Separazione consensuale e rinuncia alla domanda di addebito: nessuna incidenza sulle spese

La Redazione
11 Febbraio 2026

La Corte di cassazione, nella sentenza 5 febbraio 2026, n. 2408, ha chiarito che la rinuncia alla domanda d'addebito formulata nella comparsa conclusionale non incide sulla liquidazione delle spese processuali in ragione del principio di causalità.

La fattispecie si riferiva ad un procedimento di separazione consensuale, in cui il padre ricorreva in cassazione lamentando che la sentenza di appello, pur avendo accolto parzialmente il gravame (riducendo il contributo al mantenimento di un quinto) aveva posto le spese per 2/3 a suo carico e per  1/3 a carico della moglie, senza compensarle integralmente in primo e secondo grado.

Il ricorrente censurava altresì la decisione impugnata laddove aveva considerato irrilevante, ai fini della compensazione integrale delle spese, la rinuncia alla domanda di addebito dallo stesso effettuata nella comparsa conclusionale, pur ritenendola ammissibile.

La Corte di cassazione ha rilevato che, in tema spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio.

Esula, cioè, dal sindacato di legittimità sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860/2025; Cass. n. 19613/2017).

Inoltre, l'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite.

Ne consegue che anche quando il procedimento non sia giunto a conclusione con sentenza, non potendosi perciò aver riguardo alla soccombenza, la parte evocata in giudizio, che abbia svolto attività processuale, ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese per l'attività svolta nei confronti della parte che le ha causate (Cass., n. 13430/2007; Cass. n. 11195/1993; Cass. n. 1513/2006).

Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata compensazione delle spese per aver la Corte di merito posto a carico del ricorrente i 2/3, pur avendo accolto parzialmente il gravame, non trattandosi di statuizione oggetto del sindacato di legittimità, per i principi suesposti.

Con riferimento, invece, alla critica riguardante la mancata considerazione della rinuncia alla domanda d'addebito, i giudici hanno ritenuto la doglianza infondata rilevando che, in conformità al richiamato orientamento della Corte, la suddetta rinuncia non incide sulla liquidazione delle spese in ragione del principio di causalità, atteso che è stata formulata nella comparsa conclusionale, allorché l'attività difensiva era stata esercitata nella sua interezza.

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