Il controllo del giudice sulla completezza e attendibilità della relazione dell’OCC

19 Febbraio 2026

La Corte di cassazione si pronuncia su un tema centrale del sovraindebitamento, ossia il vaglio del giudice sulla relazione presentata dall’OCC, la quale deve essere da lui esaminata sotto i profili della completezza e attendibilità. Attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, la completezza e attendibilità della relazione dell’OCC si confermano requisiti di accesso alla procedura, senza i quali si configura l’inammissibilità alla liquidazione controllata.

Massima

La completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto della richiesta di apertura della procedura liquidatoria per l'incompletezza della relazione di accompagnamento che non menzionava atti dispositivi e simulati compiuti dal debitore prima della presentazione della domanda). 

Il caso

La vicenda sottostante alla pronuncia della Suprema Corte si svolge all'interno di una procedura di liquidazione controllata aperta con sentenza del 2024, pertanto già nel vigore del Codice della crisi.

La situazione di base vedeva un debitore accedere volontariamente alla propria liquidazione controllata ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., attraverso la presentazione del ricorso e dell'allegata relazione dell'OCC: è su tali documenti – specificamente sul secondo – che si concentra l'esame oggetto di pronuncia.

In particolare, il debitore – nel proprio ricorso – aveva omesso di dichiarare che, negli anni immediatamente antecedenti all'apertura della liquidazione controllata, aveva tenuto condotte sospette, configurabili come spoliative, in quanto il debitore medesimo aveva venduto «tutti i propri immobili (otto, tra cui due appartamenti, due autorimesse e un negozio) per l'esigua somma di Euro 1.000». Inoltre, il ricorso era stato depositato pochi giorni dopo la maturazione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria che i creditori avrebbero potuto intentare ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia della compravendita, ma quando non era ancora spirato il termine decennale per poter proporre un'azione di simulazione dell'atto dispositivo. In aggiunta, le cessioni erano a favore di una società delle cui quote il figlio del debitore era titolare per il 99%, tali beni compravenduti erano gravati da ipoteche e le ipoteche erano state iscritte anche a garanzia dei crediti della banca alla quale si era surrogato Mediocredito, tanto più che non risultava dalla documentazione prodotta il saldo debitorio dei rapporti a garanzia dei quali erano state iscritte le ipoteche, saldo che poteva essere inferiore agli importi originariamente garantiti.

Inoltre, pur proponendo un soddisfacimento per i propri creditori per Euro 24.200 pagati in tre anni sul rilievo che dal 12 marzo 2024 percepiva uno stipendio netto mensile di Euro 1.500 e non aveva percepito redditi negli anni 2020, 2021 e 2022, il debitore aveva omesso di specificare che dal 29 dicembre 2014 al 24 febbraio 2024 aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico di una srl e gestito un ristorante stellato, operandovi come chef dal 2013.

Anche la relazione dell'OCC non menzionava tali informazioni.

La Corte d'Appello, nella valutazione sulla documentazione allegata dal debitore al ricorso, è stata lapidaria: “gravemente e volutamente lacunosa”.

La questione

La questione giuridica su cui si sofferma la pronuncia in commento non è tanto la condotta omissiva del debitore, quanto il peso che ha – ai sensi dell'art.269, comma 2, c.c.i.i. – la relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; in particolare, la questione si articola poi su come tale completezza e attendibilità vengano valutate, poiché ai sensi dell'art. 270, comma1, c.c.i.i., il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata «verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269».

La soluzione giuridica

Innanzitutto, fin dal principio della pronuncia, la Cassazione – riprendendo quanto già sottolineato dal giudice di merito –osserva che, già prima dell'entrata in vigore del cd. Correttivo-ter (D.Lgs. n.136/2024), l'art. 269, comma 2, c.c.i.i. prevedeva che al ricorso fosse allegata una relazione redatta dall'OCC, contenente una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Si ricorda come il Correttivo-ter abbia aggiunto un periodo al comma in esame, il quale specifica come la relazione in oggetto debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, oltre che contenere l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo (anch'esso introdotto dal Correttivo-ter, il quale specifica come – quando  la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica – la relazione dell'OCC debba attestare la possibilità di distribuzione di attivo ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie).

Il controllo da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.c.i.i. della relazione dell'OCC allegata ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i. è innanzitutto una verifica ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso alla liquidazione controllata; la presenza della relazione – completa ed attendibile – è presupposto stesso di ammissibilità il cui accertamento è demandato al giudice.

Difatti, la liquidazione controllata presenta dei requisiti di accesso soggettivi (ex art. 2, comma 1, c.c.i.i.) ed oggettivi (ex art. 268 c.c.i.i., stato di sovraindebitamento e, in caso di domanda presentata da un creditore, ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a cinquantamila Euro), che devono necessariamente essere soddisfatti per poter assoggettare il debitore alla procedura (per un approfondimento generale sulla liquidazione controllata, si veda L. Gambi, Una panoramica sulla nuova liquidazione controllata nel sovraindebitamento, in IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, 14 dicembre 2022).

La relazione dell'OCC, pertanto, oltre a fornire i dati su tali requisiti, fornisce ai creditori informazioni utili sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulle effettive prospettive di riparto dello stesso e quindi di soddisfacimento dei creditori, diventando essa stessa un requisito documentale per l'accesso alla procedura. La medesima base informativa è infatti il fondamento sia del programma di liquidazione ex art.272 c.c.i.i. sia delle azioni del liquidatore finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e quelle dirette al recupero dei crediti.

Ne consegue che il controllo non ha «soltanto natura formale, di verifica della mera esistenza della relazione medesima, a prescindere dal suo contenuto», deve approfondire come la relazione dell'OCC entri nel merito della completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore, proprio perché questa sequenza di controlli (la relazione controlla i dati del debitore, e il giudice – a sua volta – controlla la relazione) non è solo finalizzata a verificare il formale andamento dell'iter procedurale, bensì è funzionale alla concreta realizzazione della procedura di liquidazione controllata.

Partendo dal caso di specie, che offre spunti fattuali evidenti in termini di carenza informativa da parte del debitore, nella relazione dell'OCC «emerge con evidenza che il controllo del giudice, nella verifica del presupposto di cui all'art. 269 c.c.i.i., non può essere solo formale, ma deve essere effettivo e penetrante nell'interesse dei creditori».

Difatti, la relazione dell'OCC – nella sua forma completa e attendibile – non è solo oggetto di valutazione ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, ma assurge a preliminare requisito di ammissibilità alla procedura stessa.

Ne consegue il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «La completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art.269 c.c.i.i.».

Osservazioni

Nel proprio ragionamento, i giudici della S. Corte applicano un'interpretazione “non dissimile” da quella adottata in tema di controllo demandato al giudice sulla relazione dell'attestatore nella procedura di concordato preventivo, richiamando l'enunciazione di un principio di diritto sul punto: «è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio» (Cass. n. 5825/2018; conf. Cass., sez. un., n.1521/2013, Cass. n.13083/13, Cass. n.11423/14). Anche in una pronuncia molto recente (Cass.3640/2025) viene ribadito che «in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il Tribunale (al pari, evidentemente, della Corte d'Appello in sede di reclamo), se non può controllare direttamente la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art.161 c.2 L.F., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire corretta formazione del consenso dei creditori (Cass. n. 5653 del 2019)».

Tuttavia, nella pronuncia in esame la S. Corte effettua un'importante distinzione sulla ratio della verifica: se nel concordato preventivo le verifiche che il giudice compie sull'attestazione sono finalizzate all'espressione di un consenso informato dei creditori sulla proposta, nella liquidazione controllata il controllo sulla completezza e attendibilità della relazione dell'OCC risponde non solo ad un'esigenza di trasparenza informativa assicurando ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma consente anche al liquidatore di poter utilmente esercitare quelle azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.

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