Cassazione: primi riferimenti alla violazione dell’art. 8 CEDU da parte della normativa sugli accessi fiscali ai dati bancari
13 Febbraio 2026
In una recente pronuncia della Corte di cassazione si è dato atto che «in data 8 gennaio 2026, è stata pubblicata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020), che ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini degli accertamenti fiscali, viola l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo». Della pronuncia della Corte Europea si è dato atto in: S. Capolupo, L'accesso alla banca dati contrasta con l'art. 8 CEDU, 2 febbraio 2026; D. Mendola, La normativa italiana sulle verifiche fiscali: le pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 13 febbraio 2026. Secondo la Corte, la normativa italiana (art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972), anche per come interpretata da questa Corte, attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall'art. 8 CEDU. La Corte di cassazione ha giudicato la pronuncia europea rilevante ai fini della decisione di un ricorso promosso prima della relativa pubblicazione, e ha dunque rimesso le parti ad una nuova udienza pubblica, onde consentire la discussione tra le parti e tra queste ed il Pubblico Ministero, tenendo conto di tale evoluzione del panorama giurisprudenziale sovranazionale. |