Protezione internazionale: valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente

La Redazione
13 Febbraio 2026

La Corte di cassazione, nell’ordinanza 11 febbraio 2026, n. 3036, ha chiarito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni fornite dal richiedente protezione internazionale deve essere effettuata alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007.

La vicenda esaminata si riferiva ad un ricorso per cassazione promosso da un cittadino nigeriano contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva ritenuto non credibile nella sostanza il suo racconto ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o della protezione complementare o speciale.

La Corte di cassazione ha in merito evidenziato che «la valutazione di credibilità delle dichiarazioni fornite dal richiedente protezione internazionale deve essere effettuata alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007. Il giudice deve analizzare le dichiarazioni considerando precisione, coerenza interna, non contraddittorietà e corrispondenza con le informazioni generali sul paese di origine».

Gli esiti di tale verifica in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 7658/2022).

La Corte poi, quanto al dovere di cooperazione istruttoria, ha affermato che «in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità della narrazione, pur dovendo essere condotta attraverso un'integrazione da parte del giudice, deve comunque fondarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, nè alla ricerca delle c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio» (Cass. n. 2667/2023).

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rispettato i criteri richiamati, atteso che le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, erano state sottoposte non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

Inoltre, quanto al dovere di cooperazione istruttoria, il Tribunale aveva ritenuto incoerente sotto plurimi aspetti la narrazione, nonché generico e non circostanziato il racconto. Con riferimento, infine, alla mancata audizione a chiarimenti, sui dettagli della vicenda, l'affermazione era in contraddizione con l'altra che giustificava le lacune e incoerenze del racconto, rilevate dal Tribunale, con la condizione psichiatrica personale e lo stato di confusione, con vuoti mnemonici, del ricorrente.

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