Querela di falso nel rito del lavoro
11 Febbraio 2026
Premessa La c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), modificando l'art. 225 c.p.c., ha previsto la devoluzione della decisione sulla querela al tribunale in composizione monocratica e non più collegiale. Alla luce di tali modifiche è opportuno interrogarsi se sulle querele proposte incidenter tantum nell'ambito del processo del lavoro possa pronunciarsi lo stesso giudice del lavoro investito delle domande principali. Tra le due opposte tesi, appare preferibile, alla luce della complessità degli accertamenti e della gravità delle conseguenze, concludere nel senso che nulla sia mutato in ordine alla necessità del giudice del lavoro a quo di sospendere il giudizio, affidando la valutazione della querela di falso al giudice civile tabellarmente competente. Le modifiche della riforma Cartabia alla querela di falso La querela di falso è lo strumento processuale, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c., avente la funzione di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria. Investendo l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata, nei rispettivi limiti di operatività, è proponibile per la falsità materiale di ambedue le categorie documentali, mentre non è proponibile per la falsità ideologica di scrittura privata, atteso che solo per l'atto pubblico tale efficacia riguarda la rispondenza di quanto attestato nell'atto a quanto dichiarato al pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza, mentre per la scrittura privata è limitata alla provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione. Può essere proposta, in via autonoma o incidentale, in ogni stato e grado del giudizio, fino a quando la veridicità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Legittimato a proporla è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione a una pretesa che su di esso si fondi; la legittimazione passiva compete, invece, a chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche a chi non intenda concretamente avvalersene, e neppure all'autore vero o presunto della falsificazione. Il querelante deve fornire la prova della falsità del documento impugnato e, a tal fine, può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni. Inoltre, il giudice di merito dinanzi al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. Il particolare rilievo del procedimento e la gravità dei suoi potenziali esiti hanno indotto il codificatore a prevedere l'intervento obbligatorio del P.M. (art. 221, comma 3, c.p.c.). Coerentemente alla previsione dell'art. 50-bis 1° comma n. 1 c.p.c., che pone come regola generale la competenza del tribunale in composizione collegiale nelle cause a partecipazione necessaria del P.M., l'art. 225 c.p.c., rubricato «Decisione sulla querela», nella sua versione originaria prevedeva che sulla querela si pronunciasse sempre il collegio. In caso di procedimento incardinato incidentalmente, il giudice istruttore era tenuto a disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione, con sentenza irretrattabile, della querela, residuando la facoltà, prevista dal 2° comma, di rimettere le parti al collegio per la decisione della querela indipendentemente dal merito disponendo, su istanza di parte, la trattazione della causa, relativamente alle domande indipendenti dal documento impugnato. La c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) è intervenuta anche sull'istituto della querela di falso, prevedendo, in conformità al criterio di delega di cui al comma 6, lettera a), l. n. 206/2021, attraverso la modifica dell'art. 225 c.p.c., la devoluzione della decisione sulla querela al tribunale in composizione monocratica e non più collegiale . Si registrano, inoltre, ulteriori modifiche formali agli artt. 225, comma 2 e art. 226, comma 1, dettate da esigenze di coordinamento con la nuova competenza, e l'adeguamento dell'art. 226, comma 2, c.p.c., dove si prevede che il giudice che accerta la falsità debba dare le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p. (sulla pronuncia sulla falsità di documenti), aggiornando il precedente richiamo all'art. 480 c.p.p. (sul verbale di udienza). La querela di falso nel processo del lavoro La ricorrente presenza di scritture private e atti pubblici fidefacenti nell'ambito del processo del lavoro ha consentito la formazione di un'articolata casistica in tema di querela di falso e la risoluzione di specifiche questioni processuali. La giurisprudenza di legittimità ha, di recente, affrontato la questione delle modalità di contestazione della sussistenza della malattia del dipendente ad opera del datore di lavoro, condivisibilmente escludendo la possibilità di ricorrere allo strumento della querela di falso ( Cass., sez. lav., 27 novembre 2024, n. 30551). Il certificato redatto dal medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale è, difatti, riconducibile agli atti pubblici, in quanto redatti da pubblico ufficiale che, secondo quanto disposto dall'art. 2700 c.c., fanno piena prova, fino a querela di falso, «della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». La fede privilegiata del documento proveniente dal sanitario si estende, dunque, al suo contenuto estrinseco e recettivo, ma non a quello intrinseco o ideologico, ovvero alla valutazione che il sanitario, in occasione del controllo, ha espresso in ordine alla sussistenza e gravità dello stato di malattia e all'impossibilità temporanea di svolgimento della prestazione lavorativa, in relazione a tale stato di malattia (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18507). L'unica area di intersezione tra simulazione della malattia e esperibilità della querela di falso residua, pertanto, nel caso in cui il sanitario abbia falsamente attestato di avere visitato il paziente, o di avere raccolto, nel corso della valutazione anamnestica, dichiarazioni circa il proprio stato di salute e la sintomatologia, mai rese dal lavoratore. Significative pronunce sul tema si concentrano nella materia previdenziale e nelle opposizioni a ordinanza ingiunzione, e affrontano il tema della fede privilegiata ascritta ai verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali. Tali atti, secondo il costante insegnamento, fanno fede fino a querela di falso in ordine alla provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti (Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23252; Cass., sez. lav., 22 luglio 2020, n. 15638). Le circostanze versate nei verbali, frutto di accertamenti, valutazioni discrezionali, o appresi de relato, non sono viceversa assistiti da pubblica fede, trattandosi di fatti liberamente apprezzabili dal giudice. Altre specifiche questioni, emerse nella prassi applicativa, concernono il verbale di udienza e, in particolare, l'attestazione in esso contenuta circa l'avvenuta lettura del dispositivo di sentenza in udienza, secondo il tipico modello decisorio, codificato nell'art. 429 c.p.c. La proposizione di appello, con deduzione della nullità della sentenza in considerazione dell'asserita violazione del precetto di immediata pubblicazione, mediante lettura, della decisione, non può condurre, in assenza di impugnazione del verbale con querela di falso, all'accoglimento del ricorso, stante la fede privilegiata attribuita in ordine ai fatti in esso attestati (Cass., sez. lav., 25 novembre 2021, n. 36727). La persistente influenza delle tipiche esigenze di oralità, immediatezza e concentrazione ha condotto la giurisprudenza a interrogarsi sull'operatività della sospensione dei termini durante il periodo feriale alla querela di falso proposta in via incidentale nel processo del lavoro. Si sono registrati, sul punto, due orientamenti contrapposti: secondo il primo (Cass., sez. I, 6 settembre 2002, n. 12694), la natura tassativa dell'eccezioni ex art. 3 l. n. 742/1969 alla regola generale della sospensione dei termini nel periodo feriale imponeva di considerare la querela di falso come procedimento autonomo, indipendentemente dalla sua proposizione nel corso di un giudizio di lavoro; secondo altro e maggiormente accreditato orientamento (Cass., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23482), la querela di falso nell'ambito di una controversia di lavoro o previdenza rimane irrimediabilmente influenzata dalle esigenze tipiche del rito laburistico, con la conseguenza che, quando la stessa risulta innestata nel processo del lavoro, non può che dare luogo all'inoperatività della regola della sospensione feriale. La competenza del giudice del lavoro Sino alle modifiche apportate dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, dunque, la casistica relativa alle querele di falso proposte incidentalmente nel processo del lavoro, con le chiarite peculiarità applicative, dava luogo alla sospensione del processo a quo, e la rimessione all'organo collegiale tabellarmente individuato per la decisione sulla querela. Ciò in relazione alla riserva di collegialità prevista dall'art. 225 1° co. c.p.c., incompatibile con la struttura tipicamente monocratica del giudizio del lavoro, promanazione delle competenze pretorili ai sensi dell'art. 82 d.lgs. n. 51/1998. A seguito delle modifiche apportate all'art. 225 c.p.c., con assegnazione della relativa competenza del «tribunale in composizione monocratica», è opportuno interrogarsi se la stessa possa appuntarsi sul giudice del lavoro, determinando un ampliamento delle materie allo stesso devolute ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e, in ultima analisi, se sulle querele proposte incidenter tantum possa pronunciarsi lo stesso giudice del lavoro investito delle domande principali. Sul punto possono prospettarsi due soluzioni. Occorre, innanzitutto, esaminare il disposto dell'art. 34 c.p.c., che disciplina l'ipotesi tipica di connessione dell'accertamento incidentale, prevedendo che nel caso in cui sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione incidentale che appartiene, per competenza o valore, a un giudice diverso, il giudice a quo rimette la causa a tale giudice, fissando termine per la sua riassunzione. In assenza, dunque, di ragioni ostative dipendenti dalla competenza per materia o valore, il giudice a quo è tenuto a pronunciarsi sulla questione incidentale. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., le cause cumulativamente proposte ovvero, nel caso dell'art. 34 c.p.c., la causa principale e quella incidentale, dovranno essere decise con il rito speciale di cui all'art. 409 e ss. c.p.c. Secondo una prima interpretazione, tuttavia, l'art. 40, comma 3, c.p.c., in quanto norma sul rito e non sulla competenza, che detta specifiche regole processuali, individuando il rito applicabile nel caso in cui le questioni connesse siano assoggettate a riti differenti, non sarebbe di per sé sufficiente a fondare la competenza per materia del giudice del lavoro sulla questione incidentale della querela di falso, in assenza di una norma sulla competenza che espressamente la preveda. Traendo le conclusioni da tali premesse, in considerazione del fatto che la riforma del 2022 ha provveduto alla devoluzione dei giudizi incidentali di querela di falso al giudice monocratico ma non ha, in alcun modo, corrispondentemente ampliato le competenze del giudice del lavoro di cui all'elencazione dell'art. 409 c.p.c., nulla muterebbe in ordine alla necessità, del giudice del lavoro a quo, di sospendere il giudizio, affidando la valutazione della querela di falso al giudice civile tabellarmente competente. Secondo altra prospettazione, la modifica dell'art. 225 c.p.c. avrebbe rimosso l'unico effettivo ostacolo alla possibilità da parte del giudice del lavoro di delibare le querele di falso proposte in via incidentale nel corso del processo del lavoro, con rito speciale ai sensi dell'art. 40 3° co. c.p.c. Ciò deriverebbe dalla particolare natura dei diritti in gioco, non avendo la querela di falso per oggetto l'accertamento di un diritto, ma un mero accertamento di fatto, vale a dire della falsità materiale o ideologica (entro determinati limiti) di un documento, al pari del giudizio di verificazione della sottoscrizione. Tale circostanza, dunque, renderebbe possibile che sulla querela incidentalmente proposta si pronunci lo stesso giudice del lavoro dinanzi al quale la questione è sollevata, che eventualmente potrà valutare se, nelle more, proseguire il giudizio sulle questioni non dipendenti dall'accertamento della falsità del documento impugnato. In conclusione Al fine di dare soluzione al quesito circa la sussistenza di competenza del giudice del lavoro a delibare la querela di falso proposta dinanzi a lui in via incidentale, a seguito delle modifiche apportate all'art. 225 c.p.c., occorre analizzare la natura del giudizio e la portata effettuale della pronuncia di accoglimento. Si tratta, senz'altro, di procedimento giurisdizionale speciale finalizzato a contestare la piena efficacia probatoria di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta , per farne accertare la falsità, sia nella provenienza che nel contenuto, eliminandone il valore di prova legale e consentendo di dimostrare la verità reale dei fatti. La matrice originaria del procedimento è, dunque, certamente probatoria, traendo origine dalla produzione di un documento in giudizio, connotato da efficacia privilegiata, il cui rilievo ai fini della decisione finale va delibato dal giudice, all'atto della proposizione della querela incidentale, al fine di valutare l'ammissibilità della querela, la cui funzione è, secondo la Cassazione, quella di «privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite». (Cass., sez. III, 6 maggio 2025, n. 11875). Se, tuttavia, innegabile appare la sua matrice endoprocedimentale e probatoria, è altrettanto vero che laddove, eventualmente all'esito di valutazioni di natura tecnica, con il supporto di un CTU, si addivenga alla definitiva conclusione della falsità del documento impugnato, le conseguenze non restano confinate al piano meramente processuale, ovvero quello dell'utilizzabilità del documento ai fini della decisione finale, investendo il profilo più ampio della stessa esistenza giuridica del documento. Al pari dell'accertamento all'esito della querela proposta in via autonoma, anche quello che conclude il procedimento incidentale spiega efficacia erga omnes. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'art. 226 cpv. c.p.c., il giudice sarà tenuto a pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p. disponendo, a seconda delle circostanze, la cancellazione totale o parziale o, del caso, la ripristinazione, rinnovazione o riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui essa deve essere eseguita. Stante, dunque, la complessità degli accertamenti e la gravità delle conseguenze, appare ragionevole concludere nel senso che, nonostante l'attribuzione della querela incidentale alla competenza del tribunale in composizione monocratica, in assenza di un'espressa previsione, contenuta nell'art. 409 c.p.c. o in norme di rango primario, che ne preveda l'attribuzione al giudice del lavoro, lo stesso debba rimettere la questione proposta incidentalmente al giudice civile tabellarmente competente. |