Requisiti della supersocietà di fatto e criteri di accertamento della sua insolvenza

18 Febbraio 2026

Con il provvedimento in commento la Corte d’Appello de L’Aquila ha delineato i requisiti per la configurabilità di una supersocietà di fatto, nonché i criteri per l’accertamento della sua insolvenza, recependo i principî affermati dalla Suprema Corte in materia.

Massime

A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l. fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.

Sul tema della partecipazione di società di capitali ad una società di fatto (cd. supersocietà), giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale la prova di tale società deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti (a) dall'esercizio in comune dell'attività economica e dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e (b) dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci della società di fatto e non contro di esso (v. Cass. 36378/2023, Cass. 4784/2023 in motivazione, Cass. 12120/2016 in motivazione e Cass. 10507/2016). L'esistenza della società di fatto può essere desunta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) che rivelino l'esistenza di un'unica realtà societaria e di un disegno imprenditoriale unitario; tali elementi rivelatori sono stati rinvenuti nelle seguenti circostanze: a) la coincidenza dell'oggetto sociale e la riconducibilità delle società ai medesimi soggetti o al medesimo gruppo familiare; b) l'impiego delle medesime sedi operative o amministrative; c) l'utilizzo indifferenziato degli elementi identificativi delle società, tra cui marchi, insegne, ecc.; d) l'identità della struttura organizzativa e produttiva, anche con trasferimento dell'intestazione formale dell'attività ora all'uno ora all'altro soggetto e/o vicendevole utilizzo del personale dipendente; e) la concessione in comodato gratuito di immobili, segni distintivi ed altri beni strumentali, la rinuncia a far valere crediti o diritti o il rilascio di fideiussioni e di finanziamenti; f) la comunanza d'intenti delle rispettive attività imprenditoriali (v., tra le altre, Cass. 11604/2025 e Cass. 4385/2023).

Quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o di una società risulti “che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti ... i debiti assunti dal soggetto già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono in realtà giuridicamente imputabili alla società occulta della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma dell'art. 2297 comma 2 c.c., in sua rappresentanza)”; nello stesso modo sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibile alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati; quindi “se i debiti assunti (sia pure in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147 comma 5 l. fall. non accenna) può essere allora senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art.5 l. fall.)” (cfr. Cass. 36378/2023 succitata).

Il caso

La pronuncia in commento è stata emessa all'esito di un giudizio di reclamo promosso da tre società e dai rispettivi legali rappresentanti, nonché soci delle medesime società, avverso la sentenza con cui il Tribunale territorialmente competente, previa declaratoria di inammissibilità delle domande di concordato preventivo proposte dalle società de quibus, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall. (applicabile ratione temporis), il fallimento della supersocietà di fatto composta dalle medesime società reclamanti e da un'altra società precedentemente dichiarata fallita, nonché dei rispettivi soci illimitatamente responsabili. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo e confermato la sentenza impugnata, ravvisando sia i presupposti per affermare l'esistenza della predetta supersocietà di fatto, sia lo stato di insolvenza di quest'ultima, in applicazione dei principî espressi nelle massime sopra riportate.        

Le questioni giuridiche e la soluzione

Preliminarmente, la Corte d'Appello ha rigettato il primo motivo di impugnazione formulato dai reclamanti, i quali lamentavano l'omessa instaurazione del contraddittorio (anche) nei confronti dei creditori che avevano avanzato istanza di fallimento nei confronti di una delle società coinvolte, già dichiarata fallita. Sul punto, la Corte territoriale ha recepito il principio già affermato da Cass. 17546/2024, riportato nella prima massima in epigrafe. Nel merito, la Corte d'Appello, all'esito di un'approfondita analisi della fattispecie, che vedeva coinvolte quattro società riconducibili ai medesimi soggetti e operanti presso la medesima sede legale e operativa e nel medesimo ambito commerciale, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ravvisato l'esistenza di una supersocietà di fatto tra le società in questione e ne aveva dichiarato il fallimento ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall., applicabile ratione temporis. In particolare, i giudici d'appello non hanno ritenuto ostativa a tale pronuncia la circostanza che l'attivo patrimoniale di una delle predette società, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, sopravanzasse l'ammontare dei suoi debiti, e ciò in forza del principio – enunciato nell'ultima massima riportata in epigrafe – secondo cui il requisito dell'insolvenza della supersocietà di fatto deve essere valutato avendo riguardo alla medesima supersocietà nel suo complesso e non ai singoli soci che la compongono.    

Osservazioni

La pronuncia in commento offre lo spunto per analizzare la figura giuridica della cd. supersocietà di fatto e i suoi riflessi in ambito concorsuale. La fattispecie, come noto, trova oggi la sua disciplina nel quinto comma dell'art. 256 c.c.i.i., che ha sostituito il previgente art. 147, comma  5 l. fall.

La norma in oggetto disciplina il caso in cui si accerti che l'attività d'impresa formalmente imputata all'imprenditore (individuale o collettivo) dichiarato insolvente sia invece riferibile a una società di fatto tra questi e altre persone fisiche o giuridiche, cui andrà esteso il fallimento (ora liquidazione giudiziale). La norma della legge fallimentare era originariamente destinata a operare laddove, nelle more del fallimento dell'imprenditore individuale, si fosse accertato che l'attività da questi esercitata fosse riconducibile a una più ampia società di fatto tra il fallito e altri soci, persone fisiche o giuridiche. Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza ha ampliato l'ambito applicativo della norma, ammettendo che anche il fallimento inizialmente dichiarato nei confronti di una società potesse ripercuotersi nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che con essa partecipassero a una medesima società irregolare (cd. supersocietà di fatto), palese oppure occulta. Tale orientamento giurisprudenziale è stato quindi recepito dal vigente art. 256, comma 5 c.c.i.i., il quale prevede espressamente l'estensione ai soci di società irregolare della procedura già aperta nei confronti di un suo socio persona giuridica. Il codice della crisi ha dunque codificato, recependo un orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia della Cassazione n. 1095 del 21 gennaio 2016 (successivamente ribadito da Cass. 10507/16 e da Cass. 12120/16 e quindi avallato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 255/17), la fattispecie della “supersocietà di fatto occulta” e la conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale della stessa “supersocietà” e, in estensione, dei suoi soci illimitatamente responsabili a partire dalla prima procedura aperta a carico della società di capitali-socia di fatto (nel medesimo senso la Suprema Corte si è pronunciata anche in numerosi arresti successivi, tra cui si segnalano, a mero titolo di esempio, Cass. 4 gennaio 2024, n. 204 e Cass. 29 dicembre 2023, n. 36378).

Perché i soci della società di fatto possano essere assoggettati alla procedura, occorre accertare, innanzitutto, la sussistenza di una società di fatto partecipata dall'imprenditore individuale o collettivo dichiarato insolvente. A tal fine, occorre dare prova, anche mediante un ragionamento di tipo presuntivo, mancando per definizione un accordo scritto, degli elementi costitutivi della società ai sensi dell'art. 2247 c.c., vale a dire: a) i conferimenti; b) l'esistenza di un fondo comune; c) la partecipazione dei soggetti coinvolti ai risultati economici dell'attività; d) l'affectio societatis , da intendersi come l'intenzione consapevole dei soci di realizzare un comune e unitario progetto imprenditoriale (in questi termini, MAFFEI ALBERTI – SPERANZIN, Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza, Milano 2025, 1963). Più nel dettaglio, la giurisprudenza suole individuare gli indici rivelatori della ricorrenza di una società di fatto tra società e/o tra società e persone fisiche, tra gli altri, nella comune forza lavoro, nella confusione tra i patrimoni, nel rilascio reciproco di garanzie, nella concessione reciproca di finanziamenti, nell'identità familiare della compagine sociale e nel perseguimento di un interesse comune (in tal senso, si veda, tra le altre, App. Roma 4 dicembre 2017, in Giur. It., 2018, 664), oltre che nella spendita del nome (cfr., sul punto, Trib. Vibo Valentia 14 ottobre 2021, reperibile su www.ilcaso.it). Al riguardo, si è ulteriormente precisato, in dottrina, che “per aversi una supersocietà la Cassazione richiede un comune intento sociale conforme all'interesse dei soci, mentre i tribunali utilizzano come prova del comune intento e quindi di una società di fatto anzitutto la presenza di un fondo comune, inteso in senso lato, ma anche l'utilizzo della stessa sede, dei medesimi dipendenti, la comunanza degli amministratori o dirigenti (di diritto o di fatto), tale da determinare un intuitus personae e una sorta di affectio societatis (così VANETTI, Concordato di gruppo e supersocietà di fatto (alla luce del Codice della crisi), in Ristrutturazioni Aziendali, 14.12.2022, 17). In ogni caso, si ritiene che, ai fini della configurabilità di una “supersocietà” di fatto, non sia necessario che tutti i suddetti indici coesistano contemporaneamente per tutti i soggetti che la compongono (in tal senso, cfr. Trib. Vibo Valentia 14 ottobre 2021, cit.). Per contro, si ritiene che l'estensione debba essere esclusa nei riguardi di coloro che abbiano posto in essere condotte che, per quanto compatibili con l'affectio societatis, trovino giustificazione nell'affectio familiaris (in questo senso, cfr., tra le altre, Cass. 204/2024, cit.).

Ciò posto, nella pronuncia qui annotata la Corte d'Appello de L'Aquila – senza addentrarci qui nel merito dei rapporti societari, particolarmente articolati e complessi, ricostruiti nella motivazione del provvedimento – sembra essersi attenuta ai principî sopra enunciati, avendo ravvisato l'esistenza di una supersocietà di fatto tra le società reclamanti e la società già assoggettata a procedura concorsuale sulla base delle seguenti circostanze di fatto, emerse nel corso dell'istruttoria espletata davanti al Tribunale:

  1. riconducibilità delle compagini sociali e degli organi amministrativi delle società ai medesimi soggetti;
  2. coincidenza della sede legale, della sede operativa e dell'oggetto sociale;
  3. utilizzazione delle medesime maestranze e attrezzature;
  4. utilizzazione di modulistica in gran parte comune e degli stessi segni distintivi, “unitamente a riferimenti comuni reciprocamente utilizzati anche sul web”;
  5. unicità dell'attività aziendale e identità dei clienti delle società coinvolte;
  6. “operazioni commerciali infragruppo di carattere anomalo rivelative della commistione dei relativi patrimoni e giustificabili unicamente in ragione della esistenza di uno strettissimo vincolo sociale” tra le società coinvolte (operazioni consistite, tra l'altro, in alcune rinunce a crediti infragruppo in assenza di corrispettivo e nella vendita di un opificio industriale da una società del gruppo all'altra, finalizzata, secondo la ricostruzione dei giudici abruzzesi, a porre a carico di quest'ultima l'onere del pagamento dei relativi canoni di leasing).  

La pronuncia in commento affronta anche il dibattuto tema della distinzione tra società di fatto e cd. holding di fatto; fattispecie, quest'ultima, che, secondo parte della giurisprudenza, non comporterebbe l'estensione della liquidazione giudiziale, potendo dare luogo esclusivamente a una responsabilità del soggetto esercente l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., con conseguente eventuale sottoposizione di quest'ultimo a un'autonoma procedura concorsuale (in questo senso, cfr., ex pluribus: Cass. 3 giugno 2020, n. 10495; Cass. 6 marzo 2017, n. 5520). A quest'ultimo proposito, la Suprema Corte ha affermato che la sussistenza del fenomeno della “supersocietà di fatto” «postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto» (Cass. 17 aprile 2020, n. 7903). Sennonché, parte della dottrina ha posto in dubbio l'inconciliabilità del rapporto di dominio con la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c., ritenendo che la conformazione gerarchica del gruppo non valga di per sé a escludere l'affectio societatis (cfr. PALMIERI, in Banca, borsa e titoli di credito, 23, 351); “aperture” in questo senso si registrano anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui la sussistenza di un legame partecipativo non può essere esclusa a priori nel caso in cui si dia prova dell'assoggettamento della società insolvente all'altrui direzione e coordinamento. A quest'ultimo proposito, si è osservato che «non sarebbe (…) giustificabile ammettere che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze semplicemente perché, in forza di una decisione dei suoi amministratori (anche di fatto), la stessa si sia prestata ad essere utilizzata, sia pur a mezzo della violazione delle relative regole societarie e della compressione del suo interesse patrimoniale, quale socia di fatto di un'impresa insieme ad altre società ovvero ad una o più persone fisiche che sulla stessa abbiano esercitato, sia pur abusandone, il proprio potere di direzione e controllo» (così Cass. 204/2024, cit.). Nel caso di specie, ad ogni buon conto, i giudici di appello hanno escluso la configurabilità di una holding di fatto – e hanno quindi respinto il motivo di impugnazione dedotto dai reclamanti sulla base di tale assunto – ravvisando, al contrario, la sussistenza di «una gestione unitaria delle quattro società attraverso la quale si assumevano, secondo le esigenze del momento, decisioni ora in favore dell'una ora in favore dell'altra, ma regolando i rapporti commerciali e giuridici delle stesse in funzione del raggiungimento di uno scopo comune a tutte e quattro le società».   

* * *

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, a cui viene data continuità nella pronuncia in commento, ai fini dell'estensione della procedura concorsuale, già dichiarata nei confronti di una società, alla “supersocietà” di fatto di cui essa fa parte, è necessario provare, oltre all'esistenza della “supersocietà”, anche che la stessa versi in stato di insolvenza, «posto che all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della supersocietà di fatto» (così Cass. 27 dicembre 2023, n. 35942; nel medesimo senso, si veda anche Cass. 4 marzo 2021, n. 6030, nonché Cass. 10507/2016, espressamente citata nel provvedimento qui annotato). In dottrina, tale impostazione è stata criticata, tra gli altri, da MAFFEI ALBERTI – SPERANZIN, op. cit., 1965, secondo cui essa, oltre a contrastare con la formulazione letterale dell'art. 256, comma 5, c.c.i.i., renderebbe superflua la previsione in esso contenuta, «dal momento che al medesimo esito – l'estensione della liquidazione giudiziale al socio di società irregolare – si potrebbe allora tranquillamente pervenire ai sensi del co. 1, previo accertamento del requisito oggettivo in capo alla s.d.f.».       

In altre pronunce, la Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi contemplata dall'art. 147, comma 5, l. fall. (e ora dall'art. 256, commi 4 e 5, c.c.i.i.), «l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito» (Cass. 29 dicembre 2023, n. 36378, citata nel provvedimento qui annotato; nel medesimo senso, si veda altresì Cass. 1234/2019). Secondo quest'ultima impostazione, l'intervenuto assoggettamento del socio (imprenditore individuale o società) alla procedura concorsuale farebbe sorgere una presunzione di insolvenza della “supersocietà”, fatta salva la facoltà del socio di dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 256, commi 4 e 5, c.c.i.i., l'eventuale insussistenza dell'insolvenza, provando che la “supersocietà” è, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni (comprese, naturalmente, quelle assunte dal soggetto nei confronti del quale è stata aperta la liquidazione giudiziale) «ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all'impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d'insolvenza»  (così Cass. 36378/23, cit.; nel medesimo senso, cfr. anche Cass. 204/2024, cit.); fattispecie, quest'ultima, in cui, a ben vedere, parrebbe lecito porre in dubbio la stessa esistenza della supersocietà di fatto, prim'ancora che l'insolvenza della stessa.

Nella pronuncia in commento, i giudici abruzzesi hanno ritenuto necessario procedere a un autonomo accertamento dello stato di insolvenza della supersocietà di fatto, richiamando, sul punto, la già menzionata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. “supersocietà” di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante» (Cass. 6030/21, cit.; in termini analoghi, si veda anche Cass. 12120/16, anch'essa citata nella pronuncia in commento). Ciò premesso, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione che, nel caso sottoposto al suo esame, la declaratoria di fallimento della supersocietà (e, conseguentemente, dei soci illimitatamente responsabili della stessa) non fosse impedita dal fatto che una delle società reclamanti presentasse un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte alle obbligazioni ad essa formalmente imputabili, in quanto tale attivo risultava comunque insufficiente a far fronte alle passività riferibili alla supersocietà nel suo complesso. La pronuncia in commento si pone dunque nel solco della giurisprudenza secondo cui, una volta dimostrata l'insolvenza della società occulta, la dichiarazione di estensione della procedura concorsuale prescinde dalla tenuta patrimoniale delle altre società, anche di capitali, che sono socie della supersocietà non palese (in tal senso, si veda Cass. 13 giugno 2016, n. 12120, nonché Trib. Vibo Valentia 14 ottobre 2021, cit.).   

Conclusioni

In conclusione, merita un cenno la questione processuale affrontata dalla Corte d'Appello de L'Aquila nella prima massima riportata in epigrafe, attinente alla sussistenza o meno della qualità di litisconsorte necessario, nell'ambito del procedimento finalizzato alla declaratoria di fallimento (ora liquidazione giudiziale) in estensione e del successivo giudizio di reclamo, in capo al creditore che ha chiesto l'apertura della procedura originaria. Sul punto, la Corte di merito ha aderito al principio di diritto enunciato da Cass. 25 giugno 2024, n. 17546, secondo cui la sussistenza di tale litisconsorzio necessario deve escludersi sia nell'ambito del procedimento che ha condotto alla declaratoria di fallimento della supersocietà di fatto sia nel successivo giudizio di reclamo.

Sennonché, tale impostazione sembra essere stata sconfessata dal legislatore, il quale ha introdotto una specifica disciplina in materia, contenuta nell'art. 256, comma 6, c.c.i.i., che prevede invece la necessaria partecipazione del creditore instante al giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale in estensione; la norma ha dunque accolto l'orientamento giurisprudenziale, precedente alla pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata e da questa disatteso, secondo cui i creditori che abbiano richiesto il fallimento della società, pur non essendo litisconsorti necessari nel procedimento di estensione (essendo i loro interessi tutelati, in quella sede, dal curatore), rimangono tali nel procedimento di reclamo, stante la potenziale idoneità della revoca del fallimento (ora liquidazione giudiziale) in estensione a incidere sui loro interessi (in tal senso, cfr., tra le altre, Cass. 13 marzo 2023, n. 7266 e Cass. 21 ottobre 2021, n. 29288).     

Guida all'approfondimento

Sull'applicabilità del previgente art. 147, comma 5, l. fall. anche al di fuori dell'ipotesi di fallimento dell'imprenditore individuale si segnalano, in aggiunta alle pronunce citate nel corpo del commento: Cass. 22 febbraio 2023, n. 5458; Cass. 13 febbraio 2023, n. 4385; Cass. 27 giugno 2022, n. 20552; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4712; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5234; Cass. 18 aprile 2018, n. 9572.

In dottrina, sul tema della supersocietà di fatto si segnala, in aggiunta ai contributi menzionati nel corpo del commento: F. SPINA, Il fallimento della “supersocietà” di fatto, nota a Cass., 13 gennaio 2021, n. 366, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista; D. CESANO, La probatio diabolica dell'accertamento dell'insolvenza nella società di fatto occulta, in Dir. Fall. e delle Soc. comm., 2017, 6, 1525, nota a Trib. Napoli, 11 maggio 2017.

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