CGUE: l’obbligo di certificare lo studio della lingua nazionale viola la libertà di stabilimento?

La Redazione
12 Febbraio 2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea esamina la compatibilità con il diritto alla libertà di stabilimento della normativa lituana che impone alle scuole internazionali private di verificare la conoscenza della lingua nazionale da parte del personale docente e amministrativo a contatto con il pubblico.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza resa il 12 febbraio 2026 nella causa C‑48/24 (Vilniaus tarptautinė mokykla) è intervenuta sul delicato equilibrio tra tutela della lingua nazionale e libertà di stabilimento degli operatori privati nel settore scolastico.

Il caso origina dall'ispezione svolta nel 2022 dall'Ispettorato nazionale della lingua presso una scuola internazionale privata attiva a Vilnius, autorizzata a impartire programmi di istruzione primaria e secondaria in inglese.

L'autorità nazionale ha accertato che alcuni dipendenti, incluso il direttore, non avevano superato l'esame di lingua lituana richiesto dalla legge sulla lingua di Stato per il personale docente e amministrativo in contatto con il pubblico e con le amministrazioni.

La normativa lituana impone, infatti, che la conoscenza della lingua sia provata esclusivamente mediante un certificato rilasciato dall'Agenzia nazionale dell'istruzione, sulla base di test linguistici organizzati nel solo territorio lituano, con obbligo per le scuole a verificare il possesso del requisito.

Investita in ultima istanza, la suprema giurisdizione amministrativa lituana ha adito la Corte di giustizia UE in via pregiudiziale che ha qualificato tale disciplina restrizione alla libertà di stabilimento, in quanto rende meno appetibile per operatori di altri Stati membri l'apertura e la gestione di istituti che eroghino programmi in lingua diversa dal lituano.

Pur riconoscendo la legittimità dell'obiettivo di proteggere e promuovere la lingua ufficiale e l'idoneità, in astratto, del requisito linguistico a perseguirlo, la Corte evidenzia due rilievi critici in termini di proporzionalità:

  • la scelta di un unico mezzo di prova, basato su certificato rilasciato a seguito di test svolti solo in Lituania;
  • l'applicazione rigida e immediata del requisito, senza deroghe, periodi transitori o adattamenti in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Entrambi i requisiti rendono la misura sproporzionata rispetto al fine, pur legittimo, perseguito.

Gli Stati membri, infatti, possono imporre requisiti linguistici, ma le misure volte a tale scopo, compresi i meccanismi di certificazione e i tempi di adeguamento non possono ostacolare indebitamente la libertà di stabilimento degli operatori di altri Stati membri.