Volontaria giurisdizione: quando deve essere chiesta l'autorizzazione?
11 Febbraio 2026
Per rispondere al quesito è importante tenere presente che, per unanime opinione, sia della dottrina che della giurisprudenza, l'autorizzazione va sempre richiesta prima del compimento dell'atto. Solo in casi eccezionali si può derogare a questa regola generale; si tratta di casi in cui già «a monte» vi è, ad esempio, l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa da parte di un incapace. Sul punto, infatti, la Cassazione civile, con pronuncia n. 10654/2011, ha chiarito che «Il genitore, autorizzato dal tribunale ai sensi dell'art. 320, comma 5, c.c., alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche i singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, le quali sarebbero gravemente ostacolate, o addirittura paralizzate qualora, per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all'autorità giudiziaria; pertanto, non necessita di previa autorizzazione la stipula del contratto di apertura di credito bancario, essendo strumento fondamentale e presupposto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, la quale non potrebbe svolgersi senza i fondi necessari. (…)». Nella pratica, tuttavia, ove non vi sia l'intervento del notaio, non è infrequente imbattersi in atti, che necessiterebbero di autorizzazione, formati prima della stessa e sottoposti alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione medesima. Tale prassi deve considerarsi del tutto illegittima in quanto non si ritiene che un'autorizzazione successiva possa sanare la mancanza dell'autorizzazione preventiva: così, in motivazione, Tribunale di Bari 18 settembre 2025, n. 3237, ove si precisa che «In relazione a tale forma di invalidità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2725/1993) ha, infatti, chiarito che «La norma di cui all'art. 1442, comma 2 c.c., secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende da incapacità legale di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente al giorno in cui è cessato lo stato d'interdizione (o d'inabilitazione) riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento, in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici, ricorrendo anche in questo caso, caratterizzato, come il primo, da un vizio dell'atto determinato dalla sua stipulazione senza le garanzie previste alla legge nell'interesse dell'incapace, l'esigenza di tutela di questo soggetto agli effetti negativi dell'inerzia del tutore». In tal caso, pertanto, l'atto sarà certamente annullabile (vedi il disposto dell'art. 322 c.c.), come afferma anche la Corte di appello di Reggio Calabria del 10 marzo 2008: «L'atto eccedente l'ordinaria amministrazione che il genitore compie in nome e per conto del figlio minore senza la necessaria autorizzazione del giudice non è un atto nullo né, tanto meno, inesistente, bensì (per espressa previsione dell'art. 322 c.c.) è un atto annullabile, indi produttivo di effetti sino a quando non venga annullato su istanza degli unici soggetti a ciò legittimati e, cioè, del genitore che lo ha posto in essere in rappresentanza del figlio o del figlio stesso o dei suoi eredi o aventi causa». |