Illegittima la liquidazione delle spese processuali al di sotto dei minimi tariffari

Redazione Scientifica Processo amministrativo
19 Febbraio 2026

Il giudice, nel liquidare le spese di lite a carico del soccombente, non può in alcun caso scendere al di sotto dei minimi tariffari né ridurre oltre il 50% i valori medi previsti dai parametri forensi.  

In tema di liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il giudice non può derogare ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e confermato dal D.M. n. 147/2022, neppure con adeguata motivazione. È preclusa qualsiasi liquidazione che comporti una riduzione superiore al 50% dei valori medi tabellari.  

È pertanto illegittima la liquidazione complessiva delle spese processuali senza distinzione per fasi, qualora l’importo riconosciuto sia inferiore alla somma dei minimi previsti per ciascuna fase del giudizio. Conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per nuova liquidazione conforme ai parametri normativi. 

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