Banca d’Italia: al via la consultazione sulla comunicazione dell’Esponente AML tramite procedura Or.So.

18 Febbraio 2026

Con documento di consultazione pubblicato il 5 febbraio 2026, la Banca d’Italia ha proposto modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio, adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’intervento mira a standardizzare i flussi informativi verso l’Autorità di vigilanza in relazione alla governance antiriciclaggio.

La figura dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio (Esponente AML) – un componente dell’organo di amministrazione o il direttore generale con specifiche deleghe – è stata introdotta con il Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023, in linea con gli Orientamenti EBA. Tale obbligo diviene cogente in occasione del primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore della riforma e, comunque, entro il 30 giugno 2026.

In vista della piena operatività del regime transitorio, l’Autorità intende strutturare i flussi informativi procedurali. Le modifiche propongono l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia la nomina, nonché le relative variazioni (sospensione, cessazione), dell’Esponente AML esclusivamente tramite la procedura Or.So. (Segnalazione Organi Sociali), in analogia con il regime previsto per il Responsabile della funzione antiriciclaggio (Head of AML).

Le nuove disposizioni acquisteranno efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. È previsto un regime a “doppio binario”: 1. nomine successive: comunicazione entro 20 giorni dalla delibera; 2. nomine pregresse (stock): regolarizzazione entro 20 giorni dalla data di efficacia.

Il termine per l’invio di osservazioni è fissato al 6 aprile 2026 (60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione).

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