Il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio dell’AdS nella giurisprudenza della Cassazione
Leonardo Degl'Innocenti
16 Febbraio 2026
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità relativa alla commissione del reato di peculato da parte dell'amministratore di sostegno, rivestendo tale soggetto la qualità di pubblico ufficiale, nei suoi confronti trovano piena applicazione le previsioni contenute nel Titolo II del Libro II del codice penale sui delitti contro la pubblica amministrazione.
La qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore di sostegno e la conseguente configurabilità nei suoi confronti del reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio
L'art. 404 c.c., come modificato dalla legge n. 6/2024, prevede che «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare».
Come già evidenziato analizzando la giurisprudenza di legittimità relativa alla commissione del reato di peculato da parte dell'amministratore di sostegno (cfr. L. Degl'Innocenti, “Il reato di peculato dell'amministratore di sostegno nella giurisprudenza della S.C. di Cassazione”, in www.iuspenale, novembre 2025), rivestendo tale soggetto la qualità di pubblico ufficiale, nei suoi confronti trovano piena applicazione le previsioni contenute nel Titolo II del Libro II del codice penale sui delitti contro la pubblica amministrazione (sulla natura di pubblico ufficiale dell'amministratore di sostegno cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50574, in C.E.D. Cass. 261418-01; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. VI, 14 maggio 2024, n. 23205, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com e Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 25390, in C.E.D. Cass. 276804-01).
L'art. 328 c.p. (“Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”) prevede, al primo comma che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Il secondo comma stabilisce che, fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad euro 1.032.
La predetta richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della stessa.
Il reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio nel caso di omesso deposito del rendiconto finale
Ai sensi dell'art. 385 c.c. il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare il quale può concedere una proroga.
Il secondo comma dell'art. 386 c.c. prevede che, qualora non vi siano osservazioni, il giudice tutelare approva il conto nel caso in cui non vi siano irregolarità o lacune negando, in caso contrario, l'approvazione.
Analoghi provvedimenti saranno ovviamente adottati dal giudice tutelare in caso di presentazione di osservazioni.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 386 c.c. qualora il conto non sia stato presentato o il provvedimento del giudice tutelare, tanto di approvazione quanto di non approvazione sia stato impugnato, l'autorità giudiziaria provvede nel contraddittorio degli interessati.
Le predette disposizioni si applicano, giusto il disposto del primo comma dell'art. 411 c.c. e in quanto compatibili all'amministratore di sostegno.
È stato conseguentemente ritenuto responsabile del reato di indebito rifiuto di un atto del suo ufficio, che per ragioni giustizia doveva essere compiuto senza ritardo, l'amministratore di sostegno il quale aveva avere omesso di depositare il rendiconto finale dell'amministrazione di sostegno più volte richiestogli dal giudice tutelare, da ultimo con un provvedimento notificato a mani «che gliene ingiungeva il deposito entro il termine di 45 giorni» [cfr. Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 10879/2017, in IUS Famiglie (www.iusfamiglie, maggio 2017, con nota di C. Langè e F. Rubino, « L'inerzia dell'amministratore di sostegno assume valenza penale », i quali affermano che «Le conclusioni nella specie tratte dalla Corte con riferimento allo specifico obbligo del rendiconto annuale, appaiono pacificamente estendibili all'inadempimento di tutti gli altri obblighi previsti dal codice civile (artt. 410 ss. c.c.) in capo all'amministratore di sostegno»].
Ha, infatti, osservato a questo riguardo la S.C. di Cassazione che il reato di cui all'art. 328 c.p. «costituisce un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, in quanto incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che possa derivarne» (così cfr. Cass. Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 10879/2017, cit.).
Nella giurisprudenza di merito è stato affermato che, anche nel caso in cui non vi siano stati espressi solleciti rivolti dal giudice tutelare all'amministratore di sostegno, non può escludersi il dolo della condotta omissiva del più volte ricordato reato in quanto l'obbligo di presentazione del rendiconto trova il suo fondamento nella apposita prescrizione contenuta nel decreto di nomina e comunque in forza del rinvio da parte delle disposizioni dettate in tema di amministrazione di sostegno a quelle sulla tutela (così Corte di Appello di Trieste, 22 aprile 2024, inedita).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di omissione di atti d'ufficio la condotta del tutore del soggetto incapace il quale al momento della cessazione dalle funzioni ometta di depositare il rendiconto finale poiché la qualifica pubblicistica connessa alla funzione svolta non viene meno nel caso di mancata redazione e presentazione dei rendiconti dovuti (cfr. Cass. Sez. VI, 24 maggio 2023, n. 31397, in C.E.D. Cass. 284979-01, la quale osserva come il generale obbligo di rendicontazione derivi dall'esigenza dei soggetti interessati di svolgere il pieno controllo sull'attività espletata e di accertare le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso poiché amministrato).
È interessante notare come la Corte di cassazione civile abbia affermato che «L'art. 385 c.c.., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell'esigenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull'attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato. Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore provvisorio e di recuperare i beni dell'interdicendo eventualmente in suo possesso» (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 1995, n. 9781, in C.E.D. Cass. 494039-01).
Ne consegue, pertanto, che il reato di omissione di atti d'ufficio risulta configurabile anche nei confronti del tutore o dell'amministratore di sostegno nominato in via provvisoria che ometta di presentare nel termine di due mesi il conto finale qualora dopo la sua nomina non sia stata, per qualunque causa, disposta l'apertura della misura di protezione.
Il reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio nel caso di omessa tenuta della contabilità del beneficiario da parte dell'amministrazione di sostegno
Il menzionato disposto dell'art. 411, c. 1, c.c. rende applicabili all'amministrazione di sostegno, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui all'art. 380 c.c. con la conseguenza che l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.
La predetta norma trova il suo completamento in quella dell'art. 44 disp. att. c.c. a tenore della quale il giudice tutelare può in qualunque momento convocare l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.
Il conto annuale non necessita di regola, diversamente da quello finale, di approvazione da parte del giudice tutelare (cfr., in termini, Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2000, n. 9470, in C.E.D. Cass. 538544-01, Cass. civ., sez. I, ord. 21 dicembre 2023, n. 35680, in C.E.D. Cass. 669811-01 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2025, n. 12615, non massimata).
Da quanto esposto consegue che il reato in esame risulta configurabile anche nei confronti dell'amministratore di sostegno il quale abbia omesso, ancorché espressamente richiesto e sollecitato al riguardo, di predisporre e depositate il rendiconto annuale presso la cancelleria del giudice tutelare (cfr. in termini, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello di Firenze, 17 luglio 2022, inedita, che ha appunto ravvisato il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 328, comma 1, c.p. nella condotta del tutore che, nonostante i ripetuti solleciti della cancelleria dell'ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Lucca, aveva omesso di predisporre e depositare i rendiconti relativi a una pluralità di anni).
Sempre con riferimento al tutore è stato, però, da ultimo affermato, nella giurisprudenza di merito, che difetta il prescritto elemento soggettivo del dolo nel caso in cui l'omesso deposito sia riconducibile all'inadempimento di un professionista incaricato di provvedere al riguardo, nel caso di specie un avvocato, nel cui operato il tutore aveva risposto legittimo affidamento (cfr. Trib. Gorizia, 25 giugno 2025, n. 449, relativa a un caso in cui l'imputata, tutore e moglie del beneficiario poi deceduto, tenuto conto della propria scarsa dimestichezza con la tecnologia e con le pratiche burocratiche si era rivolta, per adempiere all'obbligo di depositare il rendiconto annuale nel termine di due mesi concesso dal giudice tutelare, a un avvocato, il quale l'aveva peraltro rappresentata nella procedura di interdizione, consegnandogli la documentazione necessaria e sollecitandolo ripetutamente ad adempiere a tale obbligo).
L'omessa o insufficiente rendicontazione delle spese da parte dell'amministrazione di sostegno come elemento indiziario del reato di peculato
La Corte di cassazione ha affermato, in tema di peculato (sulla configurabilità del quale nei riguardi dell'amministratore di sostegno cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 5 novembre 2025, n. 3252/2026, in www.dirittoegiustizia, gennaio 2026), che la prova del reato non può desumersi sulla base della mera omissione o della insufficiente rendicontazione delle spese effettuate (nel caso di specie da parte di un consigliere regionale) dovendo, invece, essere accertata l'illecita appropriazione delle relative somme (cfr., in termini, Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 11001, in C.E.D. Cass. 278809-03).
Ha, però, precisato la S.C. che «l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi su un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del danaro pubblico» (così, Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 11001, cit.).
In un caso recentemente affrontato la Corte di legittimità ha affermato che il mancato chiarimento da parte dell'amministratore di sostegno mediante rendicontazione della «destinazione dei prelievi effettuati e delle spese eseguite al perseguimento dell'interesse delle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno» costituisce un'ulteriore conferma dell'avvenuta appropriazione delle relative somme ad opera dell'amministratore stesso nella fattispecie «già provata aliunde» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2024, n. 34280, non massimata; in tema cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 5 novembre 2025, n. 3252, dep. 2026 cit., la quale, a fronte dell'affermazione della ricorrente, amministratore di sostegno della madre che aveva disposto il sistematico trasferimento dei ratei di pensione dal conto corrente intestato all'assistita a un conto corrente nella disponibilità del marito e aveva inoltre interrotto il pagamento delle rette dovute alla casa di riposto ove la donna era ricoverata, di avere operato una compensazione con un credito del marito nonché di avere agito nell'esclusivo interesse della beneficiaria e, inoltre, che le somme oggetto dell'appropriazione sarebbero state lasciate in giacenza sul predetto conto corrente del marito per le eventuali necessità della beneficiaria, ha evidenziato, per quanto di interesse in questa sede, che di tale credito non sono mai stati precisati «ammontare, causale ed estremi nel rendiconto rassegnato al giudice tutelare» e che «non soltanto di quei trasferimenti di somme l'imputata non ha fatto menzione nel rendiconto al giudice, ma anzi che, in tale documento, ella ha affermato di aver destinato i ratei di pensione della propria madre al pagamento delle rette dell'istituto, quando invece lo aveva da tempo interrotto»).
L'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 406 c.c.
Il terzo comma dell'art. 406 c.c. prevede che i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona qualora siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Sebbene non risulti giurisprudenza in tema, il reato di omissione di atti di ufficio appare configurabile nei confronti di tali soggetti che, appunto venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, non abbiano ritenuto di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. ma abbiano anche omesso di fornirne notizia al pubblico ministero.
A questo riguardo deve, con riferimento ad una fattispecie analoga, essere ricordato come l'art. 70, comma 1, della l. n. 184/1983 (articolo sostituito dall'art. 34 della l. n. 149/2001), sull'adozione, preveda espressamente la punibilità ai sensi dell'art. 328 c.p. dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio che omettano di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in ordine alle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti, per la stessa condotta, con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 ad euro 1.291.
Per completezza deve essere ricordato come il secondo comma della predetta norma preveda che i rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscano informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 ad euro 2.582.
Il terzo comma dell'art. 406 c.c. non prevede, invece, a carico degli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario e che non possono, ai sensi del terzo comma dell'art. 408 c.c., ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno (art. 408, comma 3, c.c.), un obbligo analogo a quello posto a carico dei responsabili sanitari e sociali.
Detti soggetti hanno però il dovere, in forza del rapporto di lavoro, di informare i propri superiori e, in particolare, il responsabile del servizio in merito all'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere all'apertura dell'amministrazione di sostegno e potranno ovviamente segnalare tale situazione al pubblico ministero.
L'inosservanza di tale dovere potrà, se del caso, essere fonte di responsabilità disciplinare.
L'omissione del giuramento da parte dell'amministratore di sostegno
L'art. 349 c.c. prevede che il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
La predetta disposizione si applica, ai sensi del primo comma dell'art. 411 c.c. e in quanto compatibile, all'amministratore di sostegno.
Il giuramento costituisce, pertanto, presupposto essenziale per l'assunzione dell'ufficio con conseguente inefficacia degli atti eventualmente compiuti prima della prestazione dello stesso dall'amministratore di sostegno nominato.
Ancora, occorre evidenziare come appaia sostenibile che anche l'amministratore di sostegno provvisorio sia tenuto, in considerazione dell'incarico conferitogli, a prestare il giuramento di esercitare con fedeltà e diligenza il proprio ufficio.
Il secondo comma dell'art. 388 c.p. prevede che si applica la stessa pena prevista dal primo comma della norma incriminatrice a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci.
Con specifico riferimento all'amministratore di sostegno deve essere ricordato come nella giurisprudenza di merito sia, con riferimento ad un amministratore di sostegno il quale aveva omesso di prestare giuramento e pertanto di assumere il relativo ufficio, stato affermato che «se un ufficio siffatto è obbligatorio e se la sua attribuzione trae titolo da una decisione del giudice tutelare, espressa all'esito di una ponderata valutazione degli elementi processuali acquisiti, ragionevolezza impone di dedurre che il rifiuto dell'incaricato di prestare il giuramento … e, perciò, di assumere la funzione demandatagli, ben possa configurare la fattispecie criminosa» di cui al secondo comma dell'art. 388 c.p. (cfr. Trib. Modena, 2 novembre 2005, in Famiglia, persone e successioni, 2006, p. 339, con nota di P. Zagnoni Bonilini, “Rifiuto dell'ufficio di amministrazione di sostegno e sanzione penale”).
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Sommario
La qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore di sostegno e la conseguente configurabilità nei suoi confronti del reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio
Il reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio nel caso di omesso deposito del rendiconto finale
Il reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio nel caso di omessa tenuta della contabilità del beneficiario da parte dell'amministrazione di sostegno
L'omessa o insufficiente rendicontazione delle spese da parte dell'amministrazione di sostegno come elemento indiziario del reato di peculato
L'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 406 c.c.
L'omissione del giuramento da parte dell'amministratore di sostegno