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Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la decisione in commento, l'inosservanza del termine entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, è causa di nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., configurando una lesione del diritto di difesa.
Giova premettere che nulla viene detto dalla legge in relazione al termine «minimo» che deve intercorrere tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida da parte del G.I.P., ciononostante la presente materia impinge su due diritti costituzionali: la libertà personale ex art. 13 Cost. ed il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Dal primo principio deriva la previsione di un termine «massimo», decorso inutilmente il quale il provvedimento questorile viene caducato cessandone gli effetti; mentre dal secondo consegue la necessità di prevedere un termine «minimo» o comunque dilatorio, che permetta all'interessato di instaurare il contraddittorio cartolare che equivale sostanzialmente alla vocatio in ius.
Pertanto, le 48 ore sono il termine massimo previsto dall'art. 13 della Costituzione per poter limitare la libertà personale senza l'intervento del giudice, ma siffatto termine deve essere integralmente utilizzato dall'interessato per far valere le proprie ragioni, nel rispetto del diritto di difesa: un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto stesso allo scopo della presentazione di memorie o deduzioni al giudice.
In definitiva, secondo questa esegesi, i due diritti di cui agli artt. 13 e 24 Cost. si pongono, quindi, in relazione «speculare».
Conseguentemente, se la decisione sulla convalida interviene prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge: più precisamente trattasi di una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2011, n. 21788, Rv. 250372; Cass. pen., sez. F, 27 agosto 2013, n. 41668, Rv. 257350; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 8678, Rv. 266769; Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2016, n. 15089, Rv. 266632; Cass. pen., sez. F, 27 agosto 2023, n. 41688, Rv. 257350; Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2024, n. 9809, no mass.; Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2024, n. 28489, Rv. 286707; Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2024, n. 3738, no mass.; Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2025, n. 37755, Rv. 288836).
Di converso, secondo altra impostazione, la convalida del provvedimento del questore (c.d. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.
Tale ordine di idee differisce dal precedente là dove ritiene che la tutela del destinatario del provvedimento questorile deve essere assicurata in un'ottica sostanziale e non solo formale: nel senso che, nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.
In altre parole, l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 c.p.p., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine (tra le altre: Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2024, n. 28489, Rv. 286707; Cass. pen., sez. III, 1° febbraio 2024, n. 19640, Rv. 286523; Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2024, n. 28489, Rv. 286707; Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2025, n. 25171, no mass.; Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2025, n. 24326, no mass.; Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2025, n. 24325, no mass.).
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