Profili di illegittimità del bando di gara rispetto ai CAM: conseguenze processuali
19 Febbraio 2026
Su tali diverse tematiche (totale pretermissione o illegittimo inserimento dei CAM) si è esaurientemente espressa la giurisprudenza di questa sezione la quale (cfr. sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025) ha a sua volta avuto modo di affermare che: In linea generale: «I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’intervento pubblico. La regolazione dei CAM va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell'offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere la lex specialis devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi. L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto»; Quanto invece al momento da cui far scattare l’onere di impugnazione: «a) la totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara»; ed infatti: «b) il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta»; infine: «c) l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile»; In estrema sintesi, sulla base della sentenza di questa stessa sezione n. 6651 del 25 luglio 2025 occorre distinguere tra: a) totale pretermissione dei CAM all’interno del bando di gara. In questo caso si tratta di offerta impossibile da formulare e dunque grava l’onere di immediata impugnazione del bando; b) inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione. In questo caso si deve attendere l’aggiudicazione onde poter impugnare il bando di gara (salva, ovviamente, la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile). Dunque in queste ipotesi, in linea generale, non vi sarebbe onere di immediata impugnativa; Quanto alla richiesta di rimessione alla Adunanza Plenaria (richiesta formulata dalla difesa di Sicurezza & Ambiente con memoria in data 26 agosto 2025 e ulteriormente ribadita nella memoria in data 2 gennaio 2026), anche su tale aspetto si è chiaramente pronunziata la citata sentenza n. 6651 del 205 di questa sezione nella parte in cui ha affermato che: «la questione sia solo apparentemente complessa e che non vi siano i presupposti per una rimessione all’Adunanza Plenaria perché, in realtà, esaminando le pronunce richiamate non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale»; Ciò ulteriormente specificato, nel caso di specie il ricorrente di primo grado lamentava la totale pretermissione dei CAM, come partitamente evidenziato al par. 7.1., e non la loro illegittima formulazione in dispregio alla stessa normativa CAM. Dunque, la legge di gara andava impugnata immediatamente. Al pari della fattispecie affrontata nella citata sentenza n. 6651 del 2025, infatti, si trattava di censure chiaramente volte a contestare in radice le regole della gara in quanto concretizzanti un’ipotesi di genericità tale da rendere impossibile la formulazione di un’offerta consapevole e da impedire la possibilità di formulare un’offerta meditata, così ricadendosi in un’ipotesi di «bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta … (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2018; n. 1 del 2003)» (Cons. Stato, sez. V, n. 3542 del 2025). Le censure articolate dalla ricorrente originaria (Sicurezza & Ambiente) avrebbero pertanto dovuto essere tempestivamente rivolte avverso la lex specialis in quanto impeditiva, lo si ribadisce, della possibilità di formulare un’offerta meditata e consapevole. Poiché nel caso di specie il ricorso è stato notificato in data 16 dicembre 2024, laddove il bando di gara è stato pubblicato il 3 maggio 2024, il ricorso di primo grado andava pertanto dichiarato irricevibile in quanto solo tardivamente proposto. In conclusione, l’appello principale della Provincia di Siena, assorbita ogni altra censura, si rivela dunque fondato sotto tale specifico profilo (tardività ricorso di primo grado). |