Confisca del profitto dei reati tributari: il giudice è sempre tenuto ad accertare l’ammontare dell’imposta evasa

La Redazione
16 Febbraio 2026

La pronuncia della Corte chiarisce che alla obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è correlato l’obbligo, per il giudice, di accertare l'ammontare dell'imposta evasa e, in ogni caso, del profitto del reato ritenuto configurabile e in relazione al quale è stata affermata la responsabilità.

La vicenda origina da una pronuncia del Tribunale di Brescia che, accertata la commissione dei reati ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74/2000, aveva condannato l'imputato a due anni di reclusione con applicazione della confisca del profitto di tali reati limitatamente all'IVA evasa, escludendo di poter di adottare analoga statuizione anche per l'IRPEF evasa in conseguenza delle medesime condotte, dichiarando di non poter determinare con precisione il profitto confiscabile per mancanza di elementi in ordine ai costi sostenuti.

La Corte, in accoglimento del ricorso promosso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, ha annullato con rinvio la sentenza, giudicando illegittima l'omissione del giudice bresciano per violazione del disposto dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

Questo è quanto ha affermato la Corte:

«La confisca del profitto dei reati tributari è, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, obbligatoria, in quanto tale disposizione stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, cosicché la stessa assume carattere cogente e deve necessariamente essere disposta, senza alcun margine di discrezionalità.

L'obbligatorietà di tale statuizione implica, anche e conseguentemente, il correlato obbligo per il giudice di accertare, anche per verificare il superamento delle soglie di punibilità quando previste, l'ammontare dell'imposta evasa e, in ogni caso, del profitto del reato ritenuto configurabile e in relazione al quale è stata affermata la responsabilità, sulla base degli elementi disponibili e compiendo i necessari accertamenti quando detti elementi siano insufficienti, compatibilmente con le esigenze di celerità e speditezza del giudizio».

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