Il commercialista che “inganna” l’amministratore risponde della bancarotta fraudolenta documentale?

La Redazione
18 Febbraio 2026

La pronuncia della Corte depositata il 17 febbraio si concentra sulla possibilità di attribuire ad un soggetto estraneo la responsabilità per un reato “proprio”, come quello di bancarotta fraudolenta documentale, nel caso in cui l’intraneo sia stato tratto in errore con l’inganno.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte è quello di una commercialista che, con il preciso scopo di arricchirsi, aveva omesso di pagare le imposte della società trattenendo per sé il denaro e inserito dati falsi in contabilità per non far emergere la situazione debitoria verso l'Erario – il tutto all'oscuro degli stessi amministratori – determinando il fallimento della società. La Corte d'appello aveva riconosciuto la responsabilità della commercialista per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.) e bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento (art. 217, comma 1, n. 4 l. fall.), al tempo stesso attribuendo agli amministratori il diverso e meno grave reato di bancarotta documentale semplice, oltre alla bancarotta semplice.

Una delle questioni su cui si sofferma la S.C. è quella della attribuzione alla commercialista della responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale, dunque un reato “proprio”, per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agente sia titolare di una determinata qualifica soggettiva.

La Corte di cassazione ribadisce che, essendo i reati di bancarotta reati “propri”, il soggetto extraneus può concorrere nel reato realizzato dall'intraneus con un contributo morale o materiale ma non può rispondere da solo quale “concorrente” di altro e più grave reato “proprio”, rispetto al quale difetterebbe uno degli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie legale, rappresentato proprio dalla qualifica soggettiva.

Parimenti non avallabile è la tesi del Procuratore della repubblica secondo la quale la commercialista, pur in assenza di responsabilità degli amministratori, risponda dei reati di bancarotta quale "autore mediato", ai sensi dell'art. 48 c.p. («Errore determinato dall'altrui inganno»), per aver tratto in inganno gli amministratori della società ed averli pertanto indotti alla realizzazione delle condotte criminose.  La tesi, discussa in dottrina, trova nella giurisprudenza un orientamento largamente prevalente che ritiene applicabile l'art. 48 c.p. anche ai reati propri, con conseguente possibilità che, del reato materialmente commesso dal soggetto munito della qualifica richiesta perché tratto incolpevolmente in errore, possa rispondere solo l'extraneus decipiens.

La Corte di cassazione ritiene però che, nel caso di specie, si sia al di fuori dello schema di operatività della norma, in quanto tutti i casi esaminati dalla giurisprudenza riguardano ipotesi nelle quali la condotta materiale integrativa del reato era stata realizzata dall'intraneus deceptus e il dolo dell'extraneus era proprio quello di realizzare la fattispecie del reato "proprio".

Nel caso di specie, invece, la condotta materiale di falsificazione della contabilità sarebbe interamente riconducibile alla professionista e non agli amministratori della società (ai quali sarebbe addebitabile solo il fatto di essere rimasti inerti) e, dall'altro, la volontà dell'extraneus (i.e. della commercialista), per come ricostruito in entrambi i giudizi di merito, non sarebbe stata quella di ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società da parte di terzi (o di ritardare il fallimento) bensì quella di impedire agli stessi amministratori di avvedersi dell'appropriazione del denaro della società.

La pronuncia di condanna della commercialista è stata dunque annullata con rinvio dalla Corte, affinché venga valutata la sua eventuale responsabilità concorsuale nei reati concretamente addebitabili agli amministratori.

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