Termine per impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte tecniche
20 Febbraio 2026
L’art. 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici introduce un procedimento speciale per impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte. Secondo quanto previsto dalla norma, la stazione appaltante dovrebbe informare dell’aggiudicazione e contemporaneamente pubblicare i documenti dell’aggiudicataria, indicando anche le scelte fatte riguardo all’oscuramento di parti dell’offerta. Solo in questa situazione opera il termine ridotto di dieci giorni per presentare ricorso, che decorre dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione. Di conseguenza, si deve escludere l’immediata decorrenza del termine decadenziale nel caso in cui, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante non provveda contestualmente alla pubblicazione della documentazione dell’impresa aggiudicataria e non dia atto delle espresse decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. In ragione di ciò non può essere opposto il decorso immediato, a far tempo dalla comunicazione dell’aggiudicazione, del termine breve nell’ipotesi, atipica, in cui tale comunicazione non contenga alcuna determinazione specifica in merito all’oscuramento della documentazione di gara. Pertanto, il termine iniziale (dies a quo) non decorre immediatamente dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione qualora non sia contestualmente adottata una decisione di oscuramento; il termine decorrerà solo dal momento in cui si abbia conoscenza della successiva statuizione che limita l’accesso. |