Affidamento etero familiare: la vigilanza sull’attuazione del provvedimento definitivo spetta al giudice tutelare

La Redazione
19 Febbraio 2026

Quando l’affidamento al servizio sociale o etero‑familiare è disposto dal Tribunale per i minorenni con provvedimento che definisce il giudizio e vengono archiviati i relativi procedimenti, la vigilanza sull’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 5‑bis, comma 5, l. n. 184/1983 e dell’art. 337 c.c., spetta al giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, mentre il Tribunale per i minorenni resta competente ad adottare i provvedimenti modificativi nell’interesse del minore.

La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3489, è intervenuta in tema di competenza nella vigilanza sull'attuazione dei provvedimenti di affidamento etero‑familiare disposti dal Tribunale per i minorenni.

Il caso trae origine da due procedimenti minorili aperti nel 2019 e nel 2021 a tutela di due minori, in relazione a criticità nelle competenze genitoriali e nella salute mentale della madre. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con decreto 2 dicembre 2024, disponeva l'affidamento etero‑familiare di una minore a una coppia e la prosecuzione del collocamento in comunità dell'altra, incaricando il servizio sociale di Palermo del programma di assistenza e della vigilanza durante l'affidamento, con obbligo di relazioni periodiche allo stesso Tribunale minorile. Contestualmente venivano regolati gli incontri tra i genitori e le figlie presso lo spazio neutro e disposta l'archiviazione dei procedimenti.

La madre e il padre di una delle minori chiedevano al giudice tutelare del Tribunale ordinario di Palermo l'apertura di un fascicolo in “vigilanza attiva”, al fine di monitorare l'esecuzione del provvedimento minorile e ottenere un progetto di riavvicinamento genitori‑figlie. Il giudice tutelare si dichiarava incompetente, ritenendo competente il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 4 l. n. 184/1983.

Accogliendo il regolamento di competenza proposto dalla madre, la Cassazione ricostruisce il sistema: l'art. 4 l. n. 184/1983 distingue fra affidamento disposto su consenso (competenza del giudice tutelare) e affidamento etero‑familiare senza consenso (competenza del Tribunale per i minorenni), individuando nel servizio sociale l'organo di vigilanza tenuto a riferire, rispettivamente, al giudice tutelare o al giudice minorile.

Tuttavia, quando l'affidamento al servizio sociale o etero‑familiare è disposto con provvedimento che definisce il giudizio, l'art. 5‑bis, comma 5, l. n. 184/1983 prevede che la decisione sia comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, “per la vigilanza sulla sua attuazione”, mentre il giudice minorile resta competente ad adottare, su istanza del servizio sociale, i “provvedimenti opportuni” nell'interesse del minore (comma 6).

Nel caso di specie, essendo stati “archiviati” i procedimenti minorili e definito il giudizio, la Corte afferma la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Palermo a vigilare sull'attuazione del regime di frequentazione genitori‑figlie, senza poter modificare le misure adottate, ma raccordandosi con il Tribunale per i minorenni, che resta giudice della cognizione e dell'attuazione in senso stretto. Il provvedimento impugnato è quindi cassato, con rimessione delle parti al giudice tutelare.

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