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La parte che nel corso di un processo eccepisce l'essersi formato un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione ha, evidentemente, l'onere di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le cose si complicano quando si passa a esaminare quale sia il contenuto di tale onere probatorio e, in particolare, con quali modalità la parte eccipiente possa dimostrare l'avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento reso in altro giudizio.
La prima modalità con cui tale onere può ritenersi assolto è quella tradizionalmente più sicura (o, almeno, tale si era ritenuta sino agli arresti in commento): depositare (in ogni stato e grado del procedimento, essendo l'eccezione di giudicato esterno rilevabile d'ufficio a salvaguardia del divieto di giudicati contrastanti, e dunque del tutto a prescindere dall'essersi formate nel processo le preclusioni sulla modificabilità della domanda e sulle richieste di prova) copia della sentenza con in calce l'attestazione di passaggio in cosa giudicata resa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
Una simile produzione, infatti, consente, a un tempo, di documentare sia l'avvenuta pronuncia aliunde di un provvedimento che si assume decisivo ai fini dell'esito del giudizio ancora pendente tra le parti (giudizio che si deduce essere rilevante per identità soggettiva e oggettiva rispetto alle parti e al petitum del giudizio in corso), sia la «forza di giudicato» attribuibile al provvedimento reso all'esterno del processo, di talché al giudice di quest'ultimo, una volta verificato il passaggio in cosa giudicata formale del provvedimento e il suo carattere ai fini del decidere nella controversia innanzi a sé pendente (per avere deciso la medesima questione tra le stesse parti), non resta che dichiarare «coperta da giudicato» la domanda introdotta in lite e, quindi, porre fine al processo in ragione dell'estensione degli effetti del giudicato esterno sulla controversia innanzi a sé pendente.
Una prima ragione di dubbio sorge a proposito della qualificazione dell'attestazione resa dal cancelliere ai sensi dell'art. 124 d.a. c.p.c.: quale valore attribuirle?
La certificazione vale solo a documentare una circostanza comunque avvenuta (il passaggio in giudicato), con la conseguenza che essa può essere dimostrata anche in altri modi, ovvero essa è l'unico modo per fornire la prova del passaggio in giudicato?
Le due sentenze in commento, sul punto unanimi, scelgono la seconda conclusione: la certificazione della cancelleria non è l'unico modo per provare il passaggio in giudicato del provvedimento, ben potendo lo stesso essere provato in «altri modi» (basti, per ora, tale generica locuzione).
Che le cose stiano perfettamente così è, tuttavia, legittimo dubitare, giacché dalla lettura di altre pronunce della Corte di cassazione si può opinare in senso diverso.
In particolare, secondo Cass., sez. lav., ord., 29 novembre 2017, n. 28515, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo.
Un arresto che fa pensare a una valorizzazione dell'attestazione del cancelliere, nel senso di attribuire alla stessa un grado di certezza inoppugnabile, alla stregua di ogni attestazione resa dalla cancelleria in relazione agli atti del processo, contrastabile solo con il procedimento di querela di falso.
E tale qualificazione «esclusiva» della prova del passaggio in giudicato, per il tramite, cioè del documento rappresentato dal provvedimento completo reso nel precedente giudizio munito della relativa formula di inoppugnabilità, può ritenersi che comporti, per conseguenza, anche l'inammissibilità della possibilità di fornire la prova del passaggio in giudicato con altri mezzi (id. est: testimonianza, confessione, ammissione per non contestazione).
Le due sentenze in commento, invece, optano per una qualificazione «debole» dell'attestazione di cancelleria, in un duplice senso: da un canto, essa non sarebbe necessaria, non risultando l'unico modo per provare il passaggio in giudicato, potendo esso risultare anche da altri mezzi di prova assunti nel processo; d'altro canto, essa non potrebbe non essere nemmeno sufficiente, potendo essere messa in discussione non già solo con la querela di falso, ma che con gli ordinari mezzi di prova disponibili per le parti del processo in cui il giudicato esterno è fatto valere.
Un'affermazione che, tuttavia, non sembra spiegare come si possa dedurre che l'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato non abbia la stessa presunzione di veridicità che assiste tutte le altre certificazioni dei pubblici ufficiali che svolgono attività di attestazione nel processo civile (si pensi, quando ancora c'erano, alle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale incaricato di notificare gli atti processuali).
Un'affermazione, poi, che pare non esattamente allineata con altri arresti della giurisprudenza di legittimità (ad es.: Cass. civ., sez. III, ord., 6 giugno 2023, n. 15846), secondo cui il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Un'argomentazione che, come evidenziato, poggia sui concetti di «produzione» e di «deposito» che, come ognun vede, alludono alla prova documentale del passaggio in giudicato e che, quindi, sembrerebbero escludere (sebbene la pronuncia indicata non affronti ex professo la questione) la possibilità di provare la circostanza in altri modi.
Ma, volendo ammettere che la prova del passaggio in giudicato possa essere fornita con altri mezzi rispetto alla certificazione ex art. 124 d.a. c.p.c., le incertezze non sono terminate: anzi, se possibile, aumentano.
Perché, una volta dato per ammesso che la prova del passaggio in giudicato possa essere fornita con ogni mezzo ammesso dall'ordinamento, si pone la questione della relevatio ab onere probandi.
Un istituto che, come è parimenti noto, attiene l'individuazione delle condizioni al cui verificarsi la parte che ne sarebbe onerata è esonerata dal dover fornire la prova, in dipendenza dell'atteggiamento della controparte, che abbia reso l'adempimento del ridetto onere del tutto superfluo.
Il rilievo dall'onere della prova è, quindi, affidato alla valutazione del comportamento processuale delle parti: le allegazioni in fatto e in diritto che una delle parti introduce nel giudizio vanno ordinariamente provate; ma, se per effetto della difesa della controparte, le predette possono essere considerate ammesse o non contestate, l'onere della prova sul punto viene meno e il giudice può utilizzare ai fini della decisione quei fatti e quelle circostanze in quanto «pacifiche» tra le parti.
La natura «non contestata» può derivare, peraltro, da due atteggiamenti della parte che si vede opporre le circostanze in questione: una prima ipotesi, individua la non contestazione nell'espressa ammissione della veridicità di quanto ex adverso dedotto; una seconda ipotesi, di gran lunga più frequente nella pratica, la individua nella qualificazione delle difese svolte dalla parte che ha l'onere di contestare in modo incompatibile con l'effettiva contestazione delle circostanze ex adverso dedotte che, per mezzo di tale qualificazione, vengono considerate pacifiche e, come tali, non bisognevoli di prova. Con l'ulteriore corollario, altrettanto affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI-III, 26 novembre 2020, n. 26908), che l'onere di contestazione è tanto più specifico quanto più specifica è l'allegazione della controparte: per cui, ad allegazione generica dell'attore può corrispondere una replica altrettanto generica del convenuto (sì da non potersi ritenere pacifici i fatti genericamente allegati, bisognevoli pertanto di prova da parte dell'attore); ad allegazione specifica deve corrispondere una contestazione altrettanto specifica della controparte (sì che una contestazione generica a fronte della deduzione specifica si qualifica come implicita ammissione dei fatti dedotti, come tali non bisognevoli di prova da parte del deducente).
Applicando siffatti principi al caso di specie, emerge il contrasto tra le due pronunce in commento.
A tenore di Cass. civ., sez. III, sent., 5 febbraio 2025, n. 2827, non solo la certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato non è affatto l'unico modo per provare il passaggio in giudicato della sentenza, ben potendo essere richiesti a ammessi altri mezzi di prova finalizzati allo stesso scopo, ma, addirittura, l'avvenuta produzione della certificazione di cancelleria potrebbe non risultare nemmeno sufficiente, potendo le risultanze della stessa essere contrastate dalla parte che ha un interesse contrario alla produzione attraverso l'allegazione e la prova di circostanze di segno opposto.
A tenore di Cass. civ., sez. III, sent., 28 dicembre 2023, n. 36258, invece, la certificazione della cancelleria sarebbe il mezzo di prova privilegiata della circostanza del passaggio in giudicato della sentenza, ma non sarebbe l'unico modo per assolvere il relativo onere. Infatti, la prova del passaggio in giudicato mediante la certificazione di cancelleria non sarebbe necessaria nel caso in cui la controparte ammetta espressamente che il provvedimento invocato ex adverso è passato in cosa giudicata formale. Peraltro, aggiunge la pronuncia, la mera non contestazione della parte contro cui si vorrebbe far valere il passaggio in giudicato del provvedimento prodotto non sarebbe interpretabile come relevatio ab onere probandi a beneficio del deducente, poiché il silenzio, di per sé di equivoca interpretazione, non sarebbe assimilabile all'espresso riconoscimento del passaggio in giudicato; ciò che determina il persistere dell'onere probatorio in capo al deducente, che tornerebbe a essere onerato della prova tramite il deposito della copia del provvedimento con l'attestazione di cancelleria.
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