Diritto all’oblio, deindicizzazione e interesse pubblico alla diffusione

19 Febbraio 2026

La Corte di cassazione interviene sul rapporto tra l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, e il diritto all'oblio digitale. La mera annotazione dell'esito favorevole del procedimento penale nel registro della Procura non determina, di per sé, l'automatica rimozione o deindicizzazione delle notizie online relative alla vicenda giudiziaria.

Massima

L'annotazione dell'esito favorevole del procedimento penale nel registro della Procura, ai sensi dell'art. 64‑ter disp. att. c.p.p., non comporta automaticamente la deindicizzazione dai motori di ricerca delle notizie relative all'indagine o al processo, ma introduce una presunzione relativa a favore dell'interessato, superabile all'esito del bilanciamento con la libertà di informazione ai sensi dell'art. 17 GDPR; anche dopo la riforma Cartabia, un dato personale lecitamente pubblicato e indicizzato può permanere online fintanto che sussista un interesse pubblico attuale alla sua diffusione, la cui valutazione deve avvenire caso per caso avuto riguardo, tra l'altro, all'attualità della notizia, al ruolo pubblico del soggetto, al tempo trascorso e alla natura giornalistica del contenuto.

Il caso

Un professionista, già indagato in un procedimento penale poi definito con decreto di archiviazione, aveva chiesto la deindicizzazione, dai risultati di un motore di ricerca, di vari URL relativi a notizie giornalistiche incentrate sull'indagine a suo carico. A seguito dell'archiviazione, il nominativo dell'interessato era stato annotato, ai sensi dell'art. 64‑ter disp. att. c.p.p., nel registro tenuto dalla Procura; tale annotazione veniva valorizzata dal ricorrente come presupposto normativo «rafforzato» del diritto all'oblio digitale, nella prospettiva di un diritto automatico alla deindicizzazione degli URL contenenti la notizia del procedimento. Il Garante per la protezione dei dati personali respingeva in parte la richiesta, riconoscendo un interesse pubblico attuale all'informazione per alcuni contenuti, avuto riguardo alla natura giornalistica delle notizie, al ruolo professionale del soggetto e al tempo limitato intercorso dalla chiusura del procedimento. Il Tribunale, adito in sede di impugnazione del provvedimento del Garante, confermava in sostanza il bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione, escludendo che l'art. 64‑ter determinasse un automatismo deindicizzante. In Cassazione l'interessato contestava la legittimazione dell'associazione intervenuta a sostegno del motore di ricerca; rivendicava una lettura dell'art. 64‑ter come fonte di un nuovo diritto all'oblio nazionale automatico in favore dell'archiviato o assolto, prevalente sul bilanciamento ordinario di cui all'art. 17 GDPR; chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per verificare la compatibilità del sistema italiano, e in particolare dell'art. 64‑ter  con la disciplina europea del diritto all'oblio.

La questione

L'annotazione dell'esito favorevole di un procedimento penale nel registro della Procura comporta automaticamente la rimozione o deindicizzazione delle notizie dai motori di ricerca?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione penale ha stabilito che l'annotazione dell'esito favorevole del procedimento penale nel registro della Procura, ai sensi dell'art. 64‑ter disp. att. c.p.p., non comporta automaticamente la deindicizzazione dai motori di ricerca delle notizie relative all'indagine o al processo. Tale annotazione introduce una presunzione relativa a favore dell'interessato, superabile all'esito del bilanciamento con la libertà di informazione previsto dall'art. 17 GDPR. Anche dopo la riforma Cartabia, un dato personale lecitamente pubblicato e indicizzato può permanere online finché sussista un interesse pubblico attuale alla sua diffusione, da valutare caso per caso con riguardo all'attualità della notizia, al ruolo pubblico del soggetto, al tempo trascorso e alla natura giornalistica del contenuto.

L'art. 17 del GDPR riconosce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nelle ipotesi tipizzate (inutilità sopravvenuta, revoca del consenso, opposizione, illiceità del trattamento, obblighi legali, dati riferiti a minori in servizi della società dell'informazione). Nel contesto digitale, il diritto all'oblio si attua principalmente mediante la deindicizzazione, cioè la rimozione dei link dai motori di ricerca, distinta dalla cancellazione del contenuto presso l'editore, per la quale occorre rivolgersi al titolare del sito. A livello sovranazionale, gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE tutelano la vita privata e la protezione dei dati personali, mentre l'art. 11 garantisce la libertà di espressione; questi parametri orientano l'interpretazione del GDPR. Nel sistema interno, il Codice Privacy contiene disposizioni di attuazione del GDPR e disciplina gli illeciti penali e amministrativi legati ai trattamenti, chiarendo che la sola archiviazione o assoluzione non rende illecito un trattamento prima legittimo, come la cronaca giudiziaria.

La giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire da Google Spain (C‑131/12), ha qualificato l'attività dei motori di ricerca come trattamento autonomo di dati personali, con il gestore in posizione di titolare responsabile delle richieste di deindicizzazione. Il bilanciamento tra diritti della persona e diritto all'informazione è stato ribadito anche nella causa C‑136/17, che ha chiarito che la deindicizzazione ha normalmente portata territoriale limitata alle versioni europee del motore, salvo casi che giustifichino un'estensione globale. La giurisprudenza interna, con le Sezioni Unite (sent. n. 19681/2019), ha precisato che il diritto di cronaca incontra il limite del diritto all'oblio, inteso come diritto a non restare esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non aggiornata della persona con pregiudizio per reputazione e riservatezza. In assenza di un interesse pubblico attuale alla ripubblicazione nominativa di vicende risalenti, la notizia può rimanere per finalità storiche in archivi preferibilmente deindicizzati e aggiornati con l'esito favorevole. È stato altresì chiarito che un ordine di deindicizzazione impartito a un motore non comporta automaticamente la cancellazione della copia cache o l'eliminazione del contenuto dall'archivio del giornale, richiedendosi un bilanciamento ulteriore.

L'art. 64‑ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, disciplina l'annotazione dell'esito favorevole nel registro della Procura con funzione di rettifica e completamento del dato processuale relativo al nominativo dell'interessato. La norma richiama l'esigenza di trattare il nominativo nel rispetto della disciplina europea sulla protezione dei dati, senza creare un autonomo diritto alla deindicizzazione generalizzata dei contenuti presenti sul web. 

La Corte esclude che l'art. 64‑ter abbia introdotto un nuovo diritto all'oblio «penale» automatico e svincolato dal GDPR: l'annotazione non impone ex se al motore di ricerca, al Garante o al giudice la deindicizzazione degli URL relativi al procedimento archiviato. Il rinvio dell'art. 64‑ter all'art. 17 è qualificato come «rinvio mobile»: il contenuto del diritto resta quello europeo, delimitato dal GDPR e dalla giurisprudenza della Corte UE, mentre all'ordinamento italiano spetta disciplinare eventuali modalità procedurali. Ne consegue che l'art. 64‑ter non costituisce un titolo sostanziale autonomo ma uno strumento di implementazione del diritto all'oblio, che continua a richiedere la verifica caso per caso di necessità, proporzionalità e attualità dell'interesse pubblico.

La Corte richiama i parametri consolidati: attualità della notizia, ruolo pubblico del soggetto, natura del contenuto (cronaca giudiziaria, informazione storica, mera curiosità), tempo trascorso dall'evento e dall'esito favorevole, completezza e aggiornamento dell'informazione. Applicando tali criteri, ribadisce che un articolo legittimamente pubblicato può restare online e indicizzato anche dopo archiviazione o assoluzione, specie se l'interessato svolge o ha svolto un ruolo pubblico, se la vicenda si inserisce in un contesto più ampio di cronaca giudiziaria o se il tempo trascorso non è tale da far venir meno l'interesse collettivo. Nel caso analizzato, la Corte di cassazione ha valorizzato la breve distanza temporale tra archiviazione e richiesta di deindicizzazione, il ruolo professionale del ricorrente, la natura giornalistica delle notizie inserite nell'ambito dell'informazione giudiziaria e la mancanza di automatismo nell'effetto dell'annotazione. La Corte ritiene che Garante e Tribunale abbiano operato un bilanciamento coerente con l'art. 17 GDPR, considerando l'esito favorevole come elemento rilevante per l'interessato ma verificando la presenza di un interesse pubblico attuale alla diffusione delle informazioni. Sottolinea inoltre che la persistenza dell'accessibilità tramite motore di ricerca non segue una logica binaria: sono possibili soluzioni intermedie, deindicizzazione, aggiornamento dell'articolo, permanenza in archivio, in una costante valutazione di proporzionalità.

La richiesta di rinvio mirava a far verificare la compatibilità dell'art. 64-ter con l'art. 17 GDPR e con la giurisprudenza europea. La Cassazione esclude un dubbio interpretativo nuovo, ritenendo la normativa europea già chiarita da Google Spain e dalle sentenze successive. Poiché l'interpretazione italiana risulta conforme al quadro unionale (rinvio mobile, presunzione relativa, assenza di automatismo), non sussiste alcuna esigenza di rinvio pregiudiziale.

Il primo principio afferma che l'annotazione dell'esito favorevole rafforza la posizione dell'interessato nella richiesta di deindicizzazione ai sensi dell'art. 17 GDPR, senza imporre automaticamente la rimozione dei link. Il secondo principio conferma che un dato personale lecitamente pubblicato può continuare a essere online e indicizzato; solo quando tale interesse diventa obsoleto e ricorrono le condizioni dell'art. 17, l'interessato può ottenere la deindicizzazione. Ciò implica che archiviazione e assoluzione non modificano automaticamente la natura dell'informazione: il diritto all'oblio matura progressivamente in base al venir meno dell'interesse pubblico e alla sproporzione tra visibilità e pregiudizio. La domanda deve quindi fondarsi su elementi quali: perdita di attualità, assenza di ruolo pubblico, ridotto interesse collettivo e danno concreto.

Prima della riforma Cartabia, il diritto all'oblio nelle vicende penali era già regolato dall'art. 17 GDPR e dalla giurisprudenza europea e nazionale; l'esito favorevole era un elemento rilevante ma mancava un meccanismo di annotazione procedurale. Con l'introduzione dell'art. 64-ter viene ad esistere una traccia ufficiale dell'esito favorevole, ma non quello sostanziale: il diritto all'oblio resta disciplinato dal GDPR e richiede sempre valutazioni caso per caso. La nuova collocazione dell'art. 64-ter consiste nel riconoscerlo come norma procedurale che rafforza ma non sostituisce il filtro dell'art. 17. In prospettiva difensiva, le istanze future dovranno valorizzare l'annotazione come indice del venir meno della necessità del trattamento e motivare puntualmente su inattualità, ruolo non pubblico, sproporzione tra danno e utilità informativa residua, senza fare affidamento su automatismi.

Il profilo dell'art. 17 GDPR resta quello del diritto alla cancellazione o deindicizzazione condizionato e bilanciato con la libertà di informazione: qualsiasi domanda deve essere ricondotta alle condizioni dell'art. 17 e ai parametri costituzionali ed europei. L'interesse pubblico all'informazione dipende dall'attualità dell'informazione, dal ruolo del soggetto, dalla natura della vicenda e dal tempo trascorso: finché tale interesse persiste, la deindicizza­zione può essere negata. Il rapporto con la giurisprudenza europea è improntato alla continuità e non richiede rinvio pregiudiziale. La regola applicabile è quindi che l'annotazione costituisce un indice forte ma non decisivo: i dati lecitamente immessi restano online finché permane l'interesse pubblico; il diritto all'oblio, anche per ex indagati e imputati, non è automatico e richiede la prova della perdita di attualità e della prevalenza dell'interesse alla riservatezza.

Osservazioni

Il provvedimento colloca correttamente l'art. 64-ter nel suo ruolo di norma processuale volta a garantire completezza e correttezza del dato, senza attribuirgli la funzione di fonte di un nuovo diritto all'oblio penale automatico. Nei rapporti con i motori di ricerca, la regola è duplice: l'annotazione è un elemento significativo ma non determinante; la deindicizzazione è ammessa solo quando, oltre all'esito favorevole, risulti venuto meno l'interesse pubblico, considerati tempo trascorso, ruolo del soggetto, natura della vicenda e contesto informativo, valutando anche soluzioni intermedie (aggiornamento dell'articolo, deindicizzazione parziale, mantenimento in archivio). Nel caso concreto, la breve distanza temporale dall'archiviazione, il perdurante interesse giornalistico e il profilo professionale dell'interessato hanno condotto a far prevalere, allo stato, la libertà di informazione, ritenendo l'annotazione rilevante ma non sufficiente da sola a giustificare la deindicizzazione totale.

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