Gli obblighi di custodia del curatore: un’architettura costruita ai lati della LF e del c.c.i.i.
Marco Pericciuoli
11 Febbraio 2026
Tra i tanti compiti che spettano al curatore della liquidazione giudiziale – ereditati dal “vecchio” fallimento – c’è l’obbligo di custodia dei beni caduti nell’attivo della procedura, rientrante nel più ampio alveo del generico dovere dell’amministrazione dei medesimi beni, secondo la diligenza propria dell’incarico; tra norme e interpretazioni, una panoramica su tale specifico compito attribuito al curatore.
La custodia nel codice della crisi, in teoria, non c'è…
All'interno del Titolo V del c.c.i.i. dedicato alla liquidazione giudiziale, è presente il capo II «Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale» (articoli da 193 a 199 c.c.i.i.), all'interno del quale, però, la parola “custodia” appare esclusivamente all'interno dell'art.194, comma 2, che dispone: «I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi»; ad eccezione di questo riferimento, all'interno del quale la norma tratta un unico e particolare tipo di beni (titoli e documenti) e non la generalità dell'attivo “fisico” acquisito, il Codice della crisi – in questo totalmente allineato alla previgente legge fallimentare – tace sulla custodia.
Per trovare delle declinazioni operative con concetti similari, possiamo comunque notare la presenza dell'art. 197, il quale dispone che «Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario»: attraverso le nozioni derivanti dalla materia del contratto di deposito, possiamo identificare con la presa in consegna il momento iniziale da cui deriva l'obbligo di custodia.
Ne consegue che tutto quanto in essere con riferimento agli obblighi di custodia del patrimonio compreso all'interno della liquidazione giudiziale sia il frutto dell'evoluzione stratificatasi di prassi, giurisprudenza e dottrina, nata tanto all'epoca della vigenza della legge fallimentare quanto valevole attualmente a partire dall'entrata in vigore del codice della crisi, non riscontrandosi – inoltre e come detto – variazioni nella norma tali da inficiare tale evoluzione.
…ed allora su quali principi si basa?
La risposta all'esigenza di fondare gli obblighi di custodia del curatore si trova nella lettura combinata di alcuni articoli che, indirettamente e pur non nominandola, creano un'architettura di obblighi derivanti dall'incarico stesso della curatela.
Innanzitutto, le fondamenta su cui l'intero impianto si basa sono costituite dalle disposizioni, di carattere generale, che sanciscono uno dei principi fondamentali delle procedure concorsuali tradizionali, ossia la cd. “universalità oggettiva”, la quale, derivando dalla responsabilità patrimoniale generica statuita dall'art. 2740 c.c., secondo la quale «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri», porta all'attrazione nella massa attiva della procedura concorsuale tutti i beni del debitore dichiarato insolvente attraverso l'applicazione dell'art. 142, il quale, rubricato “beni del debitore”, dispone che «la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale»: quest'ultimo principio fondamentale è il cd. “spossessamento” (più precisamente “spossessamento pieno”, che differisce dallo “spossessamento attenuato” presente nelle procedure dove l'amministrazione del patrimonio permane in capo al debitore, pur sotto varie forme di sorveglianza da parte di organi afferenti all'autorità giudiziaria).
Il primo pilastro è costituito dall'art.128 c.c.i.i., rubricato “Gestione della procedura”, il quale statuisce, al comma 1, che: «Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite»: il curatore è – sotto la vigilanza degli altri organi della procedura – il deus ex machina plenipotenziario che decide la sorte dei beni presenti nell'attivo della liquidazione giudiziale, attratti nella loro totalità secondo il principio di universalità oggettiva testé enunciato.
Il secondo pilastro è invece costituito dall'art.136, comma 1, c.c.i.i., che regola la responsabilità generica del curatore: «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico»; sull'interpretazione della portata di tale diligenza viene in soccorso direttamente la relazione illustrativa al c.c.i.i., la quale, con riferimento all'art.136, spiega che «La diligenza che può pretendersi dal curatore, che deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la “diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"», è la stessa che il codice civile richiede agli amministratori di s.p.a. per i quali l'art. 2932 codice civile prevede che «devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze». È pertanto con tale diligenza che il curatore gestisce il patrimonio compreso nell'attivo della procedura.
In conclusione, l'architrave che, fondandosi sui principi precedenti, tiene unito il sistema può essere identificato dal combinato dei due articoli già citati, relativi alla presa in consegna e custodia, ossia gli articoli 194 e 197 c.c.i.i.: attraverso la presa in consegna, si sancisce l'inizio dell'obbligo accessorio – per il curatore – di custodire i beni appresi alla procedura, con il reale e sostanziale “passaggio di mano” tra la gestione del debitore e la gestione nella liquidazione giudiziale.
I profili della custodia
Dall'architettura dei principi appena esposti nasce l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale degli obblighi di custodia da parte del curatore nella liquidazione giudiziale: tali principi, combinati tra loro in maniera organica e incrociata, fruttano un sistema solido che permette di identificare il funzionamento dell'onere della custodia.
L'obbligo generico di corretta amministrazione del patrimonio (ex-)fallimentare è strettamente correlato alla responsabilità generica del curatore nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio: secondo giurisprudenza consolidata, la responsabilità del curatore ha natura contrattuale, poiché legata ai concetti del mandato professionale, nonché alla diligenza prevista per gli amministratori delle società per azioni (v. L. Gambi, La responsabilità del curatore ha natura contrattuale, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, 25 novembre 2020; D. Fico, Responsabilità del curatore nel fallimento, ivi, 30 gennaio 2018). Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, professionalmente adeguatamente preparato per lo svolgimento del proprio incarico, debba amministrare il patrimonio con la cd. diligenza qualificata: nella sostanza, il curatore deve mettere in atto consapevolmente la miglior scelta possibile per il mantenimento del valore dei beni della procedura, ivi compresa la custodia dei beni stessi.
In particolar modo, tali concetti sono stati sintetizzati ai fini dell'applicabilità in materia di custodia, dalla Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 5 maggio 2023, n.11976, commentata da V. Palladino, Gli obblighi di custodia del curatore, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, 3 aprile 2024), che, mutuando dall'originale perimetro applicativo proprio della procedura civile nelle esecuzioni immobiliari, afferma il nuovo principio secondo cui il curatore «diviene custode del bene a partire dalla data di apertura della procedura», e – soprattutto – ne risponde «anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare» (a tal riguardo, viene recepito il principio di responsabilità generica circa l'operato degli ausiliari del debitore ai sensi dell'art.1228 c.c., combinato con la possibilità offerta dall'art.129 c.c.i.i. al curatore di avvalersi – previa autorizzazione – dell'ausilio di coadiutori): riflettendo su quest'ultimo risvolto, viene in mente proprio la responsabilità degli amministratori delle società per azioni, i quali, pur delegando funzioni ai vari esponenti dei propri organigrammi aziendali, sono – infine – coloro sui quali ricade la responsabilità finale della gestione dell'impresa.
Degne di appositi approfondimenti sono poi le conseguenze penali della custodia dei beni: soprattutto da una ventina d'anni, la custodia dei beni (in particolare immobili) appresi alle masse attive delle procedure concorsuali può generare situazioni di conflitto con normative ambientali, le quali generano – in caso di violazione – illeciti penali. Ad oggi è però ancora aperto il dibattito, in attesa di disposizioni normative ben chiare e a prova di interpretazione, circa la responsabilità penale del curatore in merito agli illeciti ambientali generati da beni appresi alla massa. Il caso per eccellenza è l'onere dello smaltimento rifiuti: seppur prodotti antecedentemente dal debitore in bonis, sono – in corso di procedura – custoditi dal curatore (spesso a causa dell'ubicazione su un terreno gestito dal o di proprietà del debitore dichiarato insolvente). Seppur sia palese che il fatto originario non sia stato commesso dal curatore, nella cui sfera penale personale ricade l'accertamento successivo, resta comunque un meccanismo di prassi il suo coinvolgimento nel procedimento penale che scaturisce dal fatto medesimo (per approfondimenti, su questo portale, F. Lamanna, Il Consiglio di Stato considera il curatore sempre tenuto a smaltire i rifiuti inquinanti prodotti dal fallito, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, 23 marzo 2021).
In conclusione
Nella gestione della procedura di liquidazione giudiziale, e – ancor più nello specifico – nell’amministrazione del patrimonio attratto all’attivo della procedura, il curatore è altresì chiamato in prima persona a custodire i beni che ne fanno parte. Attraverso una lettura combinata di alcune disposizioni consolidatesi nel codice della crisi, ne deriva un nuovo carico di oneri, da cui – naturalmente – derivano responsabilità, non attenuate dall’ausilio di coadiutori. Attraverso la propria capacità derivante dalla propria diligenza qualificata, il curatore deve inoltre prestare attenzione anche ai possibili risvolti penali dell’adempimento dei propri obblighi.
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La custodia nel codice della crisi, in teoria, non c'è…