Cassazione: primi riferimenti alla violazione dell’art. 8 CEDU da parte della normativa sugli accessi fiscali ai dati bancari

La Redazione
13 Febbraio 2026

La decisione rappresenta il primo caso di menzione, in una pronuncia della Cassazione, dei principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la pronuncia CEDU sez. I, 8 gennaio 2026, n. 40607/19.

In una recente pronuncia della Corte di cassazione si è dato atto che «in data 8 gennaio 2026, è stata pubblicata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020), che ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini degli accertamenti fiscali, viola l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo». Della pronuncia della Corte Europea si è dato atto in: S. Capolupo, L'accesso alla banca dati contrasta con l'art. 8 CEDU, 2 febbraio 2026; D. Mendola, La normativa italiana sulle verifiche fiscali: le pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 13 febbraio 2026.

Secondo la Corte, la normativa italiana (art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972), anche per come interpretata da questa Corte, attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall'art. 8 CEDU.

La Corte di cassazione ha giudicato la pronuncia europea rilevante ai fini della decisione di un ricorso promosso prima della relativa pubblicazione, e ha dunque rimesso le parti ad una nuova udienza pubblica, onde consentire la discussione tra le parti e tra queste ed il Pubblico Ministero, tenendo conto di tale evoluzione del panorama giurisprudenziale sovranazionale.

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