Danno parentale per la morte del nonno, la Corte di Appello di Milano offre un criterio conforme alle Tabelle dell’Osservatorio

12 Febbraio 2026

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione chiarisce che, nell’applicare le Tabelle di Milano, il parametro sul numero dei superstiti riguarda solo la famiglia d’origine del defunto. I nipoti possono ottenere il risarcimento per la morte del nonno anche se non convivevano con lui, purché dimostrino un legame affettivo reale e intenso. La quantificazione, però, non può seguire in automatico le tabelle pensate per la perdita del nipote: il giudice deve adattare equitativamente gli importi, in coerenza con l’impianto tabellare complessivo.

Massima

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai fini della corretta applicazione delle Tabelle di Milano, il parametro relativo al numero dei superstiti va riferito esclusivamente alla famiglia d’origine del defunto. Il danno subito dai nipoti per la morte del nonno è risarcibile anche in assenza di convivenza, purché sia provata l’effettività del legame affettivo, ma la liquidazione non può avvenire mediante automatica applicazione analogica delle tabelle previste per la perdita del nipote, dovendo il giudice procedere a un adeguamento equitativo coerente con l’impianto tabellare.

Il caso

La vicenda trae origine da un incidente stradale verificatosi nel gennaio 2017, nel quale perdeva la vita un uomo di 83 anni, trasportato su un'autovettura uscita di strada a causa dell'elevata velocità del conducente.
Agivano in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale la moglie, due figlie e cinque nipoti del de cuius, invocando il ristoro del pregiudizio subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, oltre che – per moglie e figlie – iure hereditatis.

Il Tribunale di Milano, facendo applicazione delle Tabelle milanesi 2024, riconosceva il danno in favore di tutti gli attori, ma non attribuiva alcun punteggio al parametro “D” (numero dei superstiti), ritenendo che la presenza di un numero superiore a quattro componenti del nucleo familiare – comprensivo anche dei nipoti – escludesse il riconoscimento di punti aggiuntivi.
Avverso tale decisione proponevano appello sia le attrici sia la compagnia assicuratrice.

La questione

Le questioni sottoposte alla Corte d'Appello erano essenzialmente due.
Da un lato, occorreva stabilire se, ai fini dell'applicazione del parametro D delle Tabelle di Milano, potessero essere considerati componenti del nucleo familiare anche i nipoti del defunto.
Dall'altro, si poneva il problema del criterio di liquidazione del danno subito dai nipoti per la morte del nonno, in assenza di una specifica previsione tabellare, e della legittimità del ricorso all'analogia con la tabella prevista per la perdita del nipote (v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 986 e 1014).

Le soluzioni giuridiche

La corretta individuazione del nucleo familiare ai fini del parametro D

La Corte d'Appello accoglie il motivo di gravame proposto dalle attrici, chiarendo che, secondo la ratio delle Tabelle di Milano, i “componenti del nucleo familiare” rilevanti ai fini del parametro D sono quelli appartenenti alla famiglia d'origine del defunto.
Ne consegue che, per la vedova, rileva esclusivamente la sopravvivenza delle due figlie, mentre per ciascuna figlia devono essere considerati la madre e la sorella. In entrambe le ipotesi, il numero dei superstiti è pari a due, con conseguente attribuzione di 12 punti per il parametro D.

La Corte coglie l'occasione per ribadire la bontà e coerenza sistematica delle Tabelle milanesi, sottolineando come la presenza di una famiglia allargata e numerosa – comprensiva di nipoti – possa incidere sul piano fattuale attenuando, in parte, la sofferenza morale, ma non è idonea a neutralizzare il senso di disgregazione della propria famiglia d'origine, che accompagna la perdita del coniuge o del genitore e che si riflette in un profondo disfacimento del proprio sé.

Il danno dei nipoti per la perdita del nonno e il limite dell'analogia tabellare

Quanto al motivo di appello dell'assicurazione, la Corte accoglie la censura non sul piano dell'irrisarcibilità del danno, ma su quello del criterio di liquidazione.
Viene anzitutto confermata la risarcibilità del danno subito dai nipoti, in linea con l'orientamento consolidato della Cassazione, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche in assenza di convivenza, purché sia adeguatamente provata l'effettività del rapporto affettivo (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7743/2020).

La Corte richiama espressamente il documento dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, osservando come la mancata previsione tabellare del danno del nipote per la perdita del nonno non derivi da una negazione in radice di tale pregiudizio, ma dalla insufficienza del campione giurisprudenziale analizzato. Proprio per questo motivo, l'Osservatorio rimette al giudice il compito di individuare la soluzione più adeguata, restando all'interno dell'impianto tabellare.

In tale prospettiva, la Corte esclude la possibilità di un'applicazione automatica e speculare della tabella prevista per la perdita del nipote, osservando che le due situazioni non sono ontologicamente equiparabili: mentre nessun nonno accetterebbe di sopravvivere al proprio nipote, la perdita di un nonno ultraottantenne rientra, pur nella sua tragicità, nell'ordine naturale delle cose.
La soluzione viene individuata nell'applicazione del parametro E (intensità del rapporto), con una riduzione dei punti da 15 a 6, in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

Osservazioni

La sentenza in commento si segnala per l'equilibrio dell'approccio adottato. Da un lato, la Corte riafferma con chiarezza i criteri di corretta applicazione delle Tabelle di Milano, evitando letture estensive che rischierebbero di svuotarne la funzione regolativa; dall'altro, offre una traccia operativa particolarmente utile per la liquidazione del danno dei nipoti in assenza di una tabella dedicata.

La scelta di non negare la risarcibilità del danno, ma di modulare equitativamente il valore punto attraverso il parametro E, consente di colmare una lacuna senza introdurre forzature analogiche, restando fedeli all'impianto concettuale dell'Osservatorio milanese.
In questo senso, la decisione rappresenta un esempio virtuoso di utilizzo delle tabelle non come griglie rigide, ma come strumenti dinamici, capaci di adattarsi alla realtà concreta senza perdere coerenza sistematica.

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