». Con l’opposizione al decreto, il sindaco mirava a conseguire l’ammissione del credito sul presupposto del corretto adempimento della prestazione. La decisione del Tribunale. Il Tribunale siciliano ricorda, in primo luogo, che «prova dell'esatto adempimento del mandato […] non può derivare dalla produzione delle sole fatture (né, a fortiori, dal pro forma) – avendo, anche le fatture cui ha fatto riferimento l'opponente […] natura di atti di provenienza e formazione unilaterale, come tali privi di efficacia probatoria piena del credito specie in un clima di contestazione dell'an della pretesa (sotto il profilo dell'inadempimento) giacché sul sindaco che agisce reclamando il pagamento della retribuzione grava, data la posizione di creditore, l'onere della prova della fonte del proprio diritto, nonché dell'inadempimento della parte debitrice e, rapportandosi con l'ufficio del curatore che è terzo rispetto alla società decotta inadempiente, dell'esatto adempimento della prestazione tecnica richiesta dalle norme codicistiche e di statuto». Nella specie, il Tribunale ritiene che dalle prove fornite dal sindaco opponente non fosse rinvenibile «evidenza di una concreta, effettiva ed efficace attivazione del collegio sindacale finalisticamente orientata ad arginare lo stato di conclamata crisi finanziaria e, quindi, inquadrabile quale reazione alle condotte degli amministratori autori di “numerosi prelevamenti dalle casse sociali”». Nella specie erano state prodotte dal Sindaco solo la fonte dell'incarico (delibera dell'assemblea dei soci), lo stralcio di relazioni del Collegio sindacale e dei verbali delle relative riunioni prive di riferimenti ad iniziative particolarmente incisive: «Non si evince – né a monte è dedotto – invece un contegno di natura più pregnante rispetto alla situazione di crisi finanziaria grave già manifesta […]». «La sola partecipazione formale alle riunioni dell'organo di controllo – segnala infatti il Tribunale – non è un dato sufficiente a superare la configurabilità di un contegno inerte se riguardata nell'ambito del contesto di “conclamata crisi finanziaria” che non forma oggetto di dubbio tra le parti». Nel caso di specie, l'attività di controllo svolta dal sindaco, che si era limitata in una mera denuncia all'assemblea, non risultava accompagnata da documenti idonei a dimostrare un continuo e capillare controllo anche tramite richiesta di informazioni – eseguibili anche individualmente ex art. 2403-bis, comma 1, c.c. – pure nei confronti degli organi della società controllata. In conclusione, il Tribunale ritiene che non ricorrano le condizioni per ritenere superata l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; la domanda è stata dunque respinta con conferma del decreto opposto. Sull'argomento si veda Cass. Civ. sez. I, 24 gennaio 2024, n. 2350, commentata da A. Di Iulio, Eccezione di inadempimento del curatore e diritto al compenso dei sindaci. Cenni al Correttivo-ter e nuove prospettive di riforma, su IUS Crisi d'impresa, 17 ottobre 2024. |