Natura del delitto di circonvenzione di persone incapaci e termine di prescrizione

17 Febbraio 2026

La pronuncia in commento con una motivazione solida si discosta dall'orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità che inquadra il delitto di circonvenzione di incapace nella categoria dei reati di pericolo.

Massima

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci ha natura di reato di danno, il cui «evento giuridico dannoso» deve essere inteso in senso ampio comprensivo non solo del danno patrimoniale strettamente inteso ma anche del danno «giuridico» che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione di libera autodeterminazione delle scelte relative alla propria sfera patrimoniale, e si consuma con il compimento dell'atto senza che sia necessaria una lesione in senso economico. (Fattispecie relativa a circonvenzione legata al rilascio di disposizioni testamentarie, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata verificazione del pregiudizio pratico che costituisce la conseguenza economico-sociale dell'atto di disposizione).

Il caso

All'imputata si contestava, abusando dello stato di elevata circonvenibilità della persona offesa, affetta da decadimento cognitivo con disorientamento temporo-spaziale e senza coscienza alcuna del valore dei propri beni e del proprio denaro, di avere indotto la stessa a compiere una serie di atti a sé pregiudizievoli facendosi, nominare erede universale nel testamento (revocando le disposizioni testamentarie nei confronti degli eredi nonché, con successivo testamento, inducendola a lasciare a sé stessa i beni precedentemente assegnati a titolo di legato agli eredi.

La Corte di cassazione sul rilievo che il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa, avente le caratteristiche personali e per effetto delle condotte dell'autore del reato indicate dalla norma, compie l'atto di disposizione testamentaria, con la conseguenza che nel caso di specie il delitto era estinto per prescrizione, identificando il momento ultimo di consumazione delle condotte delittuose con la redazione del secondo testamento.

La questione

La questione in esame è la seguente: in tema di circonvenzione di incapaci, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento, da quando decorre la prescrizione?

La soluzione giuridica

La pronuncia in commento con una motivazione solida si discosta dall'orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità che inquadra il delitto di circonvenzione di incapace nella categoria dei reati di pericolo.

Invero, la Corte di cassazione ha nel tempo affermato che il delitto di circonvenzione di incapace è reato di pericolo, e lo stesso è perfetto e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto, e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto (Cass. pen. n. 1106/1965); precisando che nella nozione degli atti contemplati dalla norma incriminatrice rientrano non solo quelli importanti direttamente e immediatamente obbligazioni o liberazioni, ma altresì quelli che anche nell'avvenire, o condizionatamente, o virtualmente, in tutto o in parte, sono idonei a produrre effetti giuridici che abbiano la possibilità di recare danno all'incapace o ad altri, trattandosi di un reato di pericolo, per la cui sussistenza è soltanto richiesto un pregiudizio potenziale per il soggetto passivo, in conseguenza dell'atto medesimo (Cass. pen. n. 1308/1968; Cass. pen. n. 1610/1968; Cass. pen. n. 459/1970; Cass. n. 658/1971; Cass. pen. n. 707/1979).

In piena continuità con il richiamato indirizzo la giurisprudenza di legittimità ha più recentemente affermato che ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 643 c.p. non occorre che l'effetto dannoso rivenga dall'atto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che esso, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri (Cass. pen. n. 9481/1993; Cass pen. n. 48537/2004), ribadendo che il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo, e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri (Cass. pen. n. 7176/2008; Cass. pen. n. 27412/2008).

Si è per l'effetto ritenuto che costituisce un atto con effetti pregiudizievoli e, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci, l'apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l'atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri (Cass. pen. n. 12406/2009) e parimenti l'ordine impartito dalla stessa persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di danaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell'ordine stesso (Cass. n. 48908/2009); o, ancora, l'apertura di un conto corrente da parte della p.o. per effetto dell'operata induzione (Cass. n. 8103/2016; in tema di induzione alla redazione di testamento olografo Cass. pen. n. 10165/2021).

La divaricazione temporale tra il compimento dell'atto e la produzione degli effetti suoi propri nel tempo (come nel caso in esame di rilascio di assegni postdatati ovvero di cambiali o, ancora, di contratti ad esecuzione differita) non ha alcuna attitudine ad incidere sulla consumazione del delitto, dilatandola e postergandola fino all'esaurimento degli effetti pregiudizievoli con correlato conseguimento del profitto da parte dell'agente, né possono trarsi argomenti a sostegno di simile conclusione dall'assertivo richiamo a categorie quali i delitti a condotta frazionata o plurima, tra loro eterogenee e scarsamente coerenti con i connotati strutturali tipici della circonvenzione. In particolare, la constatazione di una protrazione temporale della condotta induttiva (del tutto plausibile alla luce dell'attività di condizionamento della p.o. che la sostanzia) e dell'eventuale reiterazione di atti pregiudizievoli non è suscettibile di incidere sulla consumazione ma è destinata a refluire in presenza di più atti sulla diversa questione dell'unicità o pluralità di reati mentre i reati a condotta plurima costituiscono un paradigma che esula del tutto dall'assetto della fattispecie in esame.

La pronuncia in commento aderisce ai principi affermati da Cass. pen. n. 45786/2012, a mente dei quali nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della «induzione» e della «apprensione» non coincidono, il reato si consuma all'atto della «apprensione», che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella «induzione». Ciò in quanto la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, i quali non costituiscono mero post factum non punibile, ma integrano la complessiva fattispecie delineata dalla norma incriminatrice (principio ripreso da Cass. pen. n. 20669/2017; Cass. pen. n. 34912/2021, secondo cui il delitto di circonvenzione d'incapace si consuma all'atto dell'apprensione, eventualmente successivo all'induzione, sicché la Corte ha ritenuto che il reato si fosse consumato al momento della stipula di un atto pubblico per il trasferimento di un terreno oggetto di una compravendita di cui a precedente scrittura privata, rilevando come l'atto pubblico fosse necessario per conseguire, attraverso la trascrizione, gli effetti giuridici della vendita, in modo da rendere il trasferimento di proprietà opponibile a chiunque).

Tale orientamento muove dalla riconducibilità della fattispecie ex art. 643 c.p. nella categoria dei «reati a condotta plurima (come nel caso: -induzione e -apprensione)» nel cui ambito l'eventuale successiva apprensione costituisce il conseguimento del profitto ingiusto che circostanzia il pericolo insito nell'induzione che la norma voleva evitare: l'art. 643 c.p. deve essere inteso nel senso che l'illecito si perfeziona anche con la semplice induzione ed anche in assenza di successivi atti appropriativi, con la conseguenza che  la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, e che non costituiscono un post factum non punibile ed irrilevante ai fini penali ma integrano la complessiva fattispecie delineata nella norma incriminatrice.

Corollario è che in materia di circonvenzione di incapace, nel caso in cui alla promessa segua, come abitualmente avviene, una ripetizione delle prestazioni ovvero una reiterazione della condotta illecita, ogni dazione o apprensione effettiva fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna il momento consumativo «sostanziale» del reato.

Osservazioni

È effettivamente diffusa l'affermazione secondo cui il delitto di circonvenzione di incapace è un reato di pericolo (Cass. pen. n. 20677/2022).

Invero, quanto all'individuazione del bene giuridico protetto dal delitto di circonvenzione di incapace si sono tradizionalmente fronteggiati nella dottrina due orientamenti: da un lato, un orientamento patrimonialistico che individua l'interesse giuridico tutelato dalla norma nell'integrità patrimoniale dell'incapace o quantomeno nella libertà di autodeterminazione di quest'ultimo in ordine ai propri interessi patrimoniali; dall'altro, un orientamento personalistico, secondo il quale il bene giuridico tutelato coinciderebbe con la dignità e la libertà di autodeterminazione dell'incapace laddove vi è, infine, chi considera il delitto di circonvenzione di incapace come reato plurioffensivo, lesivo cioè sia della libertà di autodeterminazione del soggetto incapace che della integrità del suo patrimonio.

La pronuncia in commento aderisce alla tesi personalistica e ritiene che il reato di circonvenzione è da considerarsi un reato di danno, poiché la lesione alla dignità e alla libertà di autodeterminazione dell'incapace si realizzerebbe già solo al momento del compimento dell'atto avente un effetto giuridico dannoso.

Occorre tener conto della formulazione della norma incriminatrice secondo cui il delitto in esame si concreta nel fatto di indurre la persona offesa «... a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso...».

Il legislatore, infatti, ha considerato sufficiente ad integrare la fattispecie di reato l'avere indotto la vittima a porre in essere un atto produttivo di effetti giuridici dannosi per sé o per altri, indipendentemente dall'essersi (ancora) prodotto un reale ed effettivo pregiudizio patrimoniale ai danni della persona offesa.

A ben guardare, le decisioni sopra richiamate e che, con riferimento al delitto di circonvenzione di incapace, hanno evocato la categoria del reato di pericolo, hanno avuto riguardo non tanto alla idoneità dell'atto, già perfezionato, a produrre effetti giuridici, quanto, piuttosto, al «pericolo» (ovvero, per meglio, dire, alla «eventualità», quand'anche normalmente concretizzata) che, in forza e per effetto di essi, potesse conseguire una effettiva perdita patrimoniale in danno della vittima; si è tuttavia in tal modo dato rilievo ad una evenienza che è evidentemente successiva ed eventuale rispetto al momento di perfezionamento del reato che, per l'appunto, si consuma nel momento in cui l'atto sia produttivo di effetti giuridici.

Tuttavia, si è chiarito che, in tema di circonvenzione di persone incapaci, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo il reato si perfeziona nel momento in cui è formato l'atto, in quanto lo stesso è dotato di immediati effetti giuridici, determinando e condizionando la successione su base volontaria della vittima (Cass. pen. n. 26727/2023; sempre in un caso di testamento olografo, Cass. pen. n. 7266/2022).

Il profilo caratterizzante che accomuna il delitto di circonvenzione di incapace alle contigue figure della truffa e dell'usura risiede non nell'omologazione strutturale ma nel rilievo che si tratta di fattispecie che postulano il concorso necessario della vittima, le cui peculiari connotazioni, per età e condizioni psichiche, giustificano la preoccupazione che ha portato il legislatore dell'art. 643 c.p. ad anticipare la soglia di punibilità, facendola coincidere con la esternazione dell'atto dannoso frutto di induzione.

Il tenore letterale della disposizione, infatti, è incentrato sulla condotta materiale dell'induzione, eziologicamente collegata al compimento di un atto che importi effetti giuridici di carattere patrimoniale pregiudizievoli per il disponente o per altri, mentre il profitto qualifica il fine specifico dell'azione, rilevando nella connotazione del dolo. La struttura della fattispecie, pur comportando un arretramento della soglia di punibilità, rispetto alla concreta lesione dell'integrità patrimoniale dell'offeso è, secondo il condivisibile avviso anche di parte della dottrina, compatibile con il tentativo, in quanto è naturalisticamente configurabile una progressione criminosa dell'azione volta a guadagnare il risultato antigiuridico finale perseguito.

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