Reclamo avverso il provvedimento di volontaria giurisdizione: competenza monocratica o collegiale
18 Febbraio 2026
I provvedimenti di volontaria giurisdizione sono regolati dalle norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.), pertanto, la loro impugnazione si propone con reclamo. Il reclamo avverso i provvedimenti resi dal Giudice Tutelare, a seguito della riforma Cartabia, come prescrive l'art. 739 c.p.c., deve essere proposto al Tribunale che decide in composizione monocratica se il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio mentre decide in composizione collegiale in tutti gli altri casi (la Corte d'Appello sarà competente, poi, per i reclami avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi dal Tribunale, oggi ridimensionati dalla stessa riforma). Per rispondere al quesito deve, quindi, essere chiarita la bipartizione indicata dalla nuova formulazione dell'art. 739 c.p.c., fra provvedimenti a contenuto «patrimoniale o gestorio» e «gli altri casi». Infatti, ad una prima lettura, tutti i provvedimenti potrebbero essere considerati a contenuto patrimoniale o gestorio in senso lato. Dovendo, però, differenziare le due categorie, si potrebbe affermare che i primi (provvedimenti a contenuto patrimoniale o gestorio) si riferiscano all'amministrazione di beni, autorizzazioni a vendite, investimenti, gestione di capitali, liquidazione di compensi, ecc... (contenuto patrimoniale), oppure alla nomina, revoca o sostituzione di tutori, curatori, amministratori di sostegno, determinazione di poteri e facoltà (contenuto gestorio: questi provvedimenti, essendo di natura prevalentemente tecnico-amministrativa, potranno essere adeguatamente valutati da un giudice monocratico). Quanto ai secondi (gli altri casi) si possono considerare quelli che incidono sui diritti fondamentali della persona: limitazioni della capacità, dichiarazioni di interdizione o inabilitazione, provvedimenti che definiscono questioni di diritto o di fatto complesse, richiedono valutazioni di particolare delicatezza (situazioni che coinvolgono aspetti personali, familiari o di particolare rilevanza sociale). Ad ogni modo, la prassi dei vari tribunali valuta diversamente, non sempre in modo omogeneo, tali categorie, tanto che è buona norma assumere le opportune informazioni nel Foro interessato onde valutare i diversi orientamenti. |