Salvo ipotesi eccezionali, soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito
12 Febbraio 2026
Nelle controversie in materia di affidamento dei contratti pubblici la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione differenziata, che deriva dalla partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione (Ad. plen. 29 gennaio 2003, n. 1, 7 aprile 2011 n. 4 e 25 febbraio 2014, n. 9). Infatti, la «regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata» (Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4). Sono state tuttavia «enucleate alcune eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha proposto la domanda di partecipazione» (Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4). In particolare, a tale regola generale può «derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e, cioè, quando: I) si contesti in radice l'indizione della gara; II) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti», fra dette clausole sono comprese «che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile» (Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4). |