Il nuovo testo unico in materia di IVA

16 Febbraio 2026

Con il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, è stato introdotto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, nel tentativo di realizzare un consolidamento della normativa nazionale in linea con la tendenza unionale.

In ambito unionale, la disciplina dell'Iva era già stata oggetto di un consolidamento. Con la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 vi è stato infatti il primo tentativo di raggruppare in un unico testo tutta la disciplina comunitaria dell'imposta. Ma questo, appunto, solo a livello unionale.

La riforma fiscale messa in atto dall'attuale esecutivo ha quindi colto l'occasione per riallineare la disciplina nazionale a quella unionale. In particolare, con l'art. 21 della l. 9 agosto 2023, n. 111, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la redazione di testi unici, mediante il riordino organico delle disposizioni, attraverso:

  1. una puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei;
  2. il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  3. l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

Ecco allora che con il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 è stato introdotto il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. È strutturato in 18 titoli e 171 articoli. Con esso si accorpa il d.P.R. n. 633/1972 con le innumerevoli discipline in tema Iva, variamente emanate nel corso del tempo.

Il TU è poi corredato da quattro tabelle [segnatamente A) dedicate alle aliquote; B) per i prodotti soggetti a specifiche discipline; C) su spettacoli ed altre attività; D) per oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione], che dettagliano aliquote e prodotti.

Sono previste quattro aliquote: quella minima (4%, tabella A parte II) per alimentari di base, libri, quotidiani; quella ridotta (5% tabella A parte III) per alcuni alimenti specifici ed i prodotti per l'igiene; l'aliquota intermedia (10% tabella A parte IV) per servizi turistici, edilizia e somministrazione e, infine, quella ordinaria (22%) per tutti i restanti beni e servizi.

Il testo unico non presenta novità rispetto alla disciplina attuale, avendo come scopo primario quello di consolidare il testo normativo. Non di meno, sono stati fatti adeguamenti, resi necessari dal mutamento di alcuni assetti normativi di riferimento.

Dal punto di vista strettamente redazionale, il Testo unico segue in linea di massima il sommario della direttiva 2006/112/CE, con il chiaro intento di uniformare i due regimi.

Non sono però riprese tutte le norme Iva attualmente presenti nel d.P.R. n. 633/1972; in particolare, le disposizioni riguardanti l'attività di accertamento non sono state recuperate, in quanto destinate a essere inglobate in uno specifico Testo unico dedicato all'accertamento. Al contempo, però, le disposizioni legate agli adempimenti strettamente Iva, come ad esempio la fatturazione, la registrazione, la liquidazione dell'imposta ed i rimborsi, sono state riprese nel TU, stante l'assoluta specialità di questa disciplina (Capo V, Titolo XI, per la fatturazione e registrazione, Titolo XIII per la liquidazione e versamenti e Titolo XIV per i rimborsi).

Come detto, scopo principale del TU è la consolidazione in un unico testo delle molteplici norme dedicate all'imposta, oggi contenute in una pluralità di testi.

Così, nel Testo unico sono state inserite le disposizioni relative alle vendite a distanza (art. 6), che prima erano regolate dall'art. 38-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, come anche le operazioni intracomunitarie (che nel TU diventano “intraunionali”; cfr. artt. 8,9 e 16, d.lgs. n. 10/2026), in precedenza disciplinate dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

È stata inglobata la disciplina sui depositi Iva (art. 53), prima regolati dall'art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

Sono statti inclusi i regimi speciali Iva di rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione e degli esercenti agenzie di vendita all'asta (cosiddetto “regime del margine”), in precedenza disciplinati dagli articoli 36 e 40-bis del d.l. n. 41/1995 (Capo VI, Titolo XVI).

Infine, con il TU sono state aggiornate talune previsioni, che col tempo apparivano quanto meno datate: così, il riferimento dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 alla vidimazione doganale è stato sostituito all'articolo 45 del TU con la formula, più attuale, di “prova di uscita doganale”.

Insomma, non una semplice codificazione ma anche l'occasione per un aggiornamento della disciplina Iva.

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