Responsabilità dei genitori per cyberbullismo della figlia minorenne
19 Febbraio 2026
Vengono condannati a pagare il risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i genitori di un soggetto minorenne, a maggior ragione se portatore di lieve ritardo intellettivo, ove lo stesso provochi danni a qualcuno attraverso la creazione di falsi profili sui social network con i quali insulta, intimidisce e minaccia. Nel caso specifico, nell'arco di qualche mese e in modo continuativo, compaiono su Instagram diversi profili, riconducibili a una ragazzina minorenne portatrice di una lieve forma di ritardo mentale, dai contenuti fortemente diffamatori, rappresentate da fotografie della vittima illegittimamente prelevate e modificate con l'inserimento di contenuti pornografici, insulti volgari, in particolare a sfondo sessuale, oltre a commenti offensivi a lei rivolti. A causa di tali circostanze, la vittima, un'altra ragazza minorenne, compagna di classe dell'agente, vive un periodo di forte ansia e malessere, a seguito del quale sporge denuncia-querela. La giovane indagata, inizialmente, respinge ogni responsabilità, depositando ampia documentazione medica, da cui emerge la sua presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, con diagnosi di ritardo intellettivo di lieve entità, e certificazione ai sensi della l. 104/1992. L'indagata risulta, peraltro, seguita, oltre che da un insegnante di sostegno, anche da un assistente ad personam e da un'educatrice domiciliare. L'esistenza di problematiche psicologiche e legate al comportamento è confermata dai Servizi Sociali che riferiscono di aver attivato un servizio educativo domiciliare, nel corso del quale, tra le altre cose, un'educatrice ha avviato con la ragazza un percorso per sensibilizzarla sull'utilizzo del social network, con l'obiettivo di renderla più consapevole e responsabile nell'uso di tali strumenti. Sui reati a lei contestati, i Servizi Sociali affermano che la ragazza non sembra avere la consapevolezza di quanto commesso, non avendo sviluppato alcun senso di colpa sull'accaduto e non percependo la gravità dei fatti. Il Tribunale per i Minorenni, esaminando complessivamente la vicenda e considerate le condizioni psico-fisiche dell'imputata, dispone di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati ascritti, perché non imputabile al momento del fatto per incapacità di intendere e di volere. Alla luce di ciò, la giovane vittima conviene in giudizio i genitori dell'indagata, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 c.c. I genitori della ragazza convenuta si costituiscono in giudizio affermando la loro assenza di responsabilità e di essersi sempre presi cura della figlia facendosi supportare, negli anni, da specialisti, insegnanti di sostegno e da un'educatrice familiare; sostenevano altresì di aver fatto tutto il necessario al fine di fornire alla figlia il giusto supporto per un idoneo sviluppo, imponendo alla stessa anche la condivisione di tutte le credenziali di accesso ai suoi profili social al fine di effettuare i relativi controlli, e insistendo con lei di porre attenzione ai pericoli del mondo virtuale. Gli argomenti portati di genitori, però, non sono stati ritenuti persuasivi dall'Autorità giudicante che li condanna al risarcimento dei danni causati alla compagna di classe, richiamando la giurisprudenza consolidata sul punto che afferma la responsabilità civile dei genitori, anche in presenza di minori incapaci, qualora emerga una mancanza di vigilanza. I genitori convenuti, infatti, sono tenuti alla sorveglianza della figlia, la cui incapacità è pacifica. Inoltre, l'art. 2047 c.c. configura una forma di responsabilità diretta, fondata sull'inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace. Il Tribunale, infatti, per escludere la responsabilità genitoriale, afferma che non è sufficiente dimostrare di aver adottato una generica diligenza nella vigilanza, dovendosi provare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo che abbiano consentito il compimento di atti lesivi. Il risarcimento che deriva dalla responsabilità ai sensi dell'art. 2047 c.c., infatti, è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, a meno che il medesimo non provi di non aver potuto impedire il fatto, ma nella specie detta prova non risulta essere stata fornita . |