CTU sul danno biologico e diritto ad un equo processo: la Corte EDU condanna l’Italia

La Redazione
18 Febbraio 2026

La Corte EDU, con la sentenza Rizzetto e altri c. Italia, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione (diritto a un equo processo) a causa del rifiuto dei giudici nazionali di disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per accertare il danno biologico in un caso di risarcimento danni.

La causa riguardava un procedimento civile nel quale i ricorrenti, rispettivamente genitori e fratello di una vittima di incidente stradale, avevano presentato una richiesta di risarcimento danni. Due le tipologie di pregiudizio lamentate: a) danno da perdita del rapporto parentale; b) danno biologico, fondato su una perizia di parte che attestava disturbi depressivi cronici (20% di invalidità per i genitori) e disturbi dell'adattamento (7% per il fratello).

Il Tribunale liquidava il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, mentre rigettava la richiesta degli attori di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno biologico. La Corte d'Appello confermava la sentenza ritenendo che, in assenza di prove evidenti del danno biologico, la richiesta non fosse sufficientemente giustificata «meramente esplorativa» e sostenendo che il danno biologico potesse essere provato solo tramite evidenze cliniche oggettive e strumenti diagnostici strumentali (come TAC o risonanza magnetica).

La Corte di cassazione, pur ammettendo che la motivazione della Corte d’appello fosse «discutibile» — in quanto «non si poteva ragionevolmente chiedere ai ricorrenti di produrre alcuna prova clinica oggettiva a sostegno della loro richiesta (…), dato che le condizioni di salute in questione non potevano essere valutate in modo obiettivo» — aveva ciononostante concluso che il rilievo formulato dal tribunale di grado inferiore non avesse avuto alcun impatto sulla sostanza della sua motivazione.

La Corte EDU ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano beneficiato di un equo processo per quanto riguarda il rifiuto dei tribunali di acquisire le prove proposte e - senza formulare ipotesi sul possibile esito del procedimento nazionale qualora fosse stata acquisita la relazione di un perito nominato dal tribunale – ha concluso che vi è stata violazione dell’art. 6, § 1, della Convenzione.

La Corte europea osserva che, nonostante il fatto che la valutazione richiedesse conoscenze tecniche specialistiche e che i ricorrenti avessero presentato una perizia che concludeva che essi avessero effettivamente subito un danno biologico, i tribunali nazionali non hanno nominato un perito ai fini della valutazione medica dell’entità dell’asserito danno biologico e hanno tuttavia concluso che il danno subito dai ricorrenti non era stato sufficientemente grave da costituire tale specifica categoria di danno non patrimoniale.

Inoltre, sebbene la Corte di cassazione avesse effettivamente riconosciuto la possibilità di accogliere la richiesta di una consulenza tecnica, essa non aveva assicurato che fosse effettivamente offerta ai ricorrenti l’opportunità di avvalersi di tale valutazione. La Corte osserva inoltre che, in assenza di tale valutazione, non è chiaro quali fattori i tribunali nazionali avessero preso in considerazione nel giungere alla loro conclusione, soprattutto alla luce delle conclusioni mediche incluse nella perizia presentata dai ricorrenti, che indicavano che l’asserito danno aveva compromesso significativamente la loro integrità psicologica.

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