Delitto di femminicidio: componenti oggettive, aggravante e calcolo della pena

20 Febbraio 2026

Continuiamo l'analisi delle novità introdotte con legge n. 181/2025 e affrontiamo la parte di diritto sostanziale, scrutinando dapprima le componenti del nuovo delitto di cui all'art. 577-bis c.p., quindi l'aggravante «di genere», applicabile alle altre fattispecie che compongono la costellazione della violenza contro le donne. Conclude la disamina il riferimento al nuovo criterio di calcolo della pena, precipuo per tale delitto.

Il nuovo delitto di femminicidio

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, è punito con la pena dell'ergastolo.

Questo il testo definitivamente approvato e trasfuso nell'art. 577-bis c.p., non senza scosse, non senza polemiche, di cui non ci occuperemo, concentrando invece questa analisi allo scrutinio delle singole componenti oggettive.

Il primo elemento da verificare è che si tratta di un reato comune e che non è prevista alcuna differenziazione di pena eventualmente basata sul tipo di relazione intercorsa con la vittima la quale, pertanto, può essere perfettamente sconosciuta all'autore del delitto. Si pensi, ad esempio, ad attiviste, politiche o ad altri soggetti noti nei confronti dei quali si possa nutrire uno dei sentimenti di seguito elencati.

Il secondo è che si tratti di una donna. Questa dizione riecheggia alcune legislazioni sud e centro americane, che definiscono ‘femicidio' il causare la morte ad un soggetto di sesso femminile «per il fatto di essere donna», aggiungerebbero le sociologhe Diana Russell, Marcela Lagarde et al..

Questo riferimento riecheggia testualmente l'art. 3 della Convenzione di Istanbul che punisce la violenza contro le donne basata sul genere, ossia diretta contro una donna in quanto tale, o che la colpisce in modo sproporzionato. Secondo alcuni interpreti, lo spirito della Convenzione è però tradito nella misura in cui non viene richiamato anche il principio di parità tra i sessi, celebrato dal successivo art. 4 (M. Zincani, Il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.): l'ennesima distorsione dell'ideologia di genere, in Giurisprudenza penale web, 2025, 11) e costituzionalizzato dal nostro art. 3 che verrebbero peraltro violati nella misura in cui la nuova disposizione introduce(sse) una disparità di trattamento irragionevole rispetto all'omicidio commesso da una donna nei confronti di un uomo, tra due uomini o in danno di un soggetto LGBTQIA+ oppure ancora in fase di transizione. Soprattutto nei confronti delle due categorie citate da ultimo, infatti, possono ipotizzarsi atti di discriminazione e repressione della personalità.

A tale perplessità ha dato risposta la relazione accompagnatoria della legge evidenziando che il parametro costituzionale di cui all'art. 3 presuppone situazioni giuridiche omogenee mentre l'art. 577-bis c.p. fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e attribuisce un preciso disvalore alla condotta omicidiaria rispondendo così ad esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza contro le donne. Peraltro, il divieto di discriminazione fondato sul sesso è stato oggetto di svariati approfondimenti da parte della Corte costituzionale, che ha ribadito il principio fondamentale di eguaglianza a cui la Cassazione ha aggiunto e precisato che «la matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne», come ricordata dal Preambolo alla Convenzione di Istanbul, richiama la «natura strutturale» e qualifica questa specifica forma di violenza come una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini, che ne ha impedito la piena emancipazione (Cass. Pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217).

Anche la direttiva UE 2012/29 sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato definisce violenza di genere quella diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere, e costituisce una forma di discriminazione ed una violazione delle libertà fondamentali della vittima (Considerando n. 17).

La relazione di accompagnamento al testo di legge fa rinvio, per la nozione di «donna», all'art. 1 della legge n. 164/1982 che, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 221 del 2015 e 143 del 2024, accoglie un concetto di identità sessuale (si noti che <identità sessuale> è il concetto adottato dai c.d. principi di Yogyakarta) nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero naturalmente evolutisi, sia pur con l'ausilio di appropriate tecniche medico chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, escludendo quindi la necessità di trattamento chirurgico in quanto l'operazione e solo una delle possibili tecniche per adeguare i caratteri sessuali purché, in ogni caso, l'accertamento giudiziale delle modalità attraverso cui sia avvenuto il cambiamento e soprattutto la sua definitività sia rigoroso.

Il terzo elemento caratterizzante che- lo si anticipa per linearità espositiva- integra anche l'aggravante di genere dei delitti di lesioni, interruzione di gravidanza, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti – è composto da otto tipologie di atti:

1)- di odio o di discriminazione: per comprendere questo concetto si può far rinvio all'art. 604-bis c.p. che punisce la propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e che al comma 1, lett. a) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere, o commette, atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Trattandosi di fattispecie già presente nel codice penale, vi si è sviluppata una giurisprudenza qui richiamabile per cui per “odio” non si intende qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo un sentimento idoneo a determinare un concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Per «discriminazione», poi, si intende l'adozione di modalità differenti e deteriori motivata dalla qualità personale del soggetto colpito, e non dal suo modo di agire. Tali elementi devono essere scrutinati dal giudice tenendo conto del contesto, onde accertare la concreta pericolosità del fatto (per tutte Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2015 n. 36906; Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2019 n. 32862 e sul concetto di discriminazione come diniego di diritti e facoltà su base etnico-razziale si vedano Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2021, n. 3808 e 6 dicembre 2021, n. 4534).

Le corti di legittimità hanno altresì chiarito come sia sufficiente il dolo generico «integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista», non essendo cui necessario uno scopo ulteriore rispetto all'elemento oggettivo del reato.

2) atti di prevaricazione: qui è possibile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di reato di maltrattamenti, per cui le condotte di prevaricazione fisica o morale rilevanti sono quelle in grado di ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno dei contesti di tipo famigliare o di affidamento dove al contrario dovrebbe ricevere protezione ed invece si trova in situazione di soggezione. Solo a titolo di esempio, vengono in considerazione quindi le riflessioni espresse dalla Cassazione per distinguere i maltrattamenti dalla litigiosità famigliare, irrilevante penalmente, in quanto comunque espressione di un confronto sul piano paritario ancorché veemente, dove le persone si riconoscono reciprocamente il diritto ad esprimere il proprio punto di vista, a differenza dal contesto delittuoso ove un soggetto impedisce all'altro di esternare il suo autonomo pensiero, attraverso reiterate azioni violente o offensive (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 21289).

Interessante anche la ricostruzione in termini di cui all'art. 572 c.p. in capo a chi impedisce alla p.o. di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori le provochino un vero e proprio stato di prostrazione psicofisica e le scelte economiche ed organizzative, assunte in famiglia, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza e prevaricazione psicologica (Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268).

Vengono qui in rilievo anche le massime in tema di mobbing verticale, per cui la condotta maltrattante si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro approfittando della condizione subordinata del dipendente (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2023, n. 38306) nonché i criteri distintivi dal caso dell'abuso di mezzi di correzione o disciplina sugli allievi da parte degli insegnanti che, se sistematico e tale da determinare all'interno della classe un regime di abituale prevaricazione e la loro afflizione integra il più grave delitto di maltrattamenti (Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 46924). Quanto, infine, ad altri soggetti fragili, quali gli ospiti di una Rsa, la giurisprudenza ha chiarito che il reato di cui all'art. 572 c.p. possa dirsi ravvisato anche quando le condotte vessatorie attingano indistintamente la platea dei soggetti passivi senza che rilevino specifici atti di sopruso in danno dei singoli (Cass.pen., sez. VI, 2 luglio 2021, n. 35591).

3) atti di possesso, controllo e dominio: la giurisprudenza ha approfondito tali modalità della condotta nell'ambito dei maltrattamenti e degli atti persecutori: quanto alla prima fattispecie, infatti, si è letto che integrano l'ipotesi di cui all'art. 572 c.p. i comportamenti aggressivi e prevaricatori, manifestazione della pervasiva volontà di controllo, tenuti dall'imputato e tali da incidere sulle condizioni di vita della persona offesa, costretta a vivere la quotidianità con un senso di turbamento e paura (Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2022, n. 27166) e che vada confermata la condanna all'imputato che, durante la convivenza famigliare, aveva tenuto una condotta abitualmente caratterizzata da comportamenti di prevaricazione fisica e verbale, da un linguaggio offensivo e mortificante, da ripetuti atti di soffocante controllo su ogni aspetto della vita, anche lavorativa, della convivente sino a determinare uno stato di intollerabile prostrazione, sofferenza ed umiliazione della sua dignità personale (Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2021, n. 35937).

Quanto invece agli atti persecutori, troviamo interessante riportare una distinzione talora citata in giurisprudenza tra stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima) e comunicativo (contatti in via epistolare o telefonica, mail, whatsapp, scritte sui muri ed altri messaggi) nonché cyberstalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima, rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e segnatamente dai social network (Trib. Termini Imerese 9 febbraio 2011).

4) il rifiuto a instaurare o mantenere il rapporto affettivo: a cui si può certamente aggiungere quello a riprenderlo, è un elemento nuovamente mutuabile dalla prassi curiale in tema di violazione dell'art. 612-bis c.p., sulla quale disponiamo già di consolidata giurisprudenza grazie alla aggravante della relazione affettiva.

Per essa non si intende solo la stabile condivisione di vita comune, ma anche il legame connotato da reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima ragionevoli aspettative di tutela, protezione o quanto meno serenità.

Interessante anche la seguente massima che pare anticipare specularmente il testo del nuovo art. 577-bis c.p.: una condotta ossessiva e paranoica tenuta dal prevenuto nei confronti della persona offesa, sulla base della volontà del primo di riprendere la relazione sentimentale con la vittima, attuata mediante minacce verbali, scritte e fisiche, il controllo del cellulare e degli spostamenti e delle frequentazioni, appostamenti sotto casa, non integra il reato di maltrattamenti bensì quello di stalking se tra le due persone non vi è più convivenza da tempo (Trib. Udine 15 giugno 2022, n. 1021).

5) la limitazione delle libertà individuali della donna: ci eravamo ripromessi di non riportare le polemiche fiorite sulla norma, ma sul punto non possiamo esimerci dal riportare quelle che, anzitutto, osservano una certa indeterminatezza nella locuzione che pare rinviare indistintamente a tutte le forme di libertà, contro il principio di tassatività della norma penale che chiede al legislatore di formulare disposizioni concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza ed intelleggibilità, onde evitare ruoli creativi al giudice e garantire la libera autodeterminazione individuale.

In secondo luogo, ho letto vari commenti che si spingevano sino alla canzonatura confrontando il bene protetto dalla norma – la vita - e la modalità prescritta e qui in esame, ove evidentemente si assiste allo stridio tra il termine limitare e il porvi fine che costituisce l'evento del nuovo reato.

Verificheremo nel tempo quale applicazione pratica avrà questa locuzione di cui al momento ci sovviene la invocabilità solo quale aggravante o nelle ipotesi di tentato femminicidio.

L'aggravante di genere

Tutte le condotte – o le motivazioni comportamentali- appena studiate sono considerate quali aggravanti nei delitti di lesioni, violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, revenge porn e procurata interruzione di gravidanza ex art 593-ter c.p. e comportano l'aumento di pena da un terzo alla metà.

Il calcolo della pena

L'art. 577-bis c.p. ha previsto espressamente che si applichino le aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. e che quando ricorra una sola attenuante, oppure essa concorra con taluna delle aggravanti predette, e sia ritenuta prevalente, la pena non possa essere inferiore ad anni 24. Qualora invece ricorrano più circostanze attenuanti ovvero siano prevalenti, la pena non potrà essere inferiore ad anni 15 di reclusione.

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