Tribunale di Bari: il tetto alla responsabilità dei sindaci è applicabile retroattivamente
17 Febbraio 2026
L'art. 2407, comma 2, c.c.– che ha l'effetto di introdurre un tetto massimo nella liquidazione del danno risarcibile dovuto dai Sindaci in ipotesi di accertata responsabilità non riconducibile a condotta dolosa – è applicabile ai procedimenti pendenti, in quanto norma latamente processuale perché volta a stabilire un criterio valutativo massimo del danno. Quand'anche, tuttavia, si propenda per la qualificazione di norma sostanziale, non è di ostacolo alla sua applicazione il principio di legittimità secondo il quale, quando manchi l'esplicita previsione della retroattività, questa può ricavarsi in via interpretativa dal testo della norma. Pure, infatti, quando (come nel caso di specie) non sia prevista espressamente l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, né la stessa si possa desumere in via interpretativa, rimane valido il diverso principio secondo il quale, mentre per l'atto o il fatto generatore della responsabilità non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento, altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all'atto del loro accertamento. Nel caso di specie, quindi, ferma l'applicazione della disciplina sostanziale dell'epoca di commissione dell'illecito quanto ai suoi elementi costitutivi, non potendo il fatto generatore della responsabilità essere disciplinato da una disposizione successiva, l'accertamento e la liquidazione del danno non possono che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il riformato art. 2407 c.c. costituisce antecedente normativo. |