Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. al vaglio della Suprema Corte: costituzionalità e retroattività
Lorenzo Benedetti
13 Febbraio 2026
Il contributo analizza le prime sentenze della Cassazione che si sono occupate dell'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., come modificato dalla legge n. 35/2025 sulla responsabilità dei sindaci: Cass. civ., 22 gennaio 2026, n. 1390, secondo cui la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; Cass. civ., ord., 22 gennaio 2026, n. 1392, secondo cui i «limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi» sarebbero senz'altro sacrificati ove si ritenesse che l'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo attualmente in vigore, avesse efficacia retroattiva e fosse perciò applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso.
Inquadramento
Le controversie oggetto delle due sentenze annotate sono speculari: entrambe riguardano l'azione risarcitoria esercitata da una curatela fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci per concorso nell'illecito a danno della società e dei suoi creditori. Azione accolta in entrambi i casi, con conseguente condanna in solido dei convenuti.
La questione giuridica della legittimità costituzionale della norma
La prima delle sentenze in esame (Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390) si è pronunciata su una questione ampiamente approfondita dalla dottrina in relazione al novellato art. 2407, comma 2, c.c., ossia quella della sua potenziale incostituzionalità.
Senza dilungarsi eccessivamente su profili già altrove approfonditi, basta qui elencare schematicamente i potenziali vizi di contrarietà a principi costituzionali individuati rispetto alla norma sulla responsabilità dei sindaci:
– la violazione dell'art. 3 Cost., per manifesta irragionevolezza (rispetto al sistema del diritto societario e, più ampiamente a quello della responsabilità civile) e irragionevole disparità di trattamento di situazione analoghe (v. la disparità di trattamento, sotto il profilo del debito risarcitorio, rispetto agli amministratori indipendenti e al revisore legale);
– la violazione dell'art. 47 Cost., in quanto la nuova regola sacrifica, a favore del danneggiante, l'interesse dei potenziali danneggiati riconducibili alla menzionata norma costituzionale.
A prescindere dal fatto che la pronuncia citata abbia dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da uno dei sindaci condannati, adducendo – sulla base del consolidato principio secondo il quale il giudice ha la «facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo» – che essa non assumeva nel caso di specie una rilevanza strumentale rispetto alla soluzione di uno dei motivi del ricorso per Cassazione, la motivazione della Suprema Corte dà tuttavia un'indicazione importante sul tema.
Ancorché in via dubitativa, si legge infatti nella motivazione che è opinabile la legittimità costituzionale di una norma che «specie in caso di concorso di più soggetti nello stesso inadempimento contrattuale o nello stesso atto illecito extracontrattuale (art. 2055 c.c.), preveda, per alcuni concorrenti (come gli amministratori), l'obbligo di risarcire per intero il pregiudizio cagionato e, al contempo, stabilisca, per altri concorrenti (come i sindaci), un limite (giustificato, in realtà, solo per la qualità soggettiva del titolare della carica) al quantum del risarcimento (altrimenti) dovuto».
Riconosciuta allora la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione alla nuova disposizione dalla giurisprudenza di legittimità, l'unica soluzione percorribile è quella dell'interpretazione costituzionalmente orientata (per riferimenti, v. Benedetti, La responsabilità «aggiuntiva» ex art. 2497, 2 co., c.c., Milano, 2012, 242 ss.) del nuovo art. 2407, comma 2, c.c. che porti a sostenere la perdurante applicabilità della solidarietà fra amministratori e sindaci per l'intero danno concausato verso i danneggiati, nonostante essa sia stata cancellata dalla previsione novellata (come già può ricavarsi dai principi civilistici in materia di obbligazioni).
Come altrove già sostenuto (Benedetti, La responsabilità dei sindaci, cit.), a favore di tale ricostruzione depone, in primo luogo, il fatto che tale interpretazione risulta a ben vedere compatibile con la lettera del nuovo comma 2 dell'art. 2407 c.c. Infatti, la nuova regola potrebbe essere intesa come idonea a circoscrivere entro i limiti lì individuati soltanto la ripartizione della responsabilità fra i corresponsabili in sede di regresso. In altre parole, la limitazione legale della responsabilità dei sindaci potrebbe essere ritenuta operante, per le ragioni anzidette, solo nei rapporti interni fra corresponsabili piuttosto che nel rapporto fra sindaci e danneggiato. Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. sarebbe dunque suscettibile di essere ricostruito come regola che deroga al comma 3 dell'art. 2055 c.c., invece che al comma 1.
In secondo luogo, si dovrebbe attentamente riflettere sul ricorso a un'interpretazione costituzionalmente orientata della regola sulla responsabilità dei sindaci, applicando il consolidato principio affermato in fattispecie analoghe dalla Corte costituzionale. Si tratta della c.d. interpretazione adeguatrice, in applicazione della quale la Corte Costituzionale interpreta, ove possibile, una norma contrastante con la Costituzione in modo da attribuirle un significato coerente con i relativi principi, ricorrendo all'abrogazione solo come extrema ratio, qualora tale operazione di ortopedia ermeneutica non risulti possibile (v. per riff. Benedetti, La responsabilità “aggiuntiva”, cit., 246 e ntt. 185 ss.). Tenendo conto peraltro che – pur a fronte di un dibattito lungi dall'essere risolto in merito i) alla natura accentrata o diffusa dell'interpretazione della legge secondo la Costituzione e ii) ai margini di sovrapposizione fra la funzione della Corte Costituzionale e il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità rimessa al giudice ordinario – l'interpretazione costituzionalmente conforme di una disposizione (quando la formulazione letterale della stessa lo consenta) viene considerata un potere-dovere che si impone – a prescindere dal ricorso al giudice delle leggi e, anzi, come operazione preliminare ad esso, da comprendere nel giudizio di non manifesta inammissibilità della questione di legittimità – già al giudice comune (v. in tal senso la giurisprudenza della Corte Cost., 14 ottobre 1996, n. 356, su cortecostituzionale.it; Corte Cost., 17 luglio 2013, n. 198, in Foro it., 2013, I, c. 2341, con nota di Longo e già Corte Cost., 27 luglio 1989, 456 su giurcost.org. Nelle sentenze si afferma il “doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate”. Ma v. anche Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221 e Corte Cost., 24 febbraio 2017, n. 42, entrambe su Dejure. Per la dottrina v. infra e anche Malfatti-Panizza-Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2024, 358).
In sintesi: è indubbio che l'intenzione del legislatore fosse quella di eliminare la responsabilità solidale fra amministratori e sindaci, ma tale argomento sembra superato dalla necessità imposta dalla costante giurisprudenza costituzionale di attribuire a una norma, il cui tenore letterale sia suscettibile di plurime interpretazioni, un significato conforme alla Costituzione (Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e commerciale, fondato da Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2004, 173; Benedetti, La responsabilità “aggiuntiva”, cit., 246 e ntt. 185 ss.).
La irretroattività della norma
La due sentenze in esame si soffermano ampiamente sulla questione – già ripetutamente esaminata dalla giurisprudenza di merito oltre che dalla dottrina – della retroattività dell'art. 2407, comma 2, c.c.
Tale profilo è al momento quello su cui maggiormente si è focalizzata la giurisprudenza per la concorrenza di due semplici circostanze: i) niente è previsto nella novella in ordine al regime transitorio; ii) le cause risarcitorie attualmente all'esame delle corti riguardano fatti dannosi commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuovo disposizione, ponendosi di conseguenza il tema dell'eventuale applicabilità ai sindaci condannati del regime previgente o di quello più favorevole (per ipotesi) previsto post riforma.
Al riguardo occorre chiarire che entrambe le pronunce di legittimità confermano l'orientamento sinora prevalente della irretroattività della disposizione in questione sulla base delle seguenti considerazioni:
– ai sensi dell'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, una norma regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che sono stati per intero commessi prima della sua entrata in vigore. In altri termini, il diritto al risarcimento sorge, in capo al danneggiato, nel momento in cui viene in essere il pregiudizio e, trattandosi di un diritto ormai acquisito nella sua pienezza, il sopravvenire di una norma che lo escluda o lo limiti non dovrebbe poterlo intaccare, perché, in difetto di una diversa disposizione, le leggi operano solo per l'avvenire (Rordorf, La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., in Società, 2025, 6, 627 ss. e la giurisprudenza cit. nelle due sentenze annotate);
– l'applicazione retroattiva di una norma – fermo il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche consolidate – può legittimamente incidere sui rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto nel caso in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri interessi di rilevanza costituzionale ritenuti prevalenti (Corte Cost., 21 ottobre 2011, n. 271), che però nella specie sarebbero di difficile, se non impossibile, individuazione;
– la distinzione fra danno patrimoniale (volto a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato posto in essere) e danno non patrimoniale (: volto a reintegrare un bene insuscettibile di valutazione economica). Mentre la quantificazione di quest'ultimo va operata «alla stregua dei criteri legali (o giurisprudenziali) vigenti (o praticati) al momento della liquidazione, e dunque all'atto della pronuncia, anche non definitiva, sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale, o arbitrale», analogo principio non sarebbe trasponibile al danno patrimoniale, in quanto in tal caso la quantificazione del danno «si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta».
Non può negarsi che le due pronunce annotate abbiano motivato in modo assai approfondito la comune conclusione dell'irretroattività dell'art. 2407, comma 2, c.c. sulla base di precedenti di legittimità e costituzionali. Pertanto tale conclusione può ritenersi del tutto plausibile.
Ciò nonostante, le argomentazioni sinteticamente riportate, pur solide, non appaiono incontestabili.
Partendo dall'argomento che fa riferimento ai valori costituzionalmente rilevanti, che soli potrebbero giustificare la retroattività di una norma, pare possibile rilevare quanto segue.
Come si è cercato di argomentare altrove, l'applicazione letterale dell'art. 2407. comma 2, c.c. si risolve in una regola sulla responsabilità che, rispetto alla norma previgente, avvantaggia i sindaci/danneggianti a discapito dei danneggiati (società/creditori/soci/terzi). Pertanto, se disattendendo quanto sostenuto al § precedente, si ritiene il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. costituzionalmente legittimo, si deve logicamente ammettere anche che l'interesse dei primi possa essere, pure nella prospettiva della Costituzione, prevalente su quello dei secondi.
Ora, come affermato dalla Cassazione, l'efficacia retroattiva della norma in esame sacrificherebbe alcuni valori/interessi costituzionalmente rilevanti. Però non sembra altrettanto corretto ritenere che nel caso di specie non si possano individuare interessi, anch'essi costituzionalmente rilevanti, il cui bilanciamento con quelli lesi dalla eventuale applicazione retroattiva dell'art. 2407, comma 2, c.c. indurrebbe ad ammettere quest'ultimo esito interpretativo. Più specificamente, la retroattività della norma può essere considerata funzionale a evitare irragionevoli disparità di trattamento fra i sindaci condannati sulla base della regola previgente in materia di responsabilità e i sindaci che saranno condannati ai sensi di quella vigente (una retroattività ragionevole ai sensi dei principi costituzionali viene considerata quella della legge penale più favorevole: Pecorella, L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole, cit., 11.; Poli, Il principio di retroattività della legge penale più favorevole nella giurisprudenza costituzionale ed europea, rivista AIC, 2012. L'ambito menzionato non è distante da quello toccato dall'art. 2407, comma 2, c.c. della responsabilità civile). Certo, tale interesse – che depone a favore della retroattività – confligge con quelli menzionati dalla Cass. n. 1392/2025 i) alla parità di trattamento fra amministratori e sindaci garantita dalla versione originaria dell'art. 2407, comma 2, c.c. in caso di responsabilità da concorso e ii) alla legittima aspettativa dei danneggiati ad ottenere un risarcimento integrale del danno. Ma delle due, l'una: o si conclude per l'incostituzionalità del nuovo 2407, comma 2, c.c. a causa del sacrificio di tali interessi costituzionalmente rilevanti, e allora il problema della retroattività risulta di molto attenuato almeno nel rapporto fra danneggianti/danneggiati, perché l'abrogazione o l'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso nei termini sopra prospettati ripristinerebbero la responsabilità solidale; oppure se si ritiene costituzionalmente legittima tale disposizione, vuol dire che si ritengono i valori da ultimo menzionati suvvalenti rispetto agli interessi dei sindaci/danneggianti e tali quindi, in base al bilanciamento che la Corte Costituzionale prospetta, da non ostacolare l'estensione retroattiva della responsabilità limitata per concorso nella mala gestio degli amministratori al fine appunto di salvaguardare gli interessi da ultimo menzionati.
Aggiungasi che anche l'argomento relativo alla distinzione fra la quantificazione del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale non sembra scevro da criticità.
L'accertamento del quantum del danno è fase connaturata al giudizio risarcitorio in entrambi i casi. Nell'attività di quantificazione si dovranno ovviamente applicare criteri differenti, ma tale circostanza non sembra di per sé giustificare il fatto che, se tali criteri vengono modificati a giudizio pendente, i nuovi possano essere applicati per liquidare il danno non patrimoniale, ma non quello patrimoniale.
Più specificamente, quello che maggiormente appare opinabile della motivazione delle due pronunce annotate è il comune passaggio qualificante: in caso di danno patrimoniale, a differenza che in quello di danno non patrimoniale, il diritto al risarcimento sorgerebbe nella sua “pienezza” al momento dl verificarsi del pregiudizio, per cui una norma sopravvenuta che limiti il suo ammontare inciderebbe su un effetto giuridico già interamente prodotto, in spregio alla regola di irretroattività. A chi scrive pare che se questo è vero per il risarcimento da danno patrimoniale, lo stesso valga anche per quello da danno non patrimoniale in ordine ai criteri di quantificazione vigenti al momento in cui quest'ultimo si produce. Così come i due danni paiono da assimilare anche se si dà rilievo all'affidamento che il danneggiato ripone sulla misura del ristoro percepibile, quantificato in base ai criteri vigenti al momento di consumazione del fatto dannoso.
Del resto, a corroborare questa impressione pare potersi richiamare la giurisprudenza della stessa Cassazione sull'art. 2486, comma 3, c.c.: esso detta una regola di quantificazione di un danno certamente patrimoniale (Cass. n. 5252/2024 e n. 8069/2024; Trib. Bari, 24 aprile 2025, 19), eppure la Suprema Corte ne ha statuito l'applicazione anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della norma (ossia la sua applicazione retroattiva).
Si è ben consapevoli che parte della dottrina ha adotto alcune obiezioni alla pretesa equiparazione fra art. 2486, comma 3, c.c. e art. 2407, comma 2, c.c., così escludendo che dalla giurisprudenza favorevole alla retroattività del primo si possano trarre indicazioni nel medesimo senso anche per il secondo (Guizzi, op. cit., 677 ss.). Ma si tratta di obiezioni che non rilevano rispetto all'argomento principale addotto dalla Suprema corte per negare nei casi in esame la retroattività del 2407 c.c.
L'art. 2486, comma 3, c.c. è stato ritenuto retroattivo come criterio di valutazione del danno rivolto al giudice avente una valenza c.d. procedimentale. Siccome esso detta una regola sulla quantificazione di un danno patrimoniale, tale orientamento di legittimità smonta l'assolutezza dell'argomento con cui le due sentenze in esame hanno negato la retroattività dei cap ex art. 2407, comma 2, c.c. che – diversamente dalla dottrina menzionata – vengono implicitamente considerati nelle pronunce in esame alla stregua di criteri di determinazione del risarcimento.
Guida all'approfondimento
Sui potenziali vizi di contrarietà a principi costituzionali individuati rispetto alla norma sulla responsabilità dei sindaci, si vedano, per ampi riferimenti: Guizzi, Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., in Società, 2025, 6, 675; Benedetti, La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche, di prossima pubblicazione su RDS; e A. Picciau, La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, in Società, 2025, 648 ss.
Nell'ottica della tutela del risparmio, il nuovo art. 151.2 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 per la riforma del TUF, riproduce per le quotate la regola in tema di responsabilità dei sindaci di cui al previgente art. 2407, comma 2, c.c.
In tema di interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale, sul dovere dell'interprete di considerare le dimensioni costituzionali dei diritti delle società v. Cariello, Sulle dimensioni costituzionali dei diritti delle società, in RDS, 2025, 3, 757 ss., ove ultt. riff. Per ampio approfondimento sulla definizione di interpretazione costituzionalmente orientata v. Boncinelli, Interpretazione conforme a Costituzione e ragionevolezza: la prospettiva della Corte costituzionale, relazione al Convegno dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, tenutosi a Milano il 6 e 7 giugno del 2008, spec. pag. 13 del paper, dove si legge che «il principio metodologico espresso dal canone dell'interpretazione conforme consente di giustificare la selezione di un significato all'interno di una rosa di alternative possibili (ricavate a partire dall'applicazione delle regole linguistiche e dei canoni interpretativi di primo grado) in funzione di un determinato risultato (quello di evitare l'insorgere di antinomie tra il parametro costituzionale e la disposizione oggetto di sindacato)».
Sul dibattito in merito alla natura accentrata o diffusa dell'interpretazione della legge secondo la Costituzione e ai margini di sovrapposizione fra la funzione della Corte Cost. e il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità rimessa al giudice ordinario, non può che rinviarai ad alcune trattazioni specifiche, anche per i necessari riferimenti di dottrina e giurisprudenza: Chessa, Non manifesta infondatezza versus interpretazione adeguatrice, 2009, su forumcostituzionale.it; Pignanelli, L'ultima parola del giudice comune? Il requisito della non manifesta infondatezza e il rischio di un controllo di costituzionalità negato, in Rivista AIC, 2025, 465 ss.; Iannuccilli, L'interpretazione secundum Costitutionem tra Corte Costituzionale giudici comuni. Brevi note sul tema, 2009, su cortecostituzionale.it.; Cirulli, Sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali civili, 16 settembre 2024, su judicium.it, 4.
Per l'individuazione del tenore letterale della disposizione (si noti che nell'ambito del proprio sindacato la Corte Cost. applica la distinzione fra disposizione e norma, sulla quale v. Crisafulli, Disposizione (e norma), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 196. sulla distinzione tra testo e norma v. già Ascarelli, Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione, in Riv. dir. proc., 1957, 351 ss.; Corte Cost., 21 marzo 1996, n. 84, in Foro it., 1996, I, c. 1113, con nota di Romboli; in Giur. it., 1996, I, 372, con nota di Celotto) come limite all'interpretazione costituzionalmente orientata v., fra le molte, Corte Cost., 10 novembre 2023, n. 202, su judicium.it., 28 dicembre 2023, con nota di Luiso; Cass., Sez. un., 1° giugno 2021, n. 15177, in Nuova giur. civ. comm., 2022, p. 159, con nota di R. Maruffi; Cass., Sez. un., 19 marzo 2024, n. 7337, su Dejure; Cirulli, op. cit., 4.
Sulla questione della retroattività dell'art. 2407, comma 2, c.c., nella giurisprudenza di merito e in dottrina: a favore della retroattività, Trib. Bari, 24 aprile 2025, 19, su: ilcaso.it e Giur. it., con nota di Fregonara, I nuovi (labili) confini, cit., 1807 ss.; Trib. Palermo, 4 luglio 2025; in senso contrario Trib. Roma, 19 giugno 2025 e Trib. Venezia, 11 giugno 2025, inedite; Cass., 22 gennaio 2026, nn. 1390 e 1392 con commento di S. Ambrosini, La non retroattività del nuovo art. 2497, c. 2, c.c. nel “parto gemellare” della Cassazione, in Ristrutturazioni aziendali, 23 gennaio 2026. In dottrina, tra i primi ad esprimersi nel senso ora fatto proprio dalla Suprema Corte, Abriani, Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza dei controlli societari, in Società e contratti, bilancio e revisione, 2024, n. 12, 1 ss.; Guizzi, op. cit., 675 ss. V peraltro sottolineato che la retroattività della norma è prefigurata dal disegno di legge a iniziativa parlamentare n. 1426/2025.
Sulle obiezioni, in dottrina, alla pretesa equiparazione fra art. 2486, comma 3, c.c. e art. 2407, comma 2, c.c.; Guizzi, 677 ss. L'Autore ritiene che mentre il 2486 c.c. come novellato dal c.c.i. possa costituire un “criterio rivolto al giudice di valutazione del danno” suscettibile come tale di essere applicato anche ai giudizi in corso rispetto alla sua entrata in vigore, non altrettanto potrebbe dirsi per i cap di cui al nuovo art. 2407, comma 2, c.c., i quali non avrebbero una semplice valenza “procedimentale”, bensì una connotazione sostanziale, perché conforma il diritto del creditore e l'obbligo del debitore. Inoltre il 2486 c.c. non avrebbe fatto che recepire un criterio già invalso nella prassi, per cui il suo recepimento a livello normativo non avrebbe una rilevanza innovativa; conf. S. Ambrosini, op. cit., 3. In questa sede ci si limita a rilevare che il primo argomento può essere condivisibile, sebbene paia a chi scrive che qualsiasi norma che modifica il criterio di determinazione del danno valga a modificare il diritto del creditore e, specularmente, l'obbligo del debitore.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
La questione giuridica della legittimità costituzionale della norma