Danni da dissesto stradale dovuto alla rete idrica: solidarietà Comune-Ente Gestore nel risarcimento

La Redazione
12 Febbraio 2026

Il Tribunale di Siracusa ribadisce che alla responsabilità ex art. 2051 gravante in capo al Comune si aggiunge quella dei soggetti cui sia affidata, in via contrattuale, la gestione e manutenzione del servizio idrico e delle relative infrastrutture ove la condotta omissiva o commissiva di questi ultimi si ponga come concausa del danno, ex artt. 2043 e 2055 c.c.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con particolare riguardo alla gestione e manutenzione degli impianti fognari e idrici inseriti nel sistema comunale, una volta che l'impianto (idrico o fognario) entri a far parte del sistema comunale, il Comune ne assume la custodia, con la conseguenza che eventuali danni riconducibili a difetti di manutenzione, rotture o avvallamenti delle strutture connesse (tombini, caditoie, pozzetti, condotte sottostanti la sede stradale) gravano, in via primaria, sull'ente pubblico, salvo che sia dimostrato il caso fortuito. Ciò non esclude, tuttavia, la possibile responsabilità solidale dei soggetti cui sia affidata, in via contrattuale, la gestione e manutenzione del servizio idrico e delle relative infrastrutture, ove la condotta omissiva o commissiva di questi ultimi si ponga come concausa del danno, in base alle regole generali degli artt. 2043 e 2055 c.c.

Nel caso di specie risultava pacifico che: 1) il sinistro si è verificato lungo una pubblica via urbana, nell'ambito della rete stradale comunale; 2) lungo tale tratto di strada insistono tombini e manufatti connessi al sistema idrico-fognario del Comune; 3) la X è la società incaricata, in forza di titolo concessorio/contrattuale, della gestione e manutenzione del servizio idrico integrato nel territorio comunale. In applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ha affermato, da un lato, la persistente legittimazione passiva del Comune quale custode delle vie pubbliche e degli impianti fognari inseriti nel sistema comunale, quanto meno fino al punto di eventuale innesto con eventuali condotte private; dall'altro, la concorrenza della legittimazione passiva della società X quale soggetto gestore e manutentore del servizio e delle relative strutture, in relazione a possibili profili di colpa (omessa manutenzione, mancata segnalazione del pericolo, tardivo intervento ripristinatorio).

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