Prededuzione ed espropriazione forzata: la Cassazione esclude l'estensibilità
Paolo Cagliari
13 Febbraio 2026
La Corte di cassazione esclude l'estensibilità della categoria della prededuzione all'esecuzione forzata, anche se si tratti delle spese sostenute dal custode giudiziario per interventi di sistemazione dell'immobile pignorato.
Fase distributiva e graduazione dei crediti
Una volta esaurita la fase di liquidazione dei beni pignorati, si apre quella di distribuzione della somma ricavata dalla vendita e delle altre che concorrono alla composizione della massa attiva da ripartire tra i creditori concorrenti ai sensi dell'art. 509 c.p.c.
La distribuzione presuppone l'individuazione dei creditori che hanno diritto di parteciparvi e delle cause legittime di prelazione che eventualmente assistono le loro ragioni.
Per questo motivo, la predisposizione del piano di riparto – da parte del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., cui la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha demandato in larga parte gli adempimenti inerenti alla fase distributiva – si articola in due momenti:
- una prima fase, in cui si procede alla graduazione dei crediti (che, ricorrendone l'opportunità, può rappresentare anche l'unico contenuto del progetto di distribuzione su cui il giudice dell'esecuzione chiama i creditori a esprimersi, secondo quanto previsto dall'art. 179 disp. att. c.p.c.);
- una seconda fase, costituita dall'individuazione concreta delle somme da assegnare a ciascuno dei creditori utilmente collocati nel progetto di distribuzione.
La graduazione dei crediti e, di conseguenza, l'esatta individuazione e qualificazione delle cause legittime di prelazione che vengono in rilievo, assumono, dunque, fondamentale importanza ai fini della corretta predisposizione del piano di riparto.
L'attenzione del presente approfondimento si concentrerà sul privilegio accordato ai crediti per le spese di giustizia dall'art. 2770 c.c., che, giusta quanto stabilito dal successivo art. 2777 c.c., vanno soddisfatti prima di ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, dal momento che una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 22105 del 31 luglio 2025) ha chiarito come tale preferenza sia altra cosa rispetto alla prededuzione prevista in ambito concorsuale e ha fornito importanti precisazioni in ordine al novero delle spese assistite da tale privilegio.
Prededuzione e privilegio ex art. 2770 c.c.
La vicenda portata al vaglio dei giudici di legittimità atteneva a una controversia distributiva nell'ambito di un'espropriazione immobiliare in cui un condominio aveva indicato come privilegiato, ai sensi dell'art. 2770 c.c., il credito per oneri condominiali maturati dopo il pignoramento e durante la pendenza del processo esecutivo, facendo leva sulla disposizione recata dall'art. 30 l. n. 220/2012.
Il giudice dell'esecuzione aveva, invece, riconosciuto tale privilegio limitatamente alle somme relative alle spese straordinarie affrontate per assicurare l'integrità dell'immobile assoggettato a espropriazione forzata (ovvero delle parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c.).
Di qui, l'opposizione proposta dal condominio avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. e l'impugnazione – mediante ricorso per cassazione – della sentenza del Tribunale di Velletri che l'aveva rigettata.
La Corte di cassazione ha colto l'occasione per affermare, innanzitutto, che il concetto di prededuzione non può essere importato dal settore concorsuale in quello dell'esecuzione forzata, sebbene accada spesso, nella prassi delle espropriazioni immobiliari, che i due concetti vengano sovrapposti o confusi, qualificandosi (impropriamente) come prededucibili i crediti per spese di giustizia fatte per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori che hanno (invece) privilegio speciale sul prezzo dei beni mobili (art. 2755 c.c.) o dei beni immobili (art 2770 c.c.) e che, ai sensi dell'art. 2777 c.c., sono preferiti a ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario e ai crediti privilegiati che la legislazione speciale dichiara preferiti a ogni altro credito, in ciò ravvisandosi quel fenomeno di antergazione assoluta che viene de facto assimilato alla prededuzione.
Tecnicamente, tuttavia, la prededuzione non è una causa di prelazione, in quanto attribuisce una precedenza processuale al credito che scaturisce da un'attività strumentale e funzionale agli scopi della procedura concorsuale, onde renderla più efficiente.
Più precisamente:
- il privilegio ha natura sostanziale e nasce fuori e prima del processo esecutivo, si trova in rapporto di accessorietà con il credito (di cui costituisce una qualità, poiché ne presuppone l'esistenza e lo segue) e gli accorda, in considerazione della sua causa, una preferenza su certi beni (in deroga alla regola della par condicio creditorum sancita dall'art. 2741 c.c.);
- la prededuzione ha natura procedurale, perché nasce e si realizza nell'ambito della procedura concorsuale in cui ha avuto origine e assiste il credito di massa finché la stessa esiste, venendo meno con la sua cessazione, attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio e accorda il diritto di essere soddisfatti – nei limiti della capienza dell'attivo realizzato – prima del riparto (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724 e, successivamente, Cass. civ., sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093).
L'essenza della prededuzione, dunque, consiste in un'operazione di prelevamento che si realizza tramite la separazione delle somme necessarie per la copertura delle spese della procedura dal ricavato dalla liquidazione forzata dei beni del debitore, che viene, di fatto, sottratta al concorso degli altri creditori (non solo chirografari, ma anche prelazionari); fermo restando che, quando vi sia un'insufficienza di attivo e sia, dunque, necessario procedere a una graduazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili, nei rapporti interni tra questi verranno in rilievo cause legittime di prelazione che consentono a chi ne beneficia di essere preferito rispetto agli altri creditori della medesima categoria.
Ben si comprende, allora, perché la prededuzione non possa operare in ambito esecutivo, visto che tutte le somme ricavate dalla vendita coattiva vengono a comporre la massa attiva da dividere (ai sensi dell'art. 509 c.p.c.), sulla quale si attua il concorso di tutti i creditori, ivi compresi quelli muniti del privilegio (o, se si preferisce, del superprivilegio) exartt. 2755 e 2770 c.c.
La categoria dei crediti prededucibili, inoltre, ha trovato ingresso ufficiale a seguito delle modifiche apportate all'art. 111 l.fall. – che, nella sua versione originaria, attribuiva la preferenza, anche rispetto ai crediti privilegiati, al pagamento delle spese (comprese quelle anticipate dall'erario) e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se autorizzato – dal d.lgs. 5/2006, che li ha individuati in quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e in quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali da soddisfarsi (quali debiti della massa) con preferenza rispetto a ogni altro credito.
Con l'entrata in vigore del CCII, l'art. 6 (come modificato dal d.lgs. 136/2024) ha individuato un'articolata tipologia di crediti prededucibili, tra i quali quelli legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata, oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa; rientrano nella medesima categoria anche il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
Nella disciplina del processo di esecuzione forzata, al contrario, non si fa alcun riferimento alla prededuzione, giacché vige il principio – sancito dall'art. 8 d.p.r. n. 115/2002 – dell'anticipazione delle spese occorrentie necessarie per il suo funzionamento, poste provvisoriamente a carico del creditore procedente e gravanti sul debitore esecutato nei termini previsti dall'art. 95 c.p.c.
Dette spese sono assistite, nell'espropriazione immobiliare, dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., nella misura in cui si tratti di spese fatte per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori, che si rendono indispensabili per lo svolgimento del processo esecutivo e delle quali beneficiano non solo il creditore che le ha anticipate, ma anche quelli intervenuti ex art. 499 c.p.c., sicché vanno soddisfatte prima di ogni altro credito, indipendentemente dalla natura privilegiata o meno di quello vantato dal creditore che tali spese ha sostenuto.
è vero, dunque, che la soddisfazione con preferenza rispetto a ogni altro credito, anche se pignoratizio o ipotecario (ai sensi dell'art. 2777 c.c.), configura un meccanismo di fatto simile a quello operante con riguardo ai crediti prededucibili nelle procedure concorsuali.
è vero, altresì, che i crediti assistiti dal privilegio in questione, al pari di quelli prededucibili, scaturiscono da spese di giustizia che hanno origine nella stessa procedura esecutiva cui ineriscono, ossia da attività compiute per la funzionalità della procedura esecutiva e in seno alla stessa, non partecipando, dunque, della caratteristica propria dei normali crediti privilegiati, per i quali la causa di prelazione nasce fuori e prima del processo esecutivo.
Per queste ragioni, una corrente di pensiero, sul presupposto che l'istituto della prelazione operi anche nell'esecuzione forzata, ha sostenuto che le spese privilegiate considerate dall'art. 2770 c.c. debbano individuarsi in quelle relative a procedimenti esecutivi iniziati prima della procedura in cui avviene la liquidazione e vengono distribuite le somme ricavate, se a questa riuniti o altrimenti abbandonati, in quanto l'effetto paralizzante sui beni del debitore connesso al pignoramento abbia comunque arrecato un vantaggio a tutti i creditori.
La Corte di cassazione ha preso le distanze da questa impostazione, osservando come il silenzio serbato dal legislatore nel disciplinare il processo esecutivo (ove non viene fatto alcun cenno alla prededuzione, a differenza di quanto è a dirsi per la disciplina delle procedure concorsuali), deponga inequivocabilmente per una precisa e consapevole scelta in tale senso.
A maggior ragione ora che è venuto meno, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024, ogni riferimento all'espropriazione forzata individuale all'interno dell'art. 6 CCII (che, nella primigenia formulazione, stabiliva che la prededucibilità era destinata a permanere anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali), da cui parte della dottrina aveva tratto spunto per avvalorare la tesi della configurabilità della prededuzione anche in sede di esecuzione forzata, affermando che, se un credito aveva acquistato natura prededucibile nell'ambito di una procedura concorsuale non giunta al suo epilogo e seguita da una procedura esecutiva individuale avviata contro il medesimo debitore in bonis, nella quale poteva essere fatta valere la medesima natura prededucibile di detto credito, ciò attestava la piena configurabilità della prededuzione anche nell'esecuzione singolare.
Vuoi per ragioni di carattere sistematico, legate alla diversa natura della prededuzione e del privilegio, che influisce sul rispettivo meccanismo di funzionamento, vuoi in considerazione di quanto emerge dal dato normativo, occorre prendere atto del fatto che la prededuzione nell'esecuzione forzata singolare non esiste, con la conseguenza che sia le spese per atti conservativi, sia quelle per espropriazione vanno considerate privilegiate ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., nell'ambito della unitaria categoria delle spese di giustizia, trovando ciò giustificazione nel loro ridondare a beneficio dell'intero ceto creditorio che partecipa al processo esecutivo in funzione o nell'ambito del quale sono state sostenute.
Le spese di giustizia privilegiate
Tra le spese di giustizia che godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. rientrano, in primo luogo, quelle sostenute dal creditore pignorante per l'espropriazione forzata, comprese quelle inerenti ai compensi del proprio legale.
In secondo luogo, vi rientrano, per espressa disposizione normativa, quelle affrontate dai creditori per il compimento di atti conservativi: per esempio, per il conseguimento di un sequestro conservativo (fermo restando che, come noto, dell'effetto di inopponibilità degli atti di disposizione relativi ai beni assoggettati alla misura cautelare in parola beneficia il solo creditore sequestrante, mentre il ceto creditorio può avvalersi unicamente del vincolo di indisponibilità che sorge una volta che il sequestro si sia convertito in pignoramento), o per esperire utilmente l'azione surrogatoria.
Nel caso in cui più procedure esecutive vengano riunite, occorre distinguere:
- le spese affrontate nell'ambito della procedura più risalente e fino al momento della riunione, essendo state sostenute nell'interesse di tutti i creditori successivi, debbono considerarsi assistite dal privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.;
- le spese inerenti alla procedura successiva riunita a quella precedente e coincidenti con quelle ivi sostenute – per esempio, quelle per il pignoramento di uno o più beni già assoggettati all'espropriazione forzata – non possono considerarsi parimenti privilegiate, in quanto risultate non necessarie proprio in conseguenza della disposta riunione;
- se, tuttavia, la procedura successiva (poi riunita a quella precedente) abbia colpito beni diversi, allora le spese e le anticipazioni sostenute in quella sede dal creditore pignorante andranno soddisfatte in via privilegiata ex artt. 2755,2770 e 2777 c.c., alla stessa stregua di quelle del creditore procedente che ha avviato l'esecuzione anteriore, perché hanno contribuito ad estendere l'oggetto del processo esecutivo da liquidare per ricavare denaro da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori partecipanti al concorso (ferma restando la necessità di individuare e separare le masse attive rispetto alle quali opererà il privilegio, ognuna delle quali costituita dal ricavato dalla vendita di quei beni che ciascun creditore ha pignorato).
Per quanto concerne, invece, le spese attinenti agli incidenti di cognizione del processo esecutivo, possono collocarsi in via privilegiata, ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., quelle relative a opposizioni all'esecuzione di natura reale (con cui sia stata contestata la pignorabilità dei beni o la titolarità del diritto in capo all'esecutato) o di opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. aventi per oggetto vizi potenzialmente esiziali nelle quali il creditore sia risultato vittorioso: solo in questi casi, infatti, tali spese possono considerarsi sostenute nell'interesse comune dei creditori, sicché analogo privilegio non competerà quando, attraverso l'opposizione, siano state affrontate e decise questioni riguardanti la posizione di un unico creditore e, come tali, non influenti sulla progressione del processo esecutivo (difettando, in simile evenienza, il requisito della comunanza d'interesse rispetto agli altri creditori).
Allo stesso modo, debbono considerarsi privilegiate anche le spese della divisione endoesecutiva, alle quali non risulta applicabile il criterio della soccombenza (non trattandosi di un giudizio di carattere stricto sensu contenzioso, stante l'intrinseca comunanza di interessi dei condividenti).
Detto ciò, dal principio ricavabile dall'art. 95 c.p.c., in base al quale le spese del processo esecutivo restano a carico del debitore esecutato (solo) se l'esecuzione si sia rivelata fruttuosa, non essendo dunque ripetibili al di fuori di quello cui ineriscono (sicché, se non vengono soddisfatte in quel processo, non possono più esserlo in un altro e vengono a gravare definitivamente su chi le ha anticipate), discende che il privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. è sostanzialmente neutralizzato dall'esito negativo o insoddisfacente dell'esecuzione, vuoi perché è stata abbandonata (nel quale caso nessuna di tali spese potrà essere rimborsata), vuoi perché il ricavato dalla vendita dei beni pignorati risulta insufficiente (nel quale caso, fermo restando il disposto dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., le spese potranno trovare ristoro nella limitata misura in cui vi sia capienza).
In particolare: le spese di custodia dell'immobile pignorato
Una particolare considerazione meritano le spese sostenute dal custode giudiziario, quale ausiliario del giudice dell'esecuzione.
Essendo indubbia la loro natura di spese di giustizia, poiché ineriscono senz'altro al processo esecutivo nel cui ambito sorgono, esse vanno qualificate come spese sostenute per l'espropriazione e non già per atti conservativi (visto che quelli così considerati dagli artt. 2755 e 2770 c.c. sono gli atti destinati non alla conservazione materiale del bene pignorato, cui provvede il custode in forza della previsione generale recata dall'art. 65 c.p.c., bensì a quella giuridica, che si realizza, per esempio, attraverso il conseguimento di un sequestro conservativo o esercitando l'azione surrogatoria).
L'analisi condotta sul punto dalla Corte di cassazione, peraltro, è stata orientata dalle riforme che hanno interessato il processo esecutivo e che hanno ridisegnato il ruolo del custode giudiziario: non più figura meramente statica, in chiave solo conservativa, bensì dinamica, investita di una gestione attiva dell'immobile pignorato – in forza del potere di amministrare e gestire il compendio in virtù di quanto stabilito dall'art. 560, comma 5, c.p.c. – allo scopo di assicurarne la conservazione economica e la sua migliore collocazione sul mercato immobiliare, nell'interesse dei creditori e dello stesso debitore esecutato.
Così, se principale compito del custode giudiziario, in chiave conservativa, è quello di mantenere l'integrità materiale del bene ed evitare il decremento del suo valore di scambio, la gestione attiva finalizzata alla liquidazione per la soddisfazione dei creditori concorrenti comporta un più ampio novero di compiti e attribuzioni, con i conseguenti oneri finanziari da anticipare, in quanto autorizzati dal giudice dell'esecuzione (al cui prudente apprezzamento, tenuto conto delle esigenze che volta per volta vengono in rilievo, è pur sempre rimessa una valutazione di opportunità, se non di vera e propria necessità).
A questo proposito, secondo quanto argomentato dai giudici di legittimità, occorre distinguere, da un lato, le spese necessarie e, dall'altro lato, le spese soltanto utili, meramente opportune o perfino voluttuarie.
Tra le prime vanno ricomprese tutte quelle che, nella prospettiva del giudice dell'esecuzione e all'esito di una sua prudente valutazione, appaiono indispensabili per giungere al risultato fisiologico dell'esecuzione forzata, quand'anche non strettamente riferite alla funzione (meramente) conservativa della custodia giudiziaria: a titolo esemplificativo, vengono individuate come necessarie – nel senso dianzi precisato – le spese per la registrazione del contratto di locazione, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria, quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, in mancanza delle quali verrebbe meno (in parte) lo stesso oggetto del pignoramento (giusta quanto stabilito dall'art. 2912 c.c.), quelle di regolarizzazione catastale, quelle per l'installazione di un sistema di allarme, in caso di opportunità e all'esito di un'adeguata analisi dei costi e dei benefici destinata a essere recepita in un provvedimento autorizzativo del giudice dell'esecuzione.
In tutti questi casi, le spese in questione, in quanto caratterizzate dal requisito della necessità, debbono considerarsi assoggettate all'onere di anticipazione a carico del creditore procedente ai sensi dell'art. 8 d.p.r. n. 115/2002 e collocabili, in sede di riparto, tra quelle da soddisfare in via privilegiata ex artt. 2770 e 2777 c.c.
Poiché, peraltro, lo stesso creditore procedente ha diritto di soddisfarsi sui beni appartenenti al debitore anche nella condizione in cui si trovano, accettando la prospettiva di un ricavo minore rispetto a quello conseguibile ove si trovassero in condizioni migliori, l'onere di anticipazione non può estendersi fino a ricomprendere spese – anche consistenti – dettate dalla mera utilità, ma, nel contempo, di dubbia ripetibilità (com'è a dirsi, per esempio, per le spese necessarie per la sanatoria dell'immobile o per la sua ristrutturazione, anche parziale).
In questo senso, compete al giudice dell'esecuzione selezionare con prudenza gli esborsi che si rendono strettamente indispensabili per il proficuo raggiungimento dello scopo del processo esecutivo, tenendo conto del fatto che l'immobile potrebbe anche restare invenduto, sicché il debitore lucrerebbe paradossalmente un beneficio dall'esecuzione forzata subita, ritrovandosi – qualora non venga emesso alcun decreto di trasferimento – a disporre di un bene apprezzatosi perché riqualificato a spese del creditore.
In qualunque modo tali esborsi vengano sostenuti dal custode giudiziario, ossia attingendo al fondo spese liquidato dal giudice dell'esecuzione o mediante prelievo dai fondi della procedura (anche derivanti, per esempio, dall'incasso dei canoni di locazione dell'immobile pignorato), piuttosto che a seguito di apposito versamento effettuato dal creditore anticipatario, si tratterà pur sempre di spese privilegiate – e non prededucibili – da collocarsi nel progetto di distribuzione in via antergata ex artt. 2770 e 2777 c.c., previa liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione con decreto da emettersi ai sensi dell'art. 168 d.p.r. n. 115/2002 e da porsi formalmente a carico del creditore procedente, nonché da imputarsi specificamente alla massa passiva di riferimento (ossia alla parte di ricavato dalla vendita del bene o dei beni cui le spese sono concretamente riferibili).
Fermo restando ciò, le spese minute, operative e di piccola manutenzione affrontate dal custode giudiziario mediante prelievo dal fondo spese accordatogli e costituito con somme anticipate dal creditore procedente troveranno evidenza nel rendiconto da predisporsi ai sensi degli artt. 560 e 593 c.p.c., la cui approvazione da parte del giudice dell'esecuzione – previa risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti – fungerà da momento di controllo sempre ai fini della loro collocazione, in sede di riparto, in via privilegiata in virtù degli artt. 2770 e 2777 c.c.
Tra le spese di amministrazione e gestione dell'immobile pignorato assistite dal privilegio accordato alle spese di giustizia non rientrano, invece, le spese condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'art. 30 l. 220/2012 definisce come prededucibili nell'ambito delle procedure concorsuali, se divenute esigibili nel corso delle stesse, salvo che non ricorrano determinate condizioni.
Esclusa l'estensibilità della categoria della prededuzione all'esecuzione individuale per i motivi già visti, la Corte di cassazione ne individua un altro di carattere sistematico per giustificare una simile conclusione: il debitore esecutato, a differenza di chi è assoggettato a liquidazione giudiziale, non subisce lo spossessamento derivante dalla sentenza che dichiara l'apertura della procedura concorsuale (inteso come sospensione dei poteri di amministrazione e di disposizione del proprio patrimonio), ma conserva – sia pure con i limiti dettati dagli artt. 2913 e ss. c.c. e dall'art. 560 c.p.c. – la piena capacità di agire, fino all'emissione del decreto di trasferimento, sicché rimane tenuto a onorare i debiti assunti anche dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, comprese le obbligazioni propter rem (tra le quali vanno ricompresi gli oneri condominiali e i tributi inerenti all'immobile).
In condizioni del tutto peculiari, tuttavia, anche tali spese possono essere assimilate a quelle di giustizia considerate dall'art. 2770 c.c. e beneficiare, dunque, del medesimo trattamento, ossia quando si rendano necessarie per il perseguimento delle finalità dell'esecuzione, a seguito di una prudenziale valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione, sia con riguardo al bene di proprietà esclusiva del condomino-esecutato, sia con riguardo alle parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c.
In questi casi, vale a dire allorché risultino indispensabili per la stessa conservazione della struttura del bene immobile (o delle relative parti comuni) e non già in quanto meramente connesse al dovere di vigilanza e amministrazione gravante sul custode giudiziario, anche le spese per oneri condominiali possono assurgere e vere e proprie spese privilegiate ex art. 2770 c.c.
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In particolare: le spese di custodia dell'immobile pignorato