Ampiezza della legittimazione a resistere in giudizio della parte resistente

20 Febbraio 2026

La legittimazione a resistere non va intesa in senso stretto, ossia come limitata alla parte resistente che ha adottato il provvedimento impugnato in giudizio o al controinteressato (art. 41 c.p.a.), bensì in senso ampio potendo avere legittimazione passiva anche la parte che ha comunque assunto, nell’ambito del procedimento oggetto di contestazione, un ruolo qualificato tale da poter fornire nel corso del giudizio il proprio rilevante contributo nella definizione del thema decidendum (come si può argomentare ex artt. 28, comma 1 e 51, c.p.a.).

La sentenza in commento riguarda una complessa vicenda procedimentale relativa all’affidamento della fornitura di un servizio di elisoccorso, nonché per la prestazione dei servizi connessi per gli Enti del Servizio Regionale della Regione Lombardia e della Regione Liguria.

Nell’ambito del ricorso da cui origina presente pronuncia, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (Aria S.p.A) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo la propria estromissione dal giudizio.

Il Collegio, sul punto, ha effettuato alcune precisazioni di indubbia valenza generale, premettendo che la legittimazione a resistere al ricorso consiste nella coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda (di annullamento o di condanna) viene proposta (evocato in giudizio) e il soggetto che si afferma nella stessa domanda quale autore della violazione della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La legittimazione a resistere, quindi, non va intesa in senso stretto, ossia come limitata alla parte resistente che ha adottato il provvedimento impugnato in giudizio o al controinteressato (art. 41 c.p.a.), bensì in senso ampio potendo avere legittimazione passiva anche la parte che ha comunque assunto, nell’ambito del procedimento oggetto di contestazione, un ruolo qualificato tale da poter fornire nel corso del giudizio il proprio rilevante contributo nella definizione del thema decidendum (come si può argomentare ex artt. 28, comma 1 e 51 c.p.a.).

Parte ricorrente, evocando in giudizio la succitata Azienda, sebbene non affermi nella propria domanda che tale amministrazione è autrice degli atti impugnati, sostiene che la stessa ha comunque svolto un ruolo rilevante nel procedimento amministrativo che ha poi condotto all’adozione degli atti impugnati. Infatti, nella prospettazione contenuta nella domanda di annullamento di parte ricorrente, la stessa afferma di essere stata pregiudicata dagli atti adottati da AREU in relazione al servizio di elisoccorso, relativo alle basi HEMS di Brescia e di Caiolo, che hanno negativamente inciso sui medesimi servizi già svolti in virtù di precedenti affidamenti attivati sulla base della convezione del 2018 stipulata da ARCA (ora Aria).

Ne consegue che, ad avviso del Collegio, alla luce della causa petendi delle domande azionate in giudizio, non sussiste è il difetto di legittimazione passiva di Aria a resistere avverso il gravame di parte ricorrente.

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