Rapporto zii–nipoti e liquidazione del danno parentale
17 Febbraio 2026
In tema di responsabilità da circolazione stradale, l'attacco epilettico del conducente non integra caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ove risulti accertato che il medesimo era da anni interessato da reiterati episodi di breve “rottura del contatto”, riferiti dallo stesso paziente e documentati in sede clinica, nonché da due ulteriori episodi analoghi verificatisi nella medesima giornata del sinistro; tali elementi, imponendo l'effettuazione di specifici accertamenti medici e l'astensione dalla guida, escludono la qualificabilità dell'evento come imprevedibile e inevitabile. In materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, anche il rapporto zii–nipoti, pur in difetto di convivenza e in presenza di nuclei familiari autonomi, è risarcibile ove sia rigorosamente dimostrata – anche mediante presunzioni, documentazione anagrafica e prova testimoniale – una relazione affettiva e relazionale intensa, radicata nel tempo e caratterizzata da significativa condivisione di vita familiare, feste, ricorrenze e sostegno nella gestione di eventi critici (quali, nella specie, la vedovanza del genitore dei nipoti). In tale ipotesi, il giudice deve valutare la gravità e serietà del pregiudizio, nei profili morale e dinamico–relazionale, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e delle tabelle milanesi aggiornate (nella specie, 2024), potendo procedere a una personalizzazione anche in diminuzione in ragione delle peculiarità del caso concreto (numero dei superstiti, età reciproca, capacità di reciproco sostegno tra i congiunti). |