Riconoscimento del figlio naturale: consenso del genitore, assenso del minore ultraquattordicenne e riflessi processuali
13 Febbraio 2026
L'art. 250 c.c. italiano disciplina il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, consentendolo a entrambi i genitori (anche se uniti ad altri in matrimonio) separatamente o congiuntamente. Il riconoscimento del figlio di età inferiore ai quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento, il quale però non può rifiutarlo se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio stesso. In caso di rifiuto o omesso consenso, pertanto, il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al Tribunale, che valutato l'interesse del minore, assunta ogni opportuna informazione e ascoltato il minore stesso se ha compiuto i dodici anni o comunque è capace di discernimento, emette - se la verifica ha esito positivo- sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Il Tribunale è quindi tenuto ad accertare se il riconoscimento sia per il minore un beneficio effettivo, o diversamente se gli arreca pregiudizio, avuto riguardo alle ragioni addotte dall'altro genitore per negare il proprio consenso, alle esigenze morali e materiali del minore (Cass. civ. sez. I, 16 novembre 2005, n. 23074; Cass. civ., sez. I, 03 febbraio 2011, n. 2645; Trib. Genova sez. IV, 13 luglio 2017). Il riconoscimento del figlio di età superiore ai quattordici anni implica invece l'assenso del figlio. Sia il consenso del genitore sia l'assenso del figlio (laddove abbia più di 14 anni) sono entrambi condizioni di efficacia del riconoscimento con la differenza che mentre il rifiuto/opposizione del genitore può essere superabile tramite l'intervento del Tribunale, il rifiuto o anche il non assenso del figlio rappresenta, invece, una condizione ostativa al riconoscimento non superabile neppure dal Tribunale. La norma (art. 250 comma 2 c.c.) prevede infatti che il riconoscimento del figlio che ha più di 14 anni non produca effetto senza il suo consenso. La questione posta dal quesito concerne l'esito del giudizio di riconoscimento – instaurato dal padre a seguito del dissenso prestato dalla madre – quando in pendenza dello stesso il figlio abbia compiuto 14 anni. In tal caso, la volontà del minore diviene assorbente e decisiva e il baricentro dell'interesse si sposta dal conflitto tra i genitori alla volontà del figlio. La “definizione del giudizio” sarà differente a seconda di quale sia la volontà manifestata dal minore quattordicenne. a) Laddove il minore manifestasse il dissenso al riconoscimento il Giudice dovrà dichiarare anche d'ufficio l'improcedibilità del giudizio non potendo pronunciare nel merito. La giurisprudenza ha infatti chiarito che il consenso del figlio che ha compiuto gli anni quattordici di età, necessario per promuovere o proseguire l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza produce una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione (a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa), la quale toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore. (cfr. Cass. civ. sent. n. 472/2023). b) Laddove, invece, il minore abbia manifestato il consenso, il processo instaurato ex art 250 c.c. dal genitore biologico che intende riconoscere il figlio nonostante il rifiuto dell'altro genitore, si concluderà con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il padre biologico non ha, infatti, più necessità di ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso rifiutato dalla madre, ma può procedere autonomamente al riconoscimento del figlio potendo rendere direttamente all' Ufficiale di Stato Civile la sua dichiarazione che però non avrà effetto fintanto che il figlio non ha prestato il suo assenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Tale soluzione è avvallata anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore diviene titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio, pur in mancanza del consenso dell'altro genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere al sopravvenuto compimento del quattordicesimo anno di età del figlio qualora quest'ultimo manifesti il consenso al riconoscimento (Cass. civ. sez. I, 13 gennaio 2017, n. 781; Cass. civ. sez. I, 03 gennaio 2003, n.14; Trib. Milano sez. IX, 16 novembre 2020). L'assenso integra l'atto del genitore sul piano degli effetti e si pone come condizione di efficacia del riconoscimento ed è un atto negoziale che il minore compie nel proprio esclusivo interesse e dunque atto personalissimo, non sindacabile mediante ricorso all' autorità giudiziaria. L'esercizio di questo diritto esula sia dal controllo del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, sia dal potere di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Milano ha infatti chiarito che “l'assenso del figlio che ha compiuto 14 anni, atto personalissimo prestato da soggetto che secondo l'ordinamento giuridico ha la maturità psichica sufficiente per decidere in autonomia in ordine al proprio status , supera l'eventuale rifiuto di consenso opposto dal genitore prima di quel momento e sarebbe idoneo a superare anche il rigetto con sentenza dell'autorità giudiziaria della domanda volta ad ottenere una sentenza sostitutiva del consenso negato dall'altro genitore ” (cfr. Trib. Milano sez. IX, 16 novembre 2020). |