Procedimento per la dichiarazione di fallimento e sindacato sull’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata

13 Febbraio 2026

Con la pronuncia in commento la S.C. approfondisce il tema del rapporto tra domanda di nomina dell’esperto indipendente ai fini della composizione negoziata e dichiarazione di fallimento, concentrandosi sull’effetto preclusivo ex art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 (che oggi trova il suo omologo nell’art. 18, comma 4, c.c.i.i., cui il principio qui enunciato risulta ugualmente applicabile).

Massima

Al tribunale investito della domanda di apertura del fallimento spetta il potere di valutare, incidenter tantum ed ai soli fini della dichiarazione di fallimento, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive ai sensi degli artt. 2 e 6 d.l. n. 118/2021, qualora tale istanza sia stata depositata in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno, in violazione dell'art. 23, comma 2, del medesimo d.l.

Il caso

Il caso all'origine della decisione della Suprema Corte si è dipanato in una serie di passaggi di cui – per una miglior comprensione della decisione – è opportuno offrire una ricostruzione.

Nel dicembre 2020, nella pendenza di tre ricorsi per la dichiarazione di fallimento, una società presenta domanda di c.d. “concordato in bianco”, la quale viene regolarmente riunita ai procedimenti prefallimentari.

Successivamente entra in vigore il d.l. n. 118/2021 per cui la società, alla luce della novità normativa, dichiara di rinunciare alla domanda di concordato preventivo e, il giorno successivo a tale dichiarazione, deposita domanda di nomina dell'esperto indipendente ai fini della composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 2 d.l. n. 118/2021, contestualmente formulando istanza di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto-legge, con conseguente operatività del meccanismo preclusivo della pronuncia di sentenza di fallimento, contemplato  dal comma 4 della medesima previsione.

All'udienza fissata per la conferma delle misure protettive, la relativa domanda viene dichiarata inammissibile dal Tribunale, non risultando ancora nominato l'esperto, mentre nessun provvedimento era stato ancora adottato in relazione alla rinuncia al concordato “in bianco”.

Si giunge così alla decisione del Tribunale, il quale, contestualmente, dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo e dichiara altresì il fallimento, rilevando, quanto alla domanda di accesso alla composizione negoziata ed alla relativa concessione delle misure protettive, la violazione dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 118/2021, in quanto la domanda era stata proposta quando il concordato preventivo, seppur rinunciato, era ancora pendente, non essendo stata ancora adottata la pronuncia di improcedibilità dello stesso, con conseguente inoperatività della preclusione di cui all'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021.

La questione

Il problema sollevato innanzi alla Corte di legittimità era quello di stabilire se il Tribunale abbia la possibilità di sindacare, in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'ammissibilità della domanda di accesso alla composizione negoziata o se invece la preclusione alla dichiarazione di fallimento (ma non all'istruttoria della relativa domanda) stabilita dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 abbia valore assoluto, paralizzando in ogni caso l'apertura della procedura fallimentare.

A tale quesito la Suprema Corte ha dato risposta in senso favorevole alla prima alternativa, riconoscendo al Tribunale uno spazio per valutare la ritualità della domanda di accesso alla composizione negoziata e quindi la possibilità di superare lo sbarramento previsto dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021.

La soluzione giuridica

A tal fine la Suprema Corte ha preso le mosse da una ricostruzione preliminare dei rapporti tra i due istituti, evidenziando, preliminarmente, che la composizione negoziata di cui al d.l. n. 118/2021 non costituisce – ed è acquisizione indubitabile – un procedimento giurisdizionale bensì uno strumento di natura stragiudiziale, il quale può prevedere delle “parentesi giurisdizionali”, come quella rappresentata dalle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 6 e 7 d.l. n. 118/2021.

Questa constatazione preliminare ha condotto la Corte ad evidenziare sia l'impossibilità di mutuare il meccanismo di coordinamento tra procedure che la stessa Cassazione aveva individuato per l'ipotesi di contemporanea pendenza della domanda di concordato preventivo e del ricorso per dichiarazione di fallimento, sia la correlata necessità di individuare una modalità diversa per operare una forma di “raccordo” (per usare lo stesso termine della decisione in esame) tra la fattispecie stragiudiziale della composizione ed il procedimento giudiziale per la dichiarazione di fallimento, evidentemente allo scopo di verificare la sussistenza di limiti all'operare della preclusione stabilita dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021, giacché, diversamente opinando, sarebbe stato inevitabile concludere nel senso dell'assoluta ed incondizionata prevalenza di quest'ultima.

Detta prevalenza viene riconosciuta dalla Cassazione, ma viene tuttavia ridimensionata, evidenziando che anche il meccanismo preclusivo risulta comunque attratto nell'ambito di una fase giurisdizionale, quella della conferma ex art. 7 d.l. n. 118/2021, che viene a sottoporre all'organo giurisdizionale la valutazione dei presupposti per l'emissione delle misure protettive.

L'esistenza di questo sindacato viene quindi valorizzata dalla Cassazione al fine di concludere che un similare potere deve essere riconosciuto anche in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, consentendo quindi di procedere alla valutazione della sussistenza dei presupposti della domanda di accesso alla composizione negoziata e, conseguentemente, della sua idoneità a precludere l'apertura della procedura fallimentare.

Questo approdo viene fatto oggetto, da parte della Cassazione, di una duplice puntualizzazione.

La prima è che non può ravvisarsi, in tale sindacato, alcun fenomeno di interferenza con le valutazioni degli organi investiti della domanda di composizione negoziata, e ciò per la semplice ragione che l'effetto preclusivo di cui all'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 non viene disposto da detti organi ma costituisce conseguenza automatica ed autonoma della presentazione della domanda da parte del debitore, senza alcun filtro preliminare.

La seconda è che il vaglio operato in sede di apertura del fallimento «non incide (…) sul merito della domanda di composizione negoziata»ma investe il solo profilo dell'ammissibilità della domanda di composizione medesima quale fattore ostativo (o «presupposto processuale negativo») alla dichiarazione di fallimento.

Sulla base di questa ricostruzione la Corte è quindi pervenuta alla conclusione per cui il Tribunale investito della domanda di apertura del fallimento aveva correttamente rilevato la inammissibilità ex art. 23, comma 2, d.l. n. 118/2021 della domanda di accesso alla composizione negoziata – e quindi della domanda di applicazione delle misure protettive – in quanto la stessa era stata presentata quando il procedimento di concordato preventivo, di cui la società aveva precedentemente chiesto l'apertura, era formalmente ancora pendente, non avendo fatto seguito alla rinuncia della società la necessaria dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale.

Non è superfluo sottolineare che la tematica affrontata dalla Corte di Cassazione, pur formalmente esulando dall'ambito specifico della decisione, veniva evidentemente ad interessare anche la disciplina dettata dal Codice della crisi, e cioè, ancora una volta, il rapporto tra la composizione negoziata di cui agli artt. 12 segg. c.c.i.i. – in particolare la preclusione di cui all'art. 18, comma 4, c.c.i.i., omologo dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 - ed il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, la cui disciplina, com'è noto, confluisce nell'ambito del c.d. “procedimento unitario”.

A tal riguardo la Corte di Cassazione lascia chiaramente intendere che la soluzione da essa individuata nell'ambito della disciplina “ante Codice della Crisi”, risulta pienamente applicabile anche nella vigenza del Codice medesimo, ed anzi rinviene nel tessuto di quest'ultimo alcuni elementi di indiretta conferma, costituiti, da un lato, dalla specifica previsione – contenuta nello stesso art. 18, comma 4, c.c.i.i. – per cui la preclusione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viene meno nell'ipotesi in cui venga disposta la revoca delle misure protettive e, dall'altro lato, dall'introduzione – ad opera dell'art. 25-quinquies c.c.i.i. - di una specifica causa di inammissibilità della domanda di accesso alla composizione negoziata, ove presentata prima del decorso del periodo di quattro mesi dalla rinuncia ad una precedente domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Osservazioni

La decisione della Suprema Corte viene ad affrontare un tema che accomuna il tessuto normativo complessivo sia anteriore sia posteriore all'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (e per questo verrà esaminato unitariamente) e che presenta profili di particolare delicatezza, e cioè una delle sfaccettature del rapporto tra il procedimento per l'apertura della procedura liquidatoria da insolvenza (“fallimento” nel vecchio regime, “liquidazione giudiziale”, nel regime del Codice della crisi e dell'insolvenza) e la composizione negoziata.

Come evidenziato dalla stessa decisione in commento, il tema presenta profili di particolare complessità derivanti dalla marcata disomogeneità dei due istituti sul piano dell'intervento giurisdizionale, dal momento che quest'ultimo è connaturato al primo, mentre risulta, in linea di principio, estraneo al secondo – essendo la composizione negoziata pacificamente figura stragiudiziale – ferma la possibilità, peraltro frequente nella pratica – che nell'ambito della composizione negoziata si vengano ad aprire parentesi di giurisdizionalità, come nel caso della richiesta di misure cautelari e protettive.

La disomogeneità dei due istituti comporta inevitabilmente una strutturale impossibilità di operarne il coordinamento innanzi allo stesso organo, come invece avveniva ed avviene nel caso (è la fattispecie richiamata dalla decisione in commento) della contemporanea pendenza di una domanda di concordato preventivo (o di altro strumento di risoluzione della crisi) e di una domanda di apertura del fallimento/liquidazione giudiziale, operando, nella vigenza della legge fallimentare, il ricorso alla riunione ex art. 274 c.p.c. e, nell'attuale scenario del Codice della crisi, il meccanismo del “procedimento unitario”, con conseguente operatività di quella confluenza convergente che poi trova la propria disciplina di dettaglio negli artt. 40 segg. c.c.i.i.

Va anzi evidenziato – perché è tema sul quale si avrà modo di tornare – che il regime vigente non contempla neppure un coordinamento tra il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e le parentesi giurisdizionali che si aprono nell'ambito della composizione negoziata e ciò per l'evidente ragione che il legislatore del Codice (rectius della versione attuale) ha evidentemente ritenuto di risolvere definitivamente il problema, dettando proprio l'art. 18 c.c.i.i. nonché, a ben vedere, l'art. 25-quinques, comma 1, c.c.i.i. in modo da evitare – nel secondo caso – qualunque contemporanea pendenza della composizione negoziata con uno strumento di regolazione della crisi o insolvenza ad iniziativa del debitore e di determinare – nel primo caso – una provvisoria parziale paralisi della domanda presentata dai terzi per l'apertura della liquidazione giudiziale. Provvisoria perché destinata a perdurare sino a quando è in corso la composizione negoziata; parziale, perché la paralisi non investe né l'attività istruttoria né – a ben vedere – l'adozione della sentenza di rigetto della domanda, essendo preclusa solo l'adozione del provvedimento di apertura.

La controindicazione connessa ad un simile scenario sistematico risulta abbastanza evidente, ed è il rischio dell'impiego della composizione negoziata per paralizzare – seppure temporaneamente – la domanda dei creditori – o del Pubblico Ministero – dilazionando i tempi di apertura della procedura liquidatoria con ben più che potenziale pericolo di danno per i creditori, a cominciare dalla prospettiva di un incremento dell'indebitamento dell'impresa. Rischio che – va aggiunto – risulterebbe ancora più elevato ove si accedesse alla tesi – diffusa in dottrina e giurisprudenza di merito - per cui l'effetto preclusivo di cui all'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 ed all'art. 18, comma 4, c.c.i.i., pur essendo collegato alla presentazione dell'istanza di conferma delle misure protettive, risulta poi autonomo rispetto a queste ultime e quindi viene a perdurare fino alla conclusione delle trattative o fino all'archiviazione della composizione negoziata della crisi, senza che sia né necessaria la conferma della misura, né possibile la revoca della stessa.

Si potrebbe obiettare che la composizione negoziata a carattere abusivo e dilatorio dovrebbe risultare destinata ad una rapida archiviazione da parte dell'Esperto nominato, ma un simile astratto ragionamento cozza con la realtà quotidiana delle situazioni borderline e delle tattiche dilatorie che potrebbero ritardare la decisione di Esperti non sempre pienamente solerti nell'espletamento del proprio ruolo e sul cui operato il Tribunale non ha modo di incidere se non ipotizzando un potere – normativamente non previsto – di sollecitazione alla Camera di Commercio affinché la stessa proceda alla sostituzione dell'Esperto.

L'esigenza di individuare una soluzione idonea a sventare le ipotesi più patologiche è all'origine della decisione dalla Cassazione in commento, e si pone alla base della scelta della Suprema Corte di riconoscere al giudice del procedimento di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale uno spazio di sindacato sulla domanda di accesso alla composizione negoziata. Sindacato che la Cassazione ha cura di escludere – opportunamente - dal merito vero e proprio della composizione, ma di ammettere quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della stessa.

Appare opportuno, allora, prendere le mosse da quanto dalla Corte indirettamente escluso, e cioè la possibilità per il giudice della prefallimentare o della “pre-liquidazione” di procedere ad un sindacato sul merito della composizione negoziata.

La puntualizzazione risulta pienamente opportuna, potendosi attribuire spazio per un simile sindacato unicamente al giudice chiamato ad operare nelle parentesi giurisdizionali della composizione. È il caso della valutazione di conferma delle misure protettive, in quanto in tale sede il Giudice può ed anzi deve valutare l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative e la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa e capacità dell'impresa di dare luogo a tale risanamento. È il caso del potere del Giudice, su istanza di uno o più creditori, di revocare in qualunque momento le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Emerge, a questo punto, uno dei problemi interpretativi sollevati dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 e dall'art. 18, comma 4, c.c.i.i., e cioè quello – già accennato in precedenza – di stabilire se l'effetto preclusivo da essi contemplato, pur derivando dalla presentazione dell'istanza di conferma delle misure protettive, abbia poi carattere autonomo rispetto a queste ultime, persistendo fino alla conclusione delle trattative o fino all'archiviazione della composizione negoziata della crisi, senza che sia né necessaria la conferma della misura, né possibile la revoca della stessa.

I riflessi di un simile approdo sono evidenti: ove si accedesse alla tesi qui sintetizzata, anche l'eventuale non conferma delle misure protettive (ma si faccia attenzione al diverso regime stabilito dal c.c.i.i.I. nel caso di revoca, come si avrà modo di approfondire tra poco) da parte del giudice risulterebbe ininfluente rispetto alla preclusione alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, la quale continuerebbe a persistere sino all'arresto della composizione negoziata, e cioè ad un atto che è rimesso alla sola iniziativa dell'Esperto.

È però da dire che la ricostruzione interpretativa sin qui richiamata non appare persuasiva: la preclusione stabilita dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 e dall'art. 18, comma 4, c.c.i.i. proprio perché inserita nell'ambito della disciplina delle misure protettive ne viene a costituire una componente ed una proiezione che deve quindi ritenersi assoggettata al regime generale delle misure stesse, perdurando in correlazione alla vigenza di queste ultime, e non della composizione negoziata. Indizio interpretativo di indubbio spessore è una previsione che – come evidenziato dalla stessa decisione in esame - viene a distinguere l'art. 18, comma 4, c.c.i.i. dall'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021, e cioè la puntualizzazione per cui la preclusione alla dichiarazione di liquidazione giudiziale opera “salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”, così rendendosi evidente che la preclusione stessa è una dimensione delle misure medesime e non presenta autonoma vita rispetto a queste ultime (si veda, in tal senso, C. Appello Milano 30 gennaio 2023, n. 298).

In quest'ottica, tuttavia, è evidente il concentrarsi di una specifica responsabilità sul giudice delle misure protettive, chiamato a consentire il perdurare di queste ultime solo se le stesse siano funzionali a concrete prospettive di negoziazione, dovendo altrimenti procedere alla loro rimozione, affinché il Tribunale possa senza ulteriori ostacoli immotivati procedere all'apertura della procedura liquidatoria. Il giudice delle misure protettive, quindi, non deve essere un “generoso” elargitore delle misure, ma attento e severo guardiano della loro concreta necessità e quindi della effettiva sussistenza di un'alternativa al fallimento o alla liquidazione giudiziale, in modo da evitare che il meccanismo preclusivo connesso alle misure protettive determini la patologica conseguenza di impedire l'apertura della procedura liquidatoria estrema anche in condizioni di palese, irreversibile ed irrimediabile insolvenza.

Occorre ora esaminare il fulcro della decisione della Cassazione, e cioè l'affermazione della possibilità, nel corso dell'istruttoria per l'apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, di sindacare l'ammissibilità della domanda di nomina dell'esperto ai fini della composizione negoziata.

È evidente che la condivisibile opzione interpretativa adottata dalla Cassazione viene a scaturire anche dall'esigenza di evitare che la domanda dei creditori o del Pubblico Ministero si trovi paralizzata dalla presenza di una domanda di accesso alla composizione negoziata radicalmente priva dei propri fondamentali presupposti di ammissibilità, costringendo in tal modo il Tribunale ad attendere l'esito di una procedura stragiudiziale che non avrebbe dovuto essere neppure attivata.

Il “raccordo” individuato dalla Suprema Corte consiste, appunto, nel “disapplicare” il “presupposto processuale negativo” rispetto all'adozione della sentenza di apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale, rilevando che lo stesso, pur formalmente operante, in realtà viene a scaturire da un'iniziativa del debitore caratterizzata da inammissibilità, in quanto posta in essere in assenza dei presupposti di legge. Il lineare ragionamento della Corte consiste nel rilevare che la preclusione di cui all'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 e all'art. 18, comma 4, c.c.i.i. viene a collocarsi tra i presupposti della dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, quale “presupposto negativo” che, come tale, può essere delibato dal Tribunale come tutti gli altri presupposti. Rilevando l'inammissibilità della composizione negoziata, il Tribunale si limita a constatare che la composizione stessa risulta inidonea a determinare l'effetto preclusivo e che quindi sussiste la possibilità di procedere alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale.

È però da osservare che la soluzione cui la Suprema Corte è approdata è risultata, nel caso specifico, agevolata da una circostanza peculiare: dalla lettura del provvedimento, infatti, viene ad emergere che la domanda di conferma delle misure protettive regolarmente proposta dalla società era stata disattesa dal giudice in quanto al momento della decisione non risultava ancora nominato l'Esperto. Questo particolare viene ad evidenziare che la decisione del Tribunale sull'istanza di fallimento è stata adottata quando la composizione negoziata non era stata oggetto di alcuna concreta valutazione di sua autonoma ammissibilità nella parentesi giurisdizionale correlata alla fase di conferma delle misure protettive.

L'interprete, a questo punto, deve invece interrogarsi su un ben diverso scenario: quid se invece le misure protettive fossero state confermate dal giudice, così implicitamente affermando (evidentemente erroneamente) l'ammissibilità della composizione negoziata?

Il quesito presuppone un chiarimento: è da ritenere, infatti, che il giudice coinvolto nelle parentesi giurisdizionali della composizione negoziata possa – ed anzi debba – operare un vaglio di preliminare ammissibilità della stessa sub specie di sussistenza dei presupposti – positivi e negativi – della sua attivazione, mentre non appare condivisibile la tesi giurisprudenziale (Trib. Trieste 11 giugno 2025) che invece nega tale ambito di giudizio, ritenendo che l'unico vaglio possibile sia quello che investe la formale pendenza della composizione e l'idoneità delle misure protettive e cautelari rispetto all'obiettivo del risanamento. Questa tesi, invero, sembra obliterare il fatto che la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari presentano presupposti non solo sostanziali ma anche formali, non potendosi quindi obliterare questi ultimi, di fatto confermando degli strumenti che – non va dimenticato – sono funzionali al buon esito delle trattative di una composizione negoziata, a condizione che la stessa sia stata rite attivata.

Operato tale chiarimento, si rende necessaria un'ulteriore osservazione preliminare: il problema sollevato dal quesito prescinde dall'adesione o meno alla già rammentata tesi per cui la preclusione di cui all'art. 6, comma 4, d.l. n. 118/2021 e all'art. 18, comma 4, c.c.i.i. prescinde dalla conferma delle misure protettive e vive di vita autonoma per tutta la durata della composizione negoziata. Anche in quest'ultimo scenario, infatti, la conferma delle misure protettive presenterebbe comunque il profilo che qui viene in rilievo, e cioè quello dell'implicita o esplicita delibazione che il giudice delle misure viene a compiere sull'ammissibilità della composizione negoziata.

Lo scenario poc'anzi delineato nel formulare il quesito verrebbe evidentemente a determinare un potenziale conflitto tra la valutazione (anche implicitamente) positiva del giudice delle misure protettive e la valutazione negativa del Tribunale che ritiene di poter procedere all'apertura della procedura liquidatoria sul presupposto della inammissibilità della composizione negoziata.

Il problema, allora, è quello di stabilire se la decisione del giudice che viene a confermare le misure protettive, implicitamente o esplicitamente affermando l'ammissibilità della composizione negoziata possa produrre effetti vincolanti sulla valutazione del Tribunale sollecitato all'apertura della liquidazione giudiziale.

Il quesito – si ribadisce – può riguardare il solo profilo dell'ammissibilità della composizione negoziata che, appunto, è il profilo che è stato affrontato dalla decisione in commento, mentre non può in alcun modo investire il “merito” della composizione negoziata medesima – e cioè la sua idoneità a pervenire ad una soluzione concordata di superamento della condizione di crisi o insolvenza, in quanto tale profilo – ed è la stessa Cassazione a farlo ben capire – esula radicalmente dall'ambito di valutazione del Tribunale nella “prefallimentare” (in passato) o “pre-liquidazione” ed appare riservato alla valutazione del giudice chiamato a confermare le misure protettive e – se del caso – a concedere le misure cautelari.

Operata tale necessaria puntualizzazione, al quesito poc'anzi formulato sembra doversi dare risposta negativa, concludendo, quindi, nel senso che la decisione del giudice che viene a confermare le misure protettive non può proiettare effetti vincolanti sulla valutazione del Tribunale sollecitato all'apertura della liquidazione giudiziale in ordine al vaglio di ammissibilità della composizione negoziata.

Non si dimentichi, infatti, che quelle che si svolgono davanti al giudice durante la composizione negoziata costituiscono delle mere parentesi giurisdizionali a carattere sommario (al punto che sul piano amministrativo i relativi procedimenti risultano classificati, secondo le istruzioni di cancelleria, nella volontaria giurisdizione) e che, come tali, sono prive della possibilità di acquisire valenza vincolante nei giudizi terzi, e men che meno valenza di giudicato.

Da ciò consegue, quindi, che il mancato rilievo dell'inammissibilità della composizione negoziata da parte del giudice delle misure protettive e cautelari non può in alcun modo vincolare la successiva decisione del Tribunale in sede di apertura della procedura liquidatoria, con la conseguenza che quest'ultimo conserverà appieno quello spazio di sindacato che gli viene riconosciuto dalla decisione in esame.

Quid, per contro, ove sia il Tribunale a procedere alla dichiarazione di fallimento o liquidazione controllata sulla base dell'erroneo presupposto dell'inammissibilità della composizione negoziata?

In questo caso, la risposta sembra agevole ed evidente: l'erronea valutazione del Tribunale potrà essere sindacata mediante l'impugnazione della sentenza dallo stesso emessa, quale vizio della decisione medesima.

In conclusione, la decisione della Suprema Corte costituisce un importante tassello per procedere ad una ricostruzione sistematica che consenta di scongiurare il ricorso abusivo alla composizione negoziata come mero strumento dilatorio per contrastare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale.

Guida all’approfondimento

Bellè, Misure protettive nella composizione negoziata e pronuncia sul fallimento o sulla liquidazione giudiziale. Crediti dei lavoratori e profili sistematici, Fallimento, 2023, 521; Bottai, Concordato semplificato ingiustamente sacrificato alle ragioni della liquidazione giudiziale, su questo Portale, 6 giugno 2023; G. Bozza, Il “concordato semplificato” introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 147 del 2021, in Fallimentiesocieta.it, 2022, 27; Fabiani, Composizione negoziata della crisi: una “storia” di successo?, DirittodellaCrisi, 30 Aprile 2025; Lamanna, Il Codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo Correttivo, Milano, 2022; Mariani, Rizzuto, Di Gioia, Composizione negoziata della crisi: misure protettive, su questo Portale, 24 marzo 2022; Montanari, I rapporti della composizione negoziata della crisi con i procedimenti concorsuali, in DirittodellaCrisi, 24 novembre 2021; Sanzo, Concordato semplificato e misure protettive: un vuoto normativo nel codice della crisi?, su questo Portale, 20 luglio 2022; Spiotta, La composizione negoziata della crisi: come cogliere questa nuova chance senza abusarne, in Giur. comm 2022, II, 801; Spiotta, Composizione negoziata “bis” e misure protettive: due provvedimenti a confronto, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa (ex Fallimento), 2025, 1066.

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