Tenuità del fatto con condanna al risarcimento: quale mezzo di impugnazione per l'imputato?
Michele Toriello
13 Febbraio 2026
L’imputato che, tratto a giudizio per reato punito con pena alternativa, venga prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, può appellare la sentenza?
Questione controversa
La questione controversa attiene alla individuazione del mezzo di impugnazione coltivabile dall'imputato, al quale sia contestato un reato punito con pena alternativa, avverso la sentenza che, prosciogliendolo per la particolare tenuità del fatto, l'abbia comunque condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile: trova applicazione l'art. 593, comma 3, c.p.p., a mente del quale «sono in ogni caso inappellabili [..] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti [..] con pena alternativa»?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Ove quella in argomento venisse considerata come una sentenza di proscioglimento, essa sarebbe inappellabile, a mente dell'art. 593, comma 3, c.p.p., così come recentemente riscritto dalla cd. riforma Cartabia: a favore di tale natura milita la considerazione secondo cui quello particolarmente lieve è un fatto che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione; milita, altresì, il tenore testuale della rubrica dell'art. 651-bis c.p.p. («Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno»).
Tale orientamento è stato seguito da Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2025, n. 7990, secondo cui «Alla stregua del nuovo disposto dell'art. 593, comma 3, c.p.p., il ricorso per cassazione è l'unico rimedio esperibile dall'imputato avverso sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa (quale è il reato di diffamazione)».
Sul punto possono, altresì, leggersi le motivazioni di Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2025, dep. 2026, n. 1035 (che ha condiviso la qualificazione della sentenza ex art. 131-bis c.p. quale sentenza di proscioglimento), di Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2024, n. 42578 (che ha ritenuto inappellabile, exart. 443, comma 1, c.p.p. la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto emessa all'esito di giudizio abbreviato) e di Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2023, n. 21981 (relativa a fattispecie in cui il proscioglimento è intervenuto all'esito di rito abbreviato e non vi era stata costituzione di parte civile).
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Ove, invece, si riconoscesse alla sentenza in argomento natura mista, essa sarebbe senz'altro appellabile dall'imputato.
In tal senso si è pronunciata Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 47630, che, in relazione a sentenza exart. 131-bis c.p. con contestuale condanna al risarcimento del danno, ha osservato che essa «ha una natura mista, come si evince dall'art. 651-bis c.p.p., che ne sancisce l'efficacia di giudicato quanto "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", in quanto contiene un accertamento, senza affermazione (quanto meno ai fini penali), di responsabilità [..] al quale consegue l'affermazione di responsabilità ai fini civili».
Argomentazioni analoghe sono state sviluppate da Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2024, n. 27458, secondo cui vi sarebbe «una forte peculiarità della sentenza di proscioglimento in esame, ibrida per molti versi, tanto che la stessa va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del d.p.r. n. 131/2002, o può trovare applicazione per il reato di guida in stato di ebbrezza la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti».
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2025, n. 4839
La Corte era chiamata a deliberare sull'appello, poi convertito dalla Corte distrettuale in ricorso per cassazione con trasmissione degli atti exart. 586, comma 5, c.p.p., interposto dall'imputato del delitto (punito con pena alternativa) di diffamazione che, prosciolto per particolare tenuità del fatto, era stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Pur in assenza di un attuale contrasto giurisprudenziale, attesa la recente rimodulazione del quadro normativo di riferimento, i giudici rimettenti hanno ritenuto di sottoporre la questione al massimo organo nomofilattico, attesa la sua particolare rilevanza.
A tal fine hanno rilevato che «il regime dell'impugnazione agli effetti civili dell'imputato è mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali», con la conseguenza che «diviene qui fondamentale avere riguardo alla natura della sentenza impugnata - con appello - da parte dell'imputato e trasmessa dalla Corte di merito»; hanno, altresì, richiamato le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile»: il Giudice delle leggi ha, invero, rilevato che l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo, «non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)», sicché la decisione exart. 131-bis c.p. è «una sentenza di proscioglimento che presenta una marcata peculiarità», in quanto «la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già nell'art. 652 c.p.p. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 c.p.p. (che concerne le sentenze di condanna)», ed in quanto «a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento per non punibilità exart. 131-bis c.p. va iscritta nel casellario giudiziario»; dunque, la sentenza della quale qui si discute si atteggia «come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale».
Richiamate le più recenti pronunce di legittimità in argomento, nonché i principi espressi in fattispecie analoga a quella odierna (legittimazione della parte civile - che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato - ad appellare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a reato punito con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa) da Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2025, n. 23406, i giudici rimettenti hanno ritenuto necessario l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, pur sottolineando la propria convinta adesione al primo orientamento: «Il collegio ritiene che [..] sia da preferire l'interpretazione che conduce a considerare appellabile la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile», e tanto sia perché la condanna al risarcimento del danno, derivante dal reato, consegue proprio all'accertamento che quel reato è stato commesso, pur non essendo punibile per particolare tenuità, sia per evitare la «intollerabile asimmetria» che vi sarebbe ove si ritenesse inappellabile dall'imputato una sentenza che, alla luce della regola generale posta dall'art. 576 c.p.p. e dei principi statuiti dalla richiamata sentenza n. 23406/2025 delle Sezioni Unite, la parte civile può senz'altro appellare ai soli effetti della responsabilità civile (con tutto ciò che ne consegue in punto di vizi deducibili: ad esempio, rileva la Corte, «l'imputato non potrà muovere alcuna censura avverso la concessione e quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello»).
Rilevato, dunque, che si tratta di questione che può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, gli atti sono stati rimessi alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:
«Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa exart. 131-bis c.p. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile».
Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell'udienza del 23 aprile 2026.
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