IVA: è illegittimo posticipare il diritto di detrazione alla ricezione della fattura

La Redazione
13 Febbraio 2026

Il Tribunale UE chiarisce che il diritto a detrazione IVA sorge nel momento in cui viene effettuata la cessione o la prestazione e l'imposta diventa esigibile, per cui il possesso della fattura è solo condizione formale per il suo esercizio, non idonea a ostacolare la nascita del diritto.

La controversia origina da una società polacca che gestiva una stanza di compensazione per operazioni su gas ed energia elettrica, soggetta ad IVA sia a monte che a valle, ma che aveva ricevuto alcune fatture per tali forniture solo nel periodo successivo al periodo di imposta di riferimento, (anche se anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA) e chiedeva all'autorità tributaria un parere anticipato per sapere se avesse comunque diritto a detrarre l'imposta a monte indicata, pur avendo ricevuto le relative fatture nel periodo d'imposta successivo.

A tal proposito l'autorità tributaria polacca rilevava che il diritto nazionale prevede il sorgere del diritto a detrazione non prima della liquidazione relativa al periodo in cui il soggetto passivo riceve la fattura, con l'effetto di posticipare il sorgere del suo diritto al momento in cui è stata effettuata l'operazione imponibile.

Il giudice del rinvio, dubitando della compatibilità di tale impostazione con gli artt. 167, 168 lett. a) e 178 lett. a) della direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità, sottoponeva la questione al Tribunale dell'Unione, alla luce della normativa comunitaria e dei principi di diritto evidenziati.

Il Tribunale ha analizzato la questione alla luce della distinzione tra condizioni sostanziali (origine e portata del diritto a detrazione) e condizioni formali (modalità di esercizio, obblighi di fatturazione, contabilità, dichiarazione).

Il diritto a detrazione sorge quando l'IVA diventa esigibile, cioè con la cessione o la prestazione; il possesso della fattura è requisito formale solo per l'esercizio, non per la nascita del diritto.

Da ciò discende che è incompatibile con la direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità stabiliti dal diritto comunitario una normativa nazionale che non consente al soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella dichiarazione presentata per un periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, anche nel caso in cui, nel corso di detto periodo, non avesse ricevuto la fattura corrispondente.

Ciascuno Stato membro può legittimamente perseguire l'obiettivo di assicurare la riscossione dell'IVA e evitare l'evasione fiscale tramite misure generali, ma deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, né può ostacolare in maniera sistematica il diritto alla detrazione di tutti i soggetti passivi.