Nullità della sentenza per erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado ex art. 105 c.p.a.
06 Febbraio 2026
È nulla, ex art. 105 c.p.a., la sentenza di primo grado che dichiari improcedibile il ricorso quando l'esclusione della permanenza dell'interesse del ricorrente risulti palesemente errata. La nullità comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, anche nei giudizi pendenti, per consentire la corretta valutazione dell'interesse sostanziale del ricorrente. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 15 luglio 2025, n. 10, ha affermato che l'art. 105 c.p.a. si applica anche nei casi di improcedibilità palesemente erronea, precisando che la decisione della Sezione Sesta del Consiglio di Stato del 21 febbraio 2025, n. 1483, remittente, che aveva già rilevato l'erronea statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado del TAR e dichiarato procedibile il ricorso, riveste efficacia di giudicato parziale enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente”; e precisando che tale principio di diritto “trova applicazione anche nei giudizi pendenti”; |