Interposizione fittizia della società: elementi indiziari dell’abuso di schema societario

La Redazione
20 Febbraio 2026

La Corte di cassazione si esprime in tema di oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria per la dimostrazione del totale asservimento della società-interposta ai soci.

La vicenda nasce da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano, nei confronti di una società a responsabilità limitata e dei suoi soci, ai quali contestava l'emissione di fatture relative ad  operazioni oggettivamente inesistenti di acquisto di beni e un “abuso di schermo societario”, nell'ambito di una più complessa frode coinvolgente quattro società tutte riconducibili alla medesima famiglia. L'Ufficio imputava, quindi, il carico fiscale (debito tributario e sanzioni) direttamente sui soci-persone fisiche in applicazione del principio di trasparenza. La CGT di secondo grado della Lombardia, in accoglimento parziale di diversi appelli proposti contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano (che aveva rigettato i ricorsi dei soci), pur riconoscendo che l'Agenzia delle entrate avesse fornito elementi indiziari relativi al compimento delle operazioni oggettivamente inesistenti, aveva ritenuto non forniti dall'Ufficio elementi a sostegno in merito al contestato “abuso dello schermo societario” con interposizione della società, non esistendo non solo un principio di prova ma neppure, nei verbali di contestazione, una descrizione del meccanismo fraudatorio contestato.

La Suprema Corte, con ordinanza pubblicata il 19 febbraio 2026, n. 3728, ha cassato la decisione della CGT, ribadendo alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Ricorda, in primo luogo, che il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l'attività svolta da un altro soggetto sull'effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che esprime una norma applicabile anche al reddito d'impresa e all'ipotesi in cui l'interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d'impresa prodotto all'effettivo titolare.

L'oggetto della prova incombente sull'Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell'interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l'accertamento sia l'effettivo possessore del reddito per interposta persona; e che, quindi, costui disponga delle risorse del soggetto interposto “uti dominus”. A tal fine, la prova può essere affidata anche a circostanze di carattere indiziario.

Secondo la Corte, nel caso di specie, la CGT non avrebbe valutato, in violazione dei principi di diritto e delle regole di formazione della prova presuntiva, anche gli «altri elementi indiziari, possibili indici del contestato totale asservimento della società-interposta ai soci (di fatto)» emersi dalle indagini. Segnatamente, la Corte elenca tali altri elementi come segue: a) la totale riconducibilità della s.r.l., come delle altre coinvolte nel contestato meccanismo fraudolento, alla medesima famiglia; b) la mancata percezione da parte dei predetti soggetti di alcun tipo di compenso o remunerazione né a titolo di amministratore né sotto forma di utilile; c) le dichiarazioni fiscali degli stessi di redditi irrisori, tali da non assicurare neanche le minime necessità di sopravvivenza, né tantomeno da consentire il sostenimento di spese per contributi, assicurazioni, IMU, pure risultanti sostenute in anagrafe tributaria, d) la mancanza di lavoratori alle dipendenze della società.

In definitiva, la CGT «non ha, dunque, valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio al fine di verificare, con riguardo alla contestazione dell'abuso di schema societario, l'assolvimento da parte di quest'ultimo dell'onere probatorio, anche attraverso elementi presuntivi (gravi precisi e concordanti), circa il totale asservimento della società *** interposta ai soci (di fatto) interponenti». Un vizio che «si è rifesso anche sul piano sanzionatorio comportando erroneamente l'annullamento degli atti di contestazione notificati nei confronti delle persone fisiche».

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