La normativa italiana sulle verifiche fiscali: le pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo
Daniela Mendola
13 Febbraio 2026
Gli artt. 32 del dpr n. 600/73 e art. 52 del dpr n. 633/72 prevedono tre ipotesi per l'esercizio di accessi, ispezioni e verifiche:
Un accesso ai locali destinati all' esercizio delle attività, da effettuarsi previa autorizzazione rilasciata dal capo ufficio (1 comma);
L'accesso ai locali che siano adibiti anche ad abitazione, da effettuarsi previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (1 comma);
L'accesso ai locali diversi da quelli indicati dal comma 1, da effettuarsi previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni alle norme del presente decreto allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove di violazione.La posizione di debolezza in cui versa il contribuente, nelle ipotesi di verifiche fiscali, ha indotto il legislatore ad aumentare la soglia di tutela in suo favore, prevedendo meccanismi più rigidi per l'esercizio dei poteri istruttori da parte degli Uffici.
Premessa
In tal senso, qualora l'accesso venga effettuato presso i locali all'interno dei quali il contribuente svolga la propria attività lavorativa occorre l'autorizzazione rilasciata in forma scritta da parte del Capo dell'Ufficio contenente l'indicazione dei locali ove è destinata a svolgersi l'attività degli ispettori.
L'atto in questione conferisce legittimità all'azione dei funzionari e deve essere esibito e consegnato in copia all'interessato.
Allo stesso modo, qualora l'ingresso venga effettuato presso gli studi professionali, è sufficiente che i certificatori siano muniti dell'autorizzazione del capo dell'ufficio, pur con la garanzia della presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (comma 1).
Diversamente, qualora il controllo renda necessario l'accesso ai locali adibiti anche ad abitazione, all'autorizzazione del titolare dell'Ufficio deve aggiungersi quella rilasciata preventivamente dal Procuratore della Repubblica.
Alla medesima autorizzazione è subordinato l'accesso presso i locali diversi da quelli suindicati che può essere rilasciata, purché sussistano “gravi indizi di violazioni”.
Tuttavia, mentre l'accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione richiede la sussistenza degli appena menzionati gravi indizi, non è previsto il medesimo vincolo per l'accesso in locali adibiti ad uso promiscuo per cui è richiesta una generica autorizzazione
La quaestio iuris
Da tempo, la normativa italiana è sottoposta a valutazione da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, circa la conformità della stessa ai diritti fondamentali dell'uomo.
Una prima pronuncia è del 6 febbraio 2025 con cui la Corte ha dichiarato che la disciplina di cui agli artt. 33, DPR. n. 600/73 e 52 DPR. n. 633/72 è in violazione dell'art. 8 Cedu.
I giudici, in particolare, lamentavano l'eccessiva genericità dell'autorizzazione (che la legge italiana ha previsto come condizione di procedibilità), risultando, invece, necessaria una autorizzazione dettagliata e contenente una motivazione cd. rafforzata.
L'autorizzazione, infatti, riveste la funzione di strumento di contemperamento tra interesse fiscale e diritti fondamentali, ciò vuol dire che occorre una indicazione dettagliata delle argomentazioni a supporto di tale controllo.
Il disegno di legge
Per rispondere a tale sollecito, il Governo ha redatto un disegno di legge per rivedere le garanzie del contribuente rubricato “Disposizioni in materia di rafforzamento del requisito del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale”.
Il disegno di legge si propone di introdurre un effettivo controllo preliminare di legittimità o che consenta una limitazione della discrezionalità delle autorità fiscali nell'effettuare le perquisizioni per ragioni di indagini fiscali; uno specifico obbligo motivazionale in ordine ai requisiti per legittimare l'intervento lesivo del domicilio latamente inteso dal contribuente, un controllo giudiziario ex post, per accertare la sussistenza dei requisiti di necessarietà e connessa proporzionalità allo scopo perseguito di cui all'art. 8, paragrafo 2, della Convenzione.
In risposta a tale esigenza, dunque, il ddl 85 del 2025, convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, all'art. 13 bis, prevede che, all'art. 12, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo “negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di constatazione redatti ai sensi del comma 4, devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso”, richiedendo, pertanto, una motivazione che consenta al contribuente di avere un quadro chiaro delle ragioni sottese alla verifica fiscale.
La nuova pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo
L'11 dicembre 2025, la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è espressa nuovamente sulla compatibilità della normativa italiana con l'art. 8 Cedu, analizzando le stesse questioni oggetto della sentenza Italgomme.
I giudici evidenziano che la normativa italiana in tema di verifiche fiscali non è sufficiente a garantire una adeguata tutela al contribuente, sebbene quest'ultimo versi in una condizione di debolezza rispetto all'Ufficio.
In particolare, con la sentenza dell'11 dicembre i giudici affermano che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nei casi delle società ricorrenti non includeva alcuna motivazione a giustificazione delle misure, salvo un riferimento alla necessità di ottenere prove pertinenti ai fini della valutazione fiscale.
I giudici ribadiscono che la legge di settore non prevede specifiche garanzie da riconoscere al contribuente, in quanto fa riferimento esclusivamente alla necessità di una autorizzazione amministrativa (come nel caso di verifiche fiscali in loco) o giudiziaria (come nel caso delle abitazioni private, della corrispondenza etc….), senza, però, fornire alcuna ulteriore informazione circa il contenuto delle suddette autorizzazioni, le quali, pertanto, si presentano come eccessivamente generiche e non consentono al contribuente di verificare la legittimità dell'azione amministrativa.
Tale pronuncia si aggiunge alla predetta Italgomme e si colloca nella stessa direzione di sollecitare un intervento rapido sulla normativa di settore.
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La nuova pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo