Mutui a tasso variabile: la Corte UE “salva” il WIBOR
17 Febbraio 2026
Nel caso di specie, un consumatore polacco contestava la clausola sul tasso d'interesse, lamentando di non aver ricevuto spiegazioni sufficienti sulla metodologia di calcolo del WIBOR, sui fattori che ne influenzano l'andamento e sul ruolo delle banche nella sua determinazione, con conseguente impossibilità di valutare il rischio finanziario dell'operazione. La Corte afferma che la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive si applica anche a tali pattuizioni, ma esclude che l'istituto di credito sia tenuto a illustrare in dettaglio la metodologia dell'indice: tale onere incombe sull'amministratore dell'indice, che deve pubblicarne gli elementi principali. La mera inclusione di un indice conforme al regolamento (UE) 2016/1011, qualificato come “critico”, non integra di per sé uno squilibrio significativo a danno del consumatore. La Corte di giustizia UE interviene, così, sul delicato equilibrio tra trasparenza bancaria e stabilità degli indici di riferimento nei mutui immobiliari a tasso variabile. E chiarisce anzitutto che la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive si applica anche a tali pattuizioni, non essendo esclusa né dal fatto che la legge nazionale preveda un quadro generale di determinazione del tasso, né dalla parziale disciplina dell'indice nel diritto UE. Quando il professionista conserva margini di scelta sull'indice di riferimento e sul margine fisso, la clausola sul tasso variabile resta scrutinabile alla luce della direttiva. Sul requisito di trasparenza, tuttavia, i giudici precisano che la banca non è obbligata a fornire al cliente la descrizione tecnica della metodologia dell'indice: tale compito è rimesso all'amministratore del benchmark, che deve pubblicare o mettere a disposizione i principali elementi della metodologia, ai quali l'istituto può rinviare. Le informazioni integrative della banca non devono, per contro, offrire un'immagine distorta dell'indice. Infine, poiché il WIBOR è un indice regolamentato e classificato come “critico” ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, la sua inclusione nella clausola sul tasso non determina, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti a danno del consumatore, ferma restando la verifica in concreto della trasparenza. |