Il credito per onorari del Curatore non è prededucibile nella procedura di sequestro finalizzato alla confisca
12 Febbraio 2026
Il caso. Nel 2023 il GIP del Tribunale di Napoli disponeva, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in relazione alle risorse finanziarie degli indagati e/o delle società da questi rappresentate, tra cui la Alfa s.r.l., il cui intero attivo fallimentare, acquisito per mezzo della Curatrice, veniva sottoposto a sequestro. Dichiarata la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale fallimentare di Cassino liquidava il compenso per onorari alla Curatrice, che chiedeva il pagamento del proprio credito in prededuzione al Tribunale di Napoli ex art. 54 d.lgs. n. 159/2011. Tale richiesta veniva rigettata e la successiva opposizione veniva respinta. In quest'ultima pronuncia il Tribunale napoletano, pur riconoscendo che la curatrice vantasse un credito prededucibile nell'abito della procedura fallimentare, riteneva che essa non lo vantasse nella procedura di prevenzione, stante l'autonomia tra le due procedure: «In sostanza, affinché il credito sia qualificabile come prededucibile è necessario che il credito vantato sia strumentale agli interessi della procedura e cioè si tratti di un credito sorto per realizzare gli scopi inerenti alla continuità aziendale e/o per il mantenimento dei valori dei beni in sequestro». La Curatrice promuoveva dunque ricorso per cassazione (chiedendo l'annullamento della sentenza) per avere il giudice negato la prededucibilità del proprio credito, posto che tale qualificazione è espressamente riconosciuta dal combinato disposto dell'art. 111 l. fall. e art. 61 d.lgs. n. 159/2011. La soluzione del giudice sarebbe secondo la ricorrente in contrasto con l'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge (nel caso di specie, l'art. 111 l fall.), e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 42. In ogni caso, il credito risponderebbe in concreto agli scopi della procedura, avendo la Curatrice ricorrente svolto quell'attività recuperatoria che ha consentito di costituire un attivo fallimentare poi sottoposto a sequestro preventivo La soluzione della Corte. Il ricorso è stato ritenuto infondato. Al termine di una premessa sul tema generale dell'interferenza tra le misure cautelari reali e le procedure concorsuali dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (che ha modificato l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.), la Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. sez. un., 22 giugno 2023, n 40797) che ha concluso per la prevalenza della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, a prescindere dal momento in cui è avvenuto rispetto al fallimento. In tema di prededuzione, la Corte ha affermato quanto segue. Diversamente dal credito privilegiato, la prededuzione, che accorda una precedenza del credito così assistito rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore, ha natura procedurale poiché sorge e si realizza in tale ambito e assiste il credito finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione. Ciò non implica, quale automatica conseguenza, che tale precedenza prosegua nei successivi sviluppi della procedura e nel caso in cui vi sia una successione tra procedure concorsuali e penali, che ora è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo IV del Libro I del Codice Antimafia, per il caso di interferenza tra misura cautelare reale e procedura concorsuale. Nel caso di specie, anche la Corte, come il Tribunale di Napoli, riconosce che la Curatrice vanti un credito prededucibile nella procedura fallimentare ma non nel procedimento penale, stante l'autonomia tra le due procedure. Né, infatti, ricorre una prededuzione riconosciuta dalla legge, in quanto il credito non rientra nell'ipotesi dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, né ricorre la funzionalità del credito agli scopi della procedura, non essendo esso funzionale all'amministrazione e conservazione dei beni. L'assenza di consecutiotra le procedure trova infatti fondamento nell'art. 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, che dispone la chiusura del fallimento nel caso in cui il sequestro o la confisca di prevenzione abbiano per oggetto l'intera massa attiva fallimentare. La chiusura del fallimento opera, infatti, una cesura tra le distinte procedure, tale per cui la procedura concorsuale si chiude e si prevede che la liquidazione prosegua in altra sede, ovvero quella penale/di prevenzione, con l'applicazione della disciplina ivi stabilita. In conclusione: «Il legislatore nel regolare i rapporti di interferenza tra le procedure concorsuali e quella penale, nella quale sono state disposte misure cautelari reali, ha escluso, nel caso di chiusura del fallimento per coincidenza dell''attivo con il sequestro, che il credito assistito da prededuzione in quella procedura continui a mantenere la preferenza nella diversa procedura penale nella quale, in assenza del carattere prededucibile, il credito vantato dovrà essere nuovamente accertato, in tale sede, nel concorso con gli altri creditori». Né una diversa conclusione può trarsi dalla disposizione di cui all'art. 61, comma 3, d.lgs. n 159/2011 secondo il quale sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge. È stato infatti osservato dalla S.C. che il d.lgs. n. 159/2011 prevede un unico caso di credito espressamente qualificato dalla legge come prededucibile (art. 52 comma 5), al di fuori del quale è prededucibile, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. cit., il credito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria. Il credito vantato dalla Curatrice del fallimento non è riconducibile a nessuno di questi due casi. |